Il disegno di legge A.C. 2900, di iniziativa governativa, è stato presentato alla Camera il 22 aprile 2026 e assegnato alla Commissione III Affari Esteri in sede Referente il 9 giugno 2026. Il provvedimento reca la "Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024".
Il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa è composto da 25 articoli e si inserisce tra gli strumenti finalizzati alla cooperazione giudiziaria penale, in particolare in materia di estradizione.
L'Analisi Tecnico-Normativa ricorda che la materia dell'estradizione è disciplinata, nell'ordinamento italiano, dalla Costituzione (artt. 10 e 26); dalla legge ordinaria (art. 13 c.p. e artt. 696, 697 - 722-bis c.p.p.), dalle Convenzioni internazionali e dalle norme di Diritto internazionale generale che, in base al disposto dell'art. 696 c.p.p., laddove esistenti, prevalgono sulle norme di legge ordinaria. La definizione dell'istituto è contenuta negli artt. 697 comma 1 c.p.p. (estradizione passiva: consegna dall'Italia ad uno Stato estero) e 720 comma 1 c.p.p. (estradizione attiva: consegna da uno Stato estero all'Italia).
Secondo l'articolo 1, ciascuno dei due Stati contraenti si impegna, in conformità alle disposizioni del Trattato e su richiesta, a consegnare all'altro le persone ricercate che si trovino nel proprio territorio, sia al fine di eseguire una misura privativa della libertà personale disposta nell'ambito di un procedimento penale (estradizione processuale), sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva a pena detentiva o ad altra misura restrittiva della libertà personale (estradizione esecutiva).
L'articolo 2 riguarda i reati che danno luogo all'estradizione. In particolare, l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia previsto come reato anche nella legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione) (articolo 2, paragrafo 1). Per la verifica della sussistenza o meno del presupposto della doppia incriminazione non rileva l'eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto (articolo 2, paragrafo 2). Per i reati in materia di tasse, imposte, dazi e cambi non rileva che la legislazione dello Stato richiesto non preveda lo stesso tipo di tassa, imposta, dazio o controllo valutario previsto dalla legislazione dello Stato richiedente (articolo 2, paragrafo 3).
Per l'estradizione processuale (articolo 2, paragrafo 1, lettera a)) è previsto un limite di pena non inferiore a un anno di detenzione nel massimo edittale: è cioè necessario che il reato sia punibile in entrambi gli Stati con una pena detentiva di almeno un anno.
Per l'estradizione esecutiva (articolo 2, paragrafo 1, lettera b)) è previsto il limite minimo di sei mesi di pena residua da scontare: è cioè necessario che la pena o la diversa misura restrittiva della libertà personale da scontare abbia una durata residua di almeno sei mesi.
Il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell'estradizione:
Le ipotesi di rifiuto obbligatorio sono previste dall'articolo 3 del Trattato, nel quale si stabilisce che l'estradizione non è concessa – analogamente a quanto previsto nelle convenzioni multilaterali in materia – nei seguenti casi:
Le ipotesi di rifiuto facoltative sono previste al successivo articolo 4 del Trattato, nel quale in particolare si prevede che l'estradizione possa essere negata:
L'articolo 5 del Trattato prevede che lo Stato richiesto possa rifiutare l'estradizione del proprio cittadino. Tuttavia, in caso di rifiuto e su richiesta dell'altra parte, lo Stato richiesto deve sottoporre il caso alle proprie autorità competenti al fine di riconoscere ed eseguire la pena inflitta o avviare un procedimento penale.
Le Autorità centrali designate dall'articolo 6 sono il Ministero della giustizia della Repubblica italiana e la Procura generale della Repubblica del Kirghizistan. Tali Autorità possono comunicare direttamente tra loro.
L'articolo 7 riguarda la forma della richiesta di estradizione e i documenti richiesti. Il paragrafo 1 disciplina dettagliatamente la forma e il contenuto della richiesta di estradizione, stabilendo che dalla richiesta e dai relativi allegati debbano risultare:
- l'autorità richiedente;
- le generalità della persona richiesta e ogni altra informazione utile per la sua identificazione e localizzazione nonché, ove disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali;
- un'esposizione dei fatti che costituiscono il reato, con l'indicazione della data e del luogo della loro commissione nonché della relativa qualificazione giuridica;
- il testo delle disposizioni di legge applicabili, con particolare riferimento a quelle che attribuiscono la giurisdizione allo Stato richiedente nel caso di fatto commesso fuori del relativo territorio.
Alla richiesta deve essere allegata copia della sentenza definitiva di condanna o del provvedimento applicativo della misura restrittiva (articolo 7, paragrafo 2). La richiesta e tutta la documentazione allegata non necessitano di legalizzazione, autenticazione, apostille o altro requisito formale (articolo 7, paragrafo 3).
L'articolo 8 richiede che la richiesta di estradizione e tutti i documenti presentati dalla Parte richiedente devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato richiesto o in lingua inglese.
Nel caso in cui le informazioni risultanti dalla richiesta di estradizione e dai documenti allegati non siano sufficienti per la decisione, lo Stato richiesto può chiedere tutte le necessarie informazioni aggiuntive (articolo 9, paragrafo 1), che lo Stato richiedente deve fornire nel termine di quarantacinque giorni. La mancata trasmissione delle informazioni richieste entro il termine di quarantacinque giorni equivale a rinuncia alla domanda di estradizione. Tale implicita rinuncia, peraltro, non impedisce la rinnovazione della richiesta di estradizione (articolo 9, paragrafo 2).
Ai sensi dell'articolo 10, lo Stato richiedente può domandare l'arresto provvisorio dell'estradando. La domanda di arresto provvisorio deve soddisfare tutti i requisiti formali e sostanziali della domanda di estradizione, la cui presentazione deve essere contestualmente ed esplicitamente preannunciata. Ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente della sua esecuzione, adottando le misure coercitive necessarie per assicurare la custodia dell'estradando. L'arresto provvisorio e le sopra citate misure perdono efficacia se, nel termine di quaranta giorni dalla data dell'arresto, l'Autorità centrale dello Stato richiesto non ha ricevuto formale richiesta di estradizione (paragrafo 4). La perdita di efficacia dell'arresto provvisorio non pregiudica per lo Stato richiedente la possibilità di presentare formale domanda di estradizione (paragrafo 5).
Secondo l'articolo 11, quando la domanda di estradizione dello Stato richiedente concorre con analoga domanda presentata da uno o più Stati terzi per lo stesso o per altri reati, lo Stato richiesto individua lo Stato al quale consegnare la persona valutando tutte le circostanze del caso, con particolare riferimento alla gravità dei reati, al tempo e luogo di commissione, alla nazionalità e al luogo di abituale residenza dell'estradando nonché alla data di presentazione delle domande, alla possibilità di una successiva ri-estradizione in un terzo Stato e alla circostanza che le domande sono state avanzate sulla base di un trattato o no.
L'articolo 12 prevede che la Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione conformemente alla propria legislazione nazionale ed informa tempestivamente la Parte richiedente della sua decisione. In caso di totale o parziale rigetto della richiesta, deve essere motivata.
L'articolo 13 riguarda la consegna della persona estradata. La consegna deve avvenire nel termine di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. A tal fine le Parti si accordano sul momento, sul luogo e su ogni altra modalità della consegna. Un nuovo accordo è preso nel caso in cui la consegna o la presa in consegna nel sopra indicato termine non sia possibile per cause di forza maggiore, in relazione alle quali è previsto l'obbligo di tempestiva informazione. In mancanza, lo Stato richiesto libera l'estradato e può rifiutarsi di estradarlo per lo stesso reato. Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente la durata del periodo di detenzione subìto dall'estradando. Questo periodo è computato come custodia cautelare o come pena scontata nello Stato richiedente. Se la persona estradata rientra nello Stato richiesto prima della conclusione del procedimento penale o dell'esecuzione della pena, lo Stato richiedente può chiedere nuovamente l'estradizione senza tuttavia la necessità di corredare nuovamente la domanda della documentazione prevista dall'articolo 7 del Trattato.
L'articolo 14 del Trattato regola i casi di consegna differita e temporanea. Si ha consegna differita quando nei confronti dell'estradato è in corso un procedimento penale o l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello al quale si riferisce l'estradizione (paragrafo 1). In tal caso, lo Stato richiesto informa quello richiedente che la consegna avrà luogo solo dopo la conclusione del procedimento o l'espiazione della pena. Si ha consegna differita anche nel caso in cui le condizioni di salute dell'estradato – da documentare con l'invio di una dettagliata relazione medica di una struttura sanitaria pubblica dello Stato richiesto – siano tali da far sì che il trasferimento possa porne in pericolo la vita o aggravarne le condizioni (paragrafo 2). Si ha consegna temporanea quando, su richiesta dello Stato richiedente e sempre che la legislazione interna dello Stato richiesto lo consenta, le Parti si accordino nel senso che l'estradato, sottoposto a procedimento o in esecuzione di pena nello Stato richiesto, sia consegnato allo Stato richiedente per un determinato periodo di tempo per lo svolgimento del procedimento a suo carico. Nel periodo in questione l'estradato rimane detenuto nello Stato richiedente, ma lo stesso periodo è computato nella pena da eseguire nello Stato richiesto (paragrafo 3).
Il principio di specialità è previsto e regolato dall'articolo 15 del Trattato. L'estradato non può essere sottoposto a un procedimento penale o a una qualsiasi misura restrittiva della libertà personale né all'esecuzione di una pena in relazione a fatti diversi e anteriori a quelli per i quali è stato consegnato. Fanno eccezione le cosiddette ipotesi di purgazione della specialità elencate nelle lettere a), b) e c), che in particolare si verificano:
- quando la persona consegnata, dopo aver abbandonato il territorio dello Stato richiedente, vi abbia fatto volontariamente ritorno;
- quando l'estradato non abbia abbandonato il territorio dello Stato richiedente nel termine di quarantacinque giorni dalla data in cui abbia avuto la possibilità di farlo;
- quando lo Stato richiesto acconsenta all'estensione dell'estradizione.
La riqualificazione giuridica del fatto non è di ostacolo al perseguimento o al giudizio dell'estradato, purché l'estradizione sia consentita dal Trattato anche per il reato riqualificato.
A norma dell'articolo 16, la riestradizione in un terzo Stato per fatti anteriori alla consegna è possibile solo con il consenso dello Stato richiesto, che a tal fine può chiedere l'invio della richiesta di estradizione presentata da questo terzo Stato e di tutta la relativa documentazione. Fanno eccezione i primi due dei quattro casi di purgazione della specialità, come sopra elencati.
Negli articoli da 17 a 20 del Trattato sono regolati:
- la consegna delle cose e delle somme sequestrate all'estradato, che è prevista per il provento del reato e le cose usate per la sua commissione o, comunque, per le cose che possano costituire mezzi di prova (articolo 17);
- il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (articolo 18);
- le spese della procedura di estradizione, sostanzialmente poste a carico dello Stato richiesto fino al momento della consegna allo Stato richiedente sia dell'estradato che delle cose sequestrate; a carico dello Stato richiedente, invece, sono integralmente poste le spese di trasporto sia della persona che dei beni consegnati (articolo 19);
- la trasmissione delle informazioni successive alla consegna, cioè riguardanti l'esito del procedimento penale promosso contro l'estradato o l'esecuzione della pena inflittagli, come pure la sua ri-estradizione in uno Stato terzo (articolo 20).
Il Trattato non impedisce la cooperazione in materia di estradizione sulla base di altri trattati di cui siano parte entrambi gli Stati contraenti (articolo 21).
Le Parti convengono di tenere riservati i documenti e le informazioni utilizzati nella procedura di estradizione nonché ogni altra informazione relativa all'estradizione acquisita dopo la consegna della persona estradata (articolo 22).
La trattazione dei dati personali avviene nel rispetto dei princìpi di necessarietà e proporzionalità (articolo 23).
Ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del Trattato è risolta mediante consultazione tra le Parti, salve eventuali controversie, le quali saranno risolte per via diplomatica (articolo 24).
Il Trattato si applicherà a ogni richiesta di estradizione successiva alla data di entrata in vigore, anche se i reati oggetto della domanda siano stati commessi prima di tale data. Il Trattato è soggetto a ratifica ed entra in vigore a decorrere dalla data di scambio degli strumenti di ratifica. Il Trattato avrà durata illimitata. Sono fatte salve sia la facoltà di bilaterale e concordata modifica sia quella di unilaterale recesso, esercitabile in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso il Trattato perderà efficacia il centottantesimo giorno successivo alla sopra citata comunicazione, ma continuerà a regolare le procedure avviate prima dello spirare di tale termine (articolo 25).
Il Trattato sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa è composto da 26 articoli e ha ad oggetto il trasferimento dei cittadini di uno dei due Stati contraenti, privati della libertà per effetto di una condanna penale subita nell'altro Stato, affinché possano scontare la pena nello Stato di origine.
Come si è anticipato in premessa, la scelta di negoziare un trattato bilaterale tra l'Italia e il Kirghizistan è derivata - secondo la relazione illustrativa - dalla mancanza di uno strumento internazionale applicabile per il trasferimento dei detenuti, non avendo il Kirghizistan aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa in materia, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, la quale costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive.
L'Analisi Tecnico-Normativa afferma che l'intervento si inserisce armonicamente nel contesto normativo vigente, informato al principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale (art. 696 c.p.p.). Sul piano interno, le procedure di trasferimento saranno regolate dal Titolo IV del Libro XI del codice di rito, dedicato all'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia (capo I, artt. 730 - 741) e delle sentenze penali italiane all'estero (capo II, artt. 742 - 746). La medesima relazione ricorda che l'Italia ha da tempo ratificato la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, ed ha altresì stipulato numerosi accordi bilaterali (con Thailandia, Perù, Cuba, Egitto, India, Repubblica Dominicana, Hong Kong, Kazakhstan, Gambia, Argentina).
L'articolo 1 del Trattato contiene le definizioni di rilievo, tra le quali, in particolare, quelle di «Stato di condanna», «Stato di esecuzione», «condanna», «sentenza» e «persona condannata».
Secondo l'articolo 2, il Trattato consente il trasferimento dei cittadini o dei residenti dei due Stati contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, nel Paese d'origine o di residenza per scontarvi la pena. Come precisato nel preambolo, la finalità del trasferimento è essenzialmente di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui abbia saldi legami familiari, sociali e lavorativi.
L'articolo 3 riguarda le Autorità Centrali designate dalle Parti contraenti, che sono per la Parte Italiana il Ministero della Giustizia e per la Parte kirghisa il Prosecutor's General Office (Procura generale della Repubblica). Le domande di trasferimento sono presentate dalle Autorità centrali designate di ciascuna Parte, che possono anche comunicare direttamente tra loro.
Ai sensi dell'articolo 4, il trasferimento potrà avvenire soltanto in presenza di tutte le condizioni che seguono: il condannato sia un cittadino o un soggetto permanentemente residente nell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno a sei mesi o sia indeterminata (salvi casi eccezionali), il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e, infine, i due Stati concordino sul trasferimento.
L'articolo 5 riguarda l'obbligo di fornire informazioni e prevede che la persona condannata deve essere informata:
Al fine di favorire il ricorso allo strumento del trasferimento delle persone condannate, le Parti si impegnano infatti ad adottare tutte le misure necessarie per la tempestiva informazione delle persone detenute nel proprio territorio in espiazione di una pena definitiva che siano potenzialmente interessate all'applicazione del Trattato.
Secondo l'articolo 6, la richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata ovvero dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione.
L'articolo 7 concerne lo scambio di informazioni e la documentazione a sostegno, ed elenca le informazioni e i documenti trasmessi da ciascuna parte all'altra.
L'articolo 8 richiede che le domande di trasferimento e le risposte di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del Trattato e le informazioni, la documentazione a sostegno e gli atti di cui all'articolo 7 del Trattato sono accompagnati da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato a cui sono indirizzati oppure sono in lingua inglese. In una prospettiva di massima semplificazione dei rapporti è inoltre previsto che tutti gli atti e i documenti trasmessi sulla base del Trattato siano esenti da qualunque forma di legalizzazione o autenticazione così come da ogni altro requisito formale.
Ai fini della validità del consenso al trasferimento ne è prevista la prestazione mediante apposita dichiarazione, che deve essere resa in totale libertà e con la piena consapevolezza delle relative conseguenze giuridiche. Lo Stato di esecuzione ha la facoltà di verificare, attraverso un funzionario designato, la rispondenza del consenso ai requisiti sopra indicati (articolo 9).
L'articolo 10 riguarda la decisione, e prevede che prima di decidere in merito al trasferimento di una persona condannata in conformità agli scopi del presente Trattato, le Autorità di entrambe le Parti valutano, tra i vari fattori: la gravità e le conseguenze del reato, eventuali precedenti condanne penali o procedimenti penali pendenti contro la persona condannata oltre ai legami sociali e familiari che la persona condannata ha mantenuto nel suo luogo di origine o di residenza abituale, nonché le condizioni di salute della persona condannata ed eventuali requisiti di sicurezza o altri interessi dello Stato. La decisione favorevole al trasferimento potrà essere condizionata al pagamento di eventuali pene pecuniarie, delle spese processuali e delle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni nonché all'adempimento di eventuali ulteriori prescrizioni poste a carico del condannato. È prevista la possibilità di prestare idonea garanzia per l'assolvimento dei suddetti obblighi. È fatta salva la necessità di tenere conto delle condizioni economiche del condannato e, comunque, della concreta possibilità di adempiere da parte di quest'ultimo.
La consegna della persona interessata è direttamente concordata tra le Parti e lo Stato di esecuzione è responsabile della custodia della persona condannata e del suo trasporto dallo Stato di condanna (articolo 11).
L'articolo 12 concerne l'esecuzione della pena. Per quanto riguarda la legge applicabile all'esecuzione della condanna dopo il trasferimento, è previsto che le competenti autorità dello Stato di esecuzione continuino l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della diversa misura privativa della libertà personale stabilite dalle competenti autorità dello Stato di condanna. Al riguardo, si osserva che l'applicabilità della legge dello Stato di esecuzione costituisce un principio generale della materia del trasferimento dei detenuti. Nel caso in cui la natura o la durata della pena non siano compatibili con la legge dello Stato di esecuzione, è previsto l'adattamento della pena, che comunque dovrà corrispondere quanto più possibile alla pena originaria, la quale – per natura o durata – non potrà in ogni caso essere aggravata (paragrafo 3).
Il potere di amnistia, indulto e grazia spetta a entrambi gli Stati (articolo 14), mentre solo lo Stato di condanna può decidere sulle istanze di revisione della sentenza di condanna (articolo 13). Inoltre, lo Stato di esecuzione è obbligato a far cessare l'esecuzione della condanna in ogni caso in cui l'adozione di una qualsiasi decisione o provvedimento nello Stato di condanna renda non più eseguibile la condanna (articolo 15).
L'articolo 16 prevede che lo Stato di esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni riguardo all'esecuzione della pena:
È inoltre consentito il trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima (secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, conformemente a quanto avviene tra gli Stati membri dell'Unione europea sulla base della decisione-quadro 2008/909/GAI, attuata in Italia dal decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161) quando nei suoi confronti sia stata disposta l'espulsione o altra misura per effetto della quale la stessa persona, una volta espiata la pena, non potrà più soggiornare nello Stato di condanna (articolo 18), oppure in caso di fuga della persona condannata dallo Stato di condanna verso lo Stato di esecuzione (articolo 17). Per i casi di trasferimento senza il consenso del detenuto è prevista la garanzia del principio di specialità, con espressa previsione dei consueti casi di relativa purgazione (articolo 19).
L'articolo 20 disciplina il transito e prevede che, se una delle Parti ha concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate, l'altra Parte collabora consentendo il transito attraverso il suo territorio, a condizione che nessuna ragione di ordine pubblico lo impedisca.
L'articolo 21 prevede che le spese sostenute in applicazione del pre ente Trattato sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese so tenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna. Tuttavia, lo Stato di esecuzione può recuperare, in tutto o in parte, le spese sostenute per il trasferimento della persona condannata quando il trasferimento è effettuato su richiesta della medesima.
Il Trattato contiene disposizioni relative alla protezione della riservatezza dei dati personali (articoli 22 e 23), ai rapporti con altri accordi internazionali (articolo 24), compresa la clausola di salvaguardia europea, all'applicazione temporale nonché all'entrata in vigore, alla modifica e alla cessazione del Trattato (articolo 26) e alla risoluzione delle controversie (articolo 25).
L'articolo 1 del disegno di legge di ratifica autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare i seguenti Trattati:
a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatto a Roma il 3 ottobre 2024;
b) Trattato sul trasferimento di persone condannate tra Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatto a Roma il 3 ottobre 2024.
L'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione dei citati trattati, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie.
In particolare,
Complessivamente, gli oneri ammontano a euro 55.346 annui a decorrere dall'anno 2026, e ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Ad esclusione di quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 4 contiene l'entrata in vigore della legge di ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.