provvedimento 11 marzo 2026
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024

Il disegno di legge A.C. 2593, di iniziativa governativa, reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera elativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024.

Il provvedimento è stato approvato dal Senato l'11 settembre 2025 ( A.S. 1520)  e assegnato in sede referente alla III Commissione Affari esteri e comunitari della Camera il 15 settembre 2025.
 

 A tal proposito si ricorda che il citato Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 83 del 13 giugno 2023 (cfr. infra) al fine di eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni ricevuti dai lavoratori frontalieri dei due Paesi, con la previsione del principio di reciprocità (mentre il precedente accordo, risalente al 1974, regolava unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani).

Con la modifica in esame, oggetto dell'A.C.2593, si tende ad  adattare la nuova disciplina al fenomeno dello smart working in quanto si è ritenuto necessario garantire la condizione di lavoratore frontaliero ai lavoratori frontalieri che svolgono in modalità di telelavoro, presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, parte del  lavoro dipendente

Il Protocollo è stato ratificato con legge n. 217/25 del 29 dicembre 2025, pubblicata sulla GU n. 14 del 19 gennaio 2026.

apri tutti i paragrafi
Il Protocollo di modifica del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 reca 2 articoli.
L' Articolo I, composto da due punti, riguarda l'abrogazione del punto 2 del Protocollo aggiuntivo, che viene sostituito da una disposizione modificativa.
La prima parte della suddetta disposizione ( punto 2.1) riguarda un'integrazione relativa alla definizione di "lavoratore frontaliero", di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo, consentendo al lavoratore frontaliero di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, entro un massimo di 45 giorni in un anno civile.
La seconda parte della disposizione ( punto 2.2) consente a tutti i lavoratori frontalieri - come definiti all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo frontalieri del 2020, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all'articolo 9 dell'Accordo - di potere svolgere al massimo il 25 per cento dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello  status di lavoratore frontaliero ai sensi del citato Accordo.
L' Articolo II riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione del Protocollo di modifica.
L'entrata in vigore avverrà alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno la conclusione delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del Protocollo stesso, mentre, come specificato nella Relazione illustrativa, l'applicazione delle disposizioni di cui all'Articolo I avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2024 - pertanto prima della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica - in virtù di una previsione della Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 97, legge n. 207 del 2024) che anticipa gli effetti del Protocollo modificativo sul piano nazionale.
ultimo aggiornamento: 24 settembre 2025

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 24 settembre 2025
 
dossier