Nella Gazzetta Uffciale n. 44 del 22 febbraio 2024, è stata pubblicata la legge n. 14 del 21 febbraio 2024 recante la ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023.
Con tale atto l'Albania riconosce all'Italia il diritto all'utilizzo - secondo i criteri stabiliti dal Protocollo – di determinate aree, concesse a titolo gratuito per la durata del Protocollo, destinate alla realizzazione di strutture per effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. Il provvedimento reca, inoltre, alcune norme di coordinamento con l'ordinamento interno.
Per approfondire si veda il dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato.
Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo.
L'articolo 3 introduce alcune disposizioni di coordinamento per l'esecuzione del Protocollo.
In particolare, il comma 1, individua le autorità competenti per l'esecuzione del Protocollo nelle strutture aventi sede a Roma: Prefettura, Questura, Commissione territoriale di asilo, Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria del Lazio. Si prevede inoltre, nell'ambito delle aree in Albania indicate nel Protocollo, l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma, di un nucleo di polizia giudiziaria, di un nucleo di polizia penitenziaria e di un ufficio di sanità marittima, aerea e di confine.
I commi da 2 a 6 delineano le procedure applicabili e le caratteristiche delle strutture per migranti da realizzare in Albania nell'ambito dell'attuazione del Protocollo. In particolare, il comma 2 stabilisce che nelle strutture in Albania possono essere condotte solamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane, anche a seguito di operazioni di soccorso, in zone situate all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea. In base al comma 3, le aree concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania sono equiparate alle zone di frontiera o di transito; in tali aree, in presenza di determinate condizioni, si applica la procedura accelerata di esame delle richieste di protezione internazionale. Il comma 4 equipara entrambe le strutture di cui all'allegato 1, lettera A), denominate "strutture per le procedure di ingresso" e lettera B), denominate "strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi il diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano" agli hotspot. Le sole strutture destinate al rimpatrio tra quelle di cui alla lettera B) dell'allegato 1 sono equiparate ai centri di permanenza per il rimpatrio. Il comma 5 disciplina modalità di rilascio dell'attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente protezione internazionale. Il comma 6 precisa che il trasferimento nel territorio italiano dei migranti può avvenire solo in casi eccezionali.
Il comma 7, prevede che, per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga alla normativa vigente, mentre il comma 8, prevede l'impignorabilità dei crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano.
L'articolo 4 reca disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiane.
In particolare, i commi da 1 a 5 prevedono disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiana per le procedure di riconoscimento dello status di rifugiato e di convalida dei trattenimenti dei migranti.
I commi da 6 a 19 disciplinano la sottoposizione alla giurisdizione italiana, con alcune eccezioni, dello straniero che si trova nelle aree date in concessione e vi commette un delitto.
L'articolo 5 reca alcune disposizioni di organizzazione, ai fini dell'attuazione del Protocollo.
In particolare, i commi 1-3 prevedono l'istituzione di un responsabile italiano per ciascuna delle due aree individuate dal Protocollo; l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo delle Forze di Polizia alle dipendenze della Questura di Roma; l'assunzione di 45 funzionari per le esigenze delle Commissioni e delle Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
I commi 4-7, recano disposizioni volte ad autorizzare l'assunzione di personale presso i Dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria e dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia, ad incrementare il ruolo organico della magistratura ordinaria e ad autorizzare il CSM ad attivare la procedura per la copertura di ulteriori posti di giudice di pace.
Il comma 8 stabilisce che - per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio speciale di sanità marittima, aerea e di confine - il Ministero della salute è autorizzato ad assumere cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e sei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Nelle more delle previste procedure di reclutamento, è consentito il ricorso ad un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando.
Il comma 9 dispone che nelle aree individuate nel Protocollo, l'INMP – Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolga le proprie funzioni di assistenza e di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. A tal fine, il medesimo Istituto è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 28 unità di personale utili al completamento della propria dotazione organica. Le assunzioni sono a valere sul proprio finanziamento corrente e sono effettuate mediante l'espletamento di procedure concorsuali estese anche alle unità di personale già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato.
Il comma 10 prevede il regime del trattamento di missione del personale inviato in Albania per l'attuazione del Protocollo, rinviando alla disciplina di cui alla legge n. 145 del 2016 e, quanto al regime assicurativo, al trattamento accordato al personale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi del D.P.R. n. 18 del 1967. Si dispone inoltre l'autorizzazione di spesa per gli oneri valutati di parte corrente riconducibili all'effettuazione delle missioni.
L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione del provvedimento.
Il Protocollo è composto da 14 articoli e due allegati.
L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel documento.
In particolare:
a) per "Parte albanese" si intende il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania;
b) per "Parte italiana" si intende il Governo della Repubblica Italiana;
c) le "Aree" sono i beni immobili di proprietà demaniale, individuati nell'Allegato 1 del Protocollo;
d) "migranti" sono i cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
e) per "personale italiano" si intende il personale, anche non in possesso della cittadinanza italiana, inviato dalla Parte italiana in Albania per assicurare lo svolgimento delle attività previste dal Protocollo.
A sua volta l'articolo 2 dichiara la finalità del Protocollo, ossia il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo.
Secondo l'articolo 3, la Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo - secondo i criteri stabiliti dal Protocollo - delle Aree, che sono concesse a titolo gratuito per la durata del Protocollo (in conformità con l'articolo 13).
Secondo la definizione di "aree" dettata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del Protocollo, esse sono i beni immobili di proprietà demaniale, individuati nell'Allegato 1, ovvero:
L'Allegato 1 identifica, anche tramite documentazione topografica, le aree date in concessione dalla Parte albanese alla Parte italiana. Si tratta, rispettivamente, di:
A) un'area ubicata presso il porto di Shengjin;
B) un'area ubicata nell'entroterra, presso la località di Gjadër.
In tali aree, la Parte italiana può realizzare, ai sensi dell'articolo 4, le strutture indicate nell'Allegato 1. Tali strutture sono gestite dalle competenti autorità della Parte italiana, secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Le controversie che possano nascere tra le suddette autorità e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana.
Il medesimo articolo 4 stabilisce inoltre che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del Protocollo non potrà essere superiore a tremila.
Le competenti autorità albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti in tali strutture al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorità italiane.
L'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane.
Le spese per l'allestimento di una o più strutture d'ingresso nel territorio della Repubblica d'Albania dei migranti sono totalmente a carico della Parte italiana.
L'articolo 5 dispone che la realizzazione e la gestione delle strutture avviene nel rispetto della pertinente normativa italiana, senza necessità di permessi di costruire o altre formalità analoghe previste dalla normativa albanese
La Parte italiana realizza inoltre le strutture dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle Aree, in funzione dell'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente Protocollo.
Le spese sostenute dalla Parte italiana per la realizzazione delle strutture di cui all'Allegato 1 sono esenti da imposte indirette e da dazi doganali. Per le esigenze della realizzazione e della gestione delle strutture di cui all'articolo 4, le competenti autorità della Parte italiana sono esenti da restrizioni o controlli valutari e possono liberamente trasferire valute in deroga alle disposizioni vigenti nella Repubblica di Albania.
L'articolo 6 riguarda prevalente le questioni connesse con il mantenimento della sicurezza delle aree, e prevede la collaborazione tra le competenti autorità delle Parti, e in particolare:
Le competenti autorità italiane adottano le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all'interno delle Aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel territorio della Repubblica d'Albania, sia durante il perfezionamento delle procedure amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente dall'esito finale.
In caso di uscita non autorizzata dei migranti dalle Aree, le autorità albanesi li ricondurranno nelle stesse, con costi a carico della Parte italiana.
Le competenti autorità italiane sostengono ogni costo necessario all'alloggio e al trattamento delle persone accolte nelle strutture.
L'articolo 7 contiene disposizioni relative al personale italiano, i cui nominativi sono comunicati previamente, per le vie diplomatiche, dalla Parte italiana.
L'ingresso e il soggiorno in Albania del personale italiano per le finalità previste dal presente Protocollo è esente da visto, da permesso di soggiorno e da altre formalità previste dalla normativa albanese in materia di immigrazione.
Il personale italiano non è soggetto alla giurisdizione albanese per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche dopo la fine dell'esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese. Le comunicazioni di detto personale con le competenti autorità italiane non sono soggette a restrizioni o limitazioni da parte delle autorità albanesi. Il personale italiano è invece sottoposto alla giurisdizione albanese nell'ipotesi in cui, durante la permanenza ai sensi del presente Protocollo, commetta, al di fuori del servizio, reati previsti dalla legislazione albanese in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese.
Ad eccezione di questi casi (soggetti alla legislazione procedurale penale albanese e ai vigenti accordi bilaterali), il personale italiano gode di immunità da qualsiasi forma di detenzione in Albania.
Secondo l'articolo 8, l'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana è regolato da successive intese tra le competenti autorità italiane ed albanesi, che entrano in vigore alla data della firma.
L'articolo 9 dispone che il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania, in attuazione del Protocollo, non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana.
Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese, con costi a carico della Parte italiana.
Per assicurare il diritto di difesa, le Parti consentono l'accesso alle strutture agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile.
L'articolo 10 riguarda le spese indicate agli articoli 4, 6, 8, e 12 del Protocollo, oltre alle spese o oneri non previsti derivanti dal Protocollo. Tali spese sono rimborsate dalla Parte italiana alla Parte albanese in forma forfettaria nella misura e con le modalità determinate dall'Allegato 2, che regola anche le condizioni e le modalità con cui la Parte italiana si fa carico degli oneri sostenuti dalla Parte albanese in caso di avvio, da parte dei migranti, di procedure amministrative innanzi alle competenti Autorità albanesi.
L'Allegato 2 regola, appunto, la misura e le modalità dei rimborsi dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese
La sezione B dell'Allegato 2 prevede che la Parte italiana, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo, accrediti la somma di 16,5 milioni di euro nel conto speciale di tesoreria appositamente costituito dalla Parte albanese presso la tesoreria statale (denominato "Fondo per il rimborso delle spese sostenute per l'attuazione del Protocollo italo-albanese per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria") quale anticipo forfettario dei rimborsi relativi al primo anno di applicazione del Protocollo.
Per quanto riguarda i rifinanziamenti di tale Fondo, la sezione E dispone che in ogni anno di vigenza del protocollo la Parte albanese comunichi alla Parte italiana (entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre) l'importo delle spese di cui alle sezioni C e D dell'Allegato 2 sostenute nel semestre precedente, corredato dai giustificativi di spesa. Entro 45 giorni, la parte italiana versa l'importo richiesto nel Fondo, in modo che l'importo del conto speciale di tesoreria non possa essere inferiore a 16,5 milioni di euro.
La sezione F prevede la costituzione di un Fondo di garanzia a favore della Parte albanese, al fine di assicurare il rimborso delle spese previste dall'Allegato 2 ed eccedenti i versamenti effettuati dalla Parte italiana ai sensi delle sezioni B ed E. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo, la Parte italiana accende un conto corrente bancario dedicato al deposito delle risorse afferenti al Fondo di garanzia, presso una banca di secondo livello operante nella Repubblica di Albania. Le risorse prelevate da tale Fondo di garanzia possono essere accreditate solo al conto speciale di tesoreria di cui sopra.
La sezione G contiene disposizioni relative alla regolazione finale dei rimborsi, a seguito di denuncia del Protocollo o alla data di scadenza dello stesso.
Secondo la sezione H, le autorità competenti delle due Parti possono adottare, di comune accordo, uno o più manuali operativi. Inoltre, in deroga all'articolo 13 del Protocollo, l'Allegato 2 può essere modificato mediante intesa scritta delle Parti.
L'articolo 11 elenca gli adempimenti della Parte italiana al termine del Protocollo, ossia:
Ai sensi dell'articolo 12, ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra Parte da dolo o colpa grave del proprio personale e le perdite derivanti dall'eventuale obbligo di risarcire terzi dei danni ad essi causati da dolo o colpa grave del personale dell'altra Parte.
L'articolo 13 regola l'entrata in vigore e la durata del Protocollo.
Il Protocollo entra in vigore alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note.
Il Protocollo resta in vigore per 5 anni ed è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare il Protocollo.
Ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo, con un preavviso scritto di sei mesi. La denuncia dà notizia delle motivazioni alla controparte. Il Protocollo può essere denunciato non prima di un anno dalla sua entrata in vigore.
Si segnala che la sezione H dell'Allegato 2 contiene una disposizione derogatoria dall'articolo 13, secondo cui l'Allegato 2 può essere modificato mediante intesa scritta delle Parti.
Secondo l'articolo 14, qualsiasi controversia tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione del Protocollo e delle intese derivanti dallo stesso è risolta in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti.