L'Accordo è composto da 14 articoli. L'
art. 1 individua le Parti contraenti e specifica che l'Accordo costituisce parte integrante dell'Accordo di solidarietà tra Italia e Germania.
L'
art. 2 integra l'articolo 3 di quest'ultimo con la previsione che la comunicazione di richiesta di solidarietà di una Parte sia inviata a tutte le altre.
L'
art. 3 prevede che le Autorità competenti - svizzera tedesca ed italiana - e gli operatori del servizio di trasporto interessati siano informati di tutte le prenotazioni e le nomine relative alle misure di solidarietà e che il calendario di tali informazioni sia concordato dagli operatori del servizio di trasporto del gas (
Transmission System Operator – TSO) secondo quanto previsto dall'Articolo 10.
L'
art. 4 dispone quindi che le Parti si notifichino reciprocamente la dichiarazione del livello di emergenza, o dell'equivalente condizione per la Svizzera, nonché le modifiche o l'aggiornamento dei dati di contatto delle autorità competenti, utili alle comunicazioni relative all'attuazione del servizio di solidarietà.
Ulteriori disposizioni sanciscono la tutela dei flussi di gas necessari per l'approvvigionamento delle Parti e delle capacità di trasporto necessarie per la fornitura dei clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera (
art. 5) e prevedono l'uso efficiente e trasparente della capacità di trasporto disponibile, escludendo ogni possibile limitazione ad opera delle autorità nazionali (
art. 6).
Il successivo
art. 7 estende alla Svizzera l'applicazione degli articoli 4 e 5 dell'Accordo bilaterale tra Italia e Germania, relativi all'attuazione delle misure volontarie ed obbligatorie di solidarietà, e pone il principio della parità di trattamento dei clienti dei tre Paesi.
L'
art. 8 prevede che, nel caso in cui un'offerta di solidarietà tra Germania e Italia metta a rischio la sicurezza dei clienti protetti in Svizzera, le Parti si incontrino per adottare le opportune misure correttive.
L'
art. 9 prevede che la Svizzera possa richiedere la solidarietà a Italia e Germania e, viceversa, che Italia e Germania possano richiederla alla Svizzera, con le medesime procedure previste dall'Accordo italo-tedesco.
L'
art. 10 prevede che le Parti si impegnino a favorire la conclusione di un accordo tecnico a livello di operatori del servizio di trasporto del gas ai punti di consegna entro sei mesi.
Ulteriori disposizioni riguardano la clausola per la risoluzione in via arbitrale di eventuali controversie interpretative o applicative (
art. 11) e le modalità di compensazioni attuabili qualora la Svizzera sia chiamata ad offrire solidarietà alla Germania o all'Italia (
art. 12).
L'
art.13, in virtù di un trattato doganale del 1923 fra Svizzera e Liechtenstein, estende anche a quest'ultimo le misure previste dall'Intesa trilaterale.
Da ultimo, l'
art. 14 contiene le clausole relative all'entrata in vigore, al deposito e alla vigenza dell'Accordo trilaterale.
ultimo aggiornamento: 24 settembre 2025