provvedimento 13 aprile 2026
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024

Il disegno di legge in esame (A.C. 2592), di iniziativa governativa, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024.

Il provvedimento è stato approvato dal Senato l'11 settembre 2025 ( A.S. 1503) e assegnato in sede referente alla III Commissione Affari esteri e comunitari della Camera. L'esame in Commissione è iniziato il 24 settembre 2025 ed è concluso il 22 ottobre 2025.  L'Assemblea della Camera ha  approvato definitivamente  il provvedimento  il 25 marzo 2026 .

La ratifica è avvenuta con Legge n. 45 del 1° aprile 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2026.

L'intesa è finalizzata ad includere la Svizzera, Paese extra-Ue di transito dei flussi di gas tra Italia e Germania, nel quadro dell'Accordo di solidarietà sottoscritto da Roma e Berlino ai sensi del Regolamento UE 2017/1938 sul rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea.

Tale normativa, in particolare, prevede che gli Stati Membri, nel caso di crisi di approvvigionamento di gas, adottino specifici accordi intergovernativi per stabilire dei rapporti di solidarietà nella fornitura di gas tra Stati interconnessi tra loro (direttamente o attraverso Paesi terzi). Ad integrazione del Regolamento (UE) 2017/1938, a causa della situazione di estrema insicurezza, soprattutto energetica, legata alla crisi in atto tra Russia e Ucraina, la Commissione ha adottato il  Regolamento UE 2022/2576, in cui sono state previste  norme "standard" di diretta applicabilità per la solidarietà tra Stati membri che non abbiano ancora adottato l'accordo bilaterale. In questo nuovo contesto, tenuto conto dei rischi che ancora presenta la situazione internazionale e considerando che l'applicazione delle misure di solidarietà standard non permette di tener conto delle specificità dei sistemi gas dei singoli Paesi, si è inserito il negoziato con la Svizzera e la Germania per garantire una efficiente e trasparente procedura in caso di attivazione dei servizi di solidarietà.
Ai sensi dell'articolo 13, oltre alla Svizzera, nelle misure di solidarietà viene incluso anche il  Liechtenstein.

apri tutti i paragrafi
L'Accordo è composto da 14 articoli. L' art. 1 individua le Parti contraenti e specifica che l'Accordo costituisce parte integrante dell'Accordo di solidarietà tra Italia e Germania. 
L' art. 2 integra l'articolo 3 di quest'ultimo con la previsione che la comunicazione di richiesta di solidarietà di una Parte sia inviata a tutte le altre.
L' art. 3 prevede che le Autorità competenti - svizzera tedesca ed italiana - e gli operatori del servizio di trasporto interessati siano informati di tutte le prenotazioni e le nomine relative alle misure di solidarietà e che il calendario di tali informazioni sia concordato dagli operatori del servizio di trasporto del gas ( Transmission System Operator – TSO) secondo quanto previsto dall'Articolo 10.
L' art. 4 dispone quindi che le Parti si notifichino reciprocamente la dichiarazione del livello di emergenza, o dell'equivalente condizione per la Svizzera, nonché le modifiche o l'aggiornamento dei dati di contatto delle autorità competenti, utili alle comunicazioni relative all'attuazione del servizio di solidarietà.
Ulteriori disposizioni sanciscono la tutela dei flussi di gas necessari per l'approvvigionamento delle Parti e delle capacità di trasporto necessarie per la fornitura dei clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera ( art. 5) e prevedono l'uso efficiente e trasparente della capacità di trasporto disponibile, escludendo ogni possibile limitazione ad opera delle autorità nazionali ( art. 6).
Il successivo  art. 7 estende alla Svizzera l'applicazione degli articoli 4 e 5 dell'Accordo bilaterale tra Italia e Germania, relativi all'attuazione delle misure volontarie ed obbligatorie di solidarietà, e pone il principio della parità di trattamento dei clienti dei tre Paesi.
L' art. 8 prevede che, nel caso in cui un'offerta di solidarietà tra Germania e Italia metta a rischio la sicurezza dei clienti protetti in Svizzera, le Parti si incontrino per adottare le opportune misure correttive.
L' art. 9 prevede che la Svizzera possa richiedere la solidarietà a Italia e Germania e, viceversa, che Italia e Germania possano richiederla alla Svizzera, con le medesime procedure previste dall'Accordo italo-tedesco.
L' art. 10 prevede che le Parti si impegnino a favorire la conclusione di un accordo tecnico a livello di operatori del servizio di trasporto del gas ai punti di consegna entro sei mesi.
Ulteriori disposizioni riguardano la clausola per la risoluzione in via arbitrale di eventuali controversie interpretative o applicative ( art. 11) e le modalità di compensazioni attuabili qualora la Svizzera sia chiamata ad offrire solidarietà alla Germania o all'Italia ( art. 12).
L' art.13, in virtù di un trattato doganale del 1923 fra Svizzera e Liechtenstein, estende anche a quest'ultimo le misure previste dall'Intesa trilaterale.
Da ultimo, l' art. 14 contiene le clausole relative all'entrata in vigore, al deposito e alla vigenza dell'Accordo trilaterale.
ultimo aggiornamento: 24 settembre 2025

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 24 settembre 2025
 
dossier