provvedimento 10 dicembre 2025
Studi - Trasporti Proposta di legge recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee

È all'esame dell'Assemblea il disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee (A.C. 2521), volto a disciplinare le attività destinate a svolgersi nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranità o alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale, nell'alto mare, per esigenze di sicurezza delle infrastrutture e di tutela delle persone impiegate in tali attività.

Il testo, che si compone di 35 articoli, reca misure concernenti l'accesso agli spazi subacquei, la protezione delle infrastrutture subacquee energetiche e di comunicazione, la regolamentazione dei mezzi sottomarini e dei lavori subacquei, promuovendo la conoscenza e la protezione della dimensione subacquea nel suo complesso.

Il provvedimento è stato approvato in prima lettura dal Senato, con modifiche, in data 17 luglio 2025, e quindi trasmesso alla Camera dei deputati, ove la IX Commissione Trasporti ha concluso l'esame in sede referente, senza apportare ulteriori modifiche al testo, in data 10 dicembre 2025.

Per ulteriori approfondimenti si consulti il dossier relativo al provvedimento.

apri tutti i paragrafi

Il provvedimento all'esame dell'Assemblea si compone di 35 articoli, divisi in sei capi, volti a introdurre una disciplina organica in materia di sicurezza delle attività subacquee. 

Nel dettaglio, l'articolo 1, che apre il Capo I denominato "Politiche della dimensione subacquea", definisce l'ambito di applicazione del provvedimento,  il quale è volto a disciplinare le attività svolte nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranità o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture subacquee di interesse nazionale, nell'alto mare, stabilendo che le relative disposizioni non si applichino alle attività militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle attività svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla pesca, alle attività in materia di protezione civile, sicurezza e controllo, alle attività in materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi.

L'articolo 2, modificato al Senato, reca le definizioni di interesse ai fini del provvedimento, quali quelle di "attività della dimensione subacquea", "attività subacquee e iperbariche", "imprese subacquee e iperbariche", "passaggio inoffensivo", "infrastrutture subacquee di interesse nazionale", "medico subacqueo", "libretto personale informatico", "attività di ricerca subacquea".

L'articolo 3 regola le competenze attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, ai quali anzitutto spettano in via esclusiva l'alta direzione, la responsabilità generale, gli indirizzi e il coordinamento delle politiche della dimensione subacquea.

L'articolo 4, modificato al Senato, apre il Capo II denominato "Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee". In particolare, l'articolo prevede l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, al fine di conseguire l'obiettivo di interesse generale di tutelare l'interesse nazionale nel campo della sicurezza delle attività subacquee, disciplinando tra l'altro l'incarico di direttore generale della medesima.

L'articolo 5 delinea le norme generali sull'organizzazione dell'Agenzia, rimettendone la disciplina ad apposito regolamento, che ne preveda, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di due uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale. L'articolo, inoltre, individua gli organi dell'Agenzia nel direttore generale e nel Collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 6modificato al Senato, elenca le funzioni assegnate all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, oggetto di una puntuale regolazione nell'ambito degli articoli successivi. In particolare, l'Agenzia coordina la cooperazione internazionale ed europea in materia subacquea, cura i rapporti con organismi e istituzioni esteri, segue le relative tematiche nelle competenti sedi istituzionali e assicura il raccordo con le altre amministrazioni per posizioni nazionali unitarie. Coordina e controlla le attività subacquee civili, autorizza la navigazione in immersione e la messa a mare di mezzi stranieri, segnala interferenze con attività militari o di polizia e concorre alla regolazione delle attività subacquee e iperbariche di protezione civile. Definisce misure di prevenzione dei rischi, promuove l'analisi dei pericoli connessi a manufatti, relitti e infrastrutture, stabilisce la regolamentazione tecnica dei mezzi e dei requisiti professionali, inclusi percorsi formativi, idoneità, libretto personale informatico e riconoscimento delle qualifiche estere. Promuove capacità di soccorso, ricerca e innovazione, conoscenza multidisciplinare dell'ambiente subacqueo, cultura della sicurezza, comunicazione istituzionale e formazione specialistica, anche tramite percorsi universitari, borse di studio, dottorati, contratti di ricerca e iniziative per il servizio civile universale. Valorizza i risultati della ricerca, promuove accordi e intese internazionali, può prescrivere sistemi di monitoraggio e sensori su infrastrutture e mezzi subacquei, assicurando la condivisione dei dati e il coinvolgimento delle amministrazioni competenti.

L'articolo 7 regola i profili contabili e finanziari inerenti all'Agenzia, indicando il contenuto e il procedimento di adozione del relativo regolamento di contabilità.

L'articolo 8 reca disposizioni sull'organico dell'Agenzia, disponendo che la disciplina del contingente di personale alla medesima addetto sia dettata con apposito regolamento, del quale individua il contenuto necessario e regola il procedimento di adozione. La disposizione, tra l'altro, sanziona con la nullità le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni della legge o del regolamento sul personale, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

L'articolo 9 detta disposizioni a tutela della trasparenza dell'attività dell'Agenzia, prevedendo che entro il 30 aprile di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri (o l'autorità delegata, ove nominata), trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, in materia di sicurezza delle attività subacquee.

L'articolo 10, modificato al Senato, apre il Capo III del provvedimento, "Navigazione subacquea, mezzi e infrastrutture subacquee" e disciplina le modalità, i termini e le condizioni relative alla gestione delle interferenze suscettibili di determinarsi tra attività della dimensione subacquea, foriere di rischi per la sicurezza delle infrastrutture, per la salute e per la vita umana. Nel dettaglio, l'articolo introduce l'obbligo di comunicare all'Agenzia ogni attività subacquea soggetta a diritti o poteri nazionali e attribuisce all'Agenzia il potere di adottare misure di mitigazione del rischio di interferenza e di autorizzare, a determinate condizioni, il passaggio inoffensivo di mezzi stranieri. Nella valutazione delle richieste è prevista priorità per le attività più idonee ad assicurare l'interesse pubblico, con particolare riguardo alla sicurezza nazionale e alla tutela delle infrastrutture di rilievo nazionale. È inoltre stabilita una sanzione penale per lo svolgimento non autorizzato o non comunicato delle attività subacquee e viene disciplinata l'attività di segnalazione di operazioni subacquee o di superficie necessarie alla tutela di interessi pubblici prevalenti.

L'articolo 11, al fine di consentire all'Agenzia di avere un quadro conoscitivo completo delle attività subacquee per poter svolgere le funzioni di prevenzione delle interferenze di cui all'articolo 10, stabilisce che le amministrazioni competenti sulle attività nella dimensione subacquea le trasmettano immediatamente e, comunque, entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione, i provvedimenti abilitativi e regolatori relativi allo svolgimento delle attività di superficie e della dimensione subacquea di propria competenza.

L'articolo 12 reca norme per favorire la cooperazione e la condivisione delle informazioni tra l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee e altri soggetti istituzionali che hanno competenze nel settore delle attività subacquee e per la sicurezza nazionale, interna ed esterna, quali la Marina Militare, il Comando Generale della Guardia di Finanza, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e l'Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale (ACN).

L'articolo 13modificato al Senato, attribuisce all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee il compito di definire misure per la protezione delle infrastrutture subacquee sottoposte alla giurisdizione nazionale. Vengono quindi conferiti all'Agenzia poteri per monitorare rischi, definire misure di sicurezza, preparare piani di emergenza e coordinare il recupero di flussi interrotti, concorrere alla definizione del percorso di cavi e dei criteri da osservare per la sua l'individuazione.

L'articolo 14, inserisce tra le ulteriori attività di competenza dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, la promozione dello sviluppo delle capacità nazionali di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati.

L'articolo 15, modificato al Senato, dispone che con provvedimenti dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee si definiscano i requisiti e le dotazioni minime di sicurezza che i mezzi subacquei non militari devono possedere, e le relative procedure di verifica e certificazione. Per le attività di certificazione, inoltre, l'Agenzia può collaborare con enti di normazione tecnica nonché con soggetti accreditati a livello nazionale e internazionale.

L'articolo 16, dispone che per il comando, la conduzione e il controllo di mezzi subacquei non militari battenti bandiera occorra possedere una speciale qualifica professionale oltre ai requisiti già previsti dalla normativa vigente. Si demanda quindi a uno o più d.P.C.m. la definizione dei programmi di qualificazione professionale e la verifica dei requisiti. Viene introdotta, infine, una sanzione amministrativa per chiunque assuma il comando, la condotta o il controllo dei citati mezzi senza la speciale qualificazione professionale.

L'articolo 17, modificato al Senato, prevede la facoltà all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee di:

  • intraprendere collaborazioni di ricerca con altri soggetti al fine di adottare linee guida non vincolanti finalizzate allo sviluppo di tecnologie subacquee e soluzioni tecniche avanzate;
  • individuare e sviluppare autonomamente tecnologie e soluzioni avanzate in materia per il perseguimento di determinati obiettivi.

L'articolo 18 apre il Capo IV recante "attività subacquee e iperbariche", indicandone i principi fondamentali e l'ambito di applicazione. Demanda poi a un d.P.C.m o a un decreto dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare la regolazione delle attività subacquee e iperbariche di protezione civile.

L'articolo 19, modificato al Senato, introduce l'obbligo di iscrizione ad un apposito registro professionale per gli operatori tecnici subacquei di basso, medio e alto fondale, nonché per i tecnici iperbarici, al fine di poter svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico. Sono altresì previste delle eccezioni a tale disposizione in presenza di determinate condizioni inderogabili.

L'articolo 20 modifica la denominazione del registro dei sommozzatori in servizio locale, al fine di introdurre il "registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali".

L'articolo 21, modificato al Senatoelenca requisiti per l'iscrizione al registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali e demanda a un decreto del MIT la definizione delle procedure per il loro accertamento, nonché delle modalità di organizzazione e tenuta del citato registro.

L'articolo 22 reca la procedura di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero per l'esercizio, sia temporaneo e occasionale sia stabile, dell'attività subacquea e iperbarica in Italia.

 

L'articolo 23, modificato al Senato, regola la sorveglianza sanitaria dell'operatore subacqueo e dell'operatore iperbarico professionale, prevedendo l'obbligo di una visita medica dettagliata per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale a seguito di infortunio o malattia prolungata.

L'articolo 24, modificato al Senato, reca la disciplina del libretto personale di tipo informatico di cui deve essere in possesso ciascun operatore subacqueo e iperbarico professionale.

 

L'articolo 25 dispone che le regole tecniche relative alle attività subacquee e iperbariche vengano determinate tramite decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 26, che apre il Capo V del provvedimento, rubricato "Sanzioni", disciplina le sanzioni rivolte agli operatori subacquei e iperbarici e ai datori di lavoro legate allo svolgimento irregolare dei lavori subacquei e iperbarici.

L'articolo 27 sanziona le imprese subacquee o iperbariche con il pagamento di una somma da 500 € a 1.500 € per la violazione della regolamentazione tecnica delle attività subacquee e iperbariche.

 

L'articolo 28, che apre il Capo VI del provvedimento, recante le "Disposizioni finali e transitorie", apporta alcune modifiche al codice dell'ordinamento militare. In particolare, integra le competenze attribuite alla Marina militare, prevede la partecipazione dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare alla revisione della disciplina del Polo nazionale della dimensione subacquea (PNS) e attribuisce alla Guardia di finanza specifiche competenze in materia di protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale, di controlli nelle acque interne e di prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata.

L'articolo 29 include l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee nell'ambito di applicazione di alcune disposizioni del codice della navigazione, e che consistono, in particolare, nella previsione di comunicazioni e avvisi all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee nonché nella partecipazione di un suo funzionario all'inchiesta formale in caso di sinistro.

L'articolo 30 include nell'ambito di applicazione del codice della navigazione i mezzi subacquei non militari, con equipaggio, autonomi o a controllo remoto, facendo salve le specifiche disposizioni dettate dal disegno di legge in esame.

L'articolo 31 aggiunge i seguenti soggetti alla composizione degli organi collegiali in materia di politiche del mare:

  • il capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri al Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare;
  • un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri al Comitato tecnico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
  • un rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare al Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo;
  • l'Autorità politica delegata per le politiche del mare al Comitato interministeriale per la transizione ecologica.

 

L'articolo 32 prevede la clausola di salvaguardia per le competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite alla Marina militare, al Corpo della Guardia di finanza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Dipartimento della protezione civile, agli uffici consolari della Repubblica, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e all'Agenzia informazioni e sicurezza interna.

L'articolo 33 riconosce all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee la possibilità di avvalersi di unità di personale appartenenti a pubbliche amministrazioni.

L'articolo 34 autorizza la spesa di 8.671.449 euro per il 2026, di 6.531.449 euro per il 2027 e di 6.458.508 euro annui a decorrere dal 2028 per la copertura finanziaria degli articoli dal 4 all' 8 e dell'articolo 10 del presente disegno di legge.

L'articolo 35, modificato al Senato, stabilisce che la presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tranne le disposizioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 16, commi 1, 2, 4 e 5, che entrano in vigore il 1° gennaio 2027.

ultimo aggiornamento: 10 dicembre 2025
 
temi di Trasporti e reti