Il disegno di legge A.C. 2034-A è costituito da sette articoli.
L'articolo 1 dispone in merito alla continuità dell'Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma e all'obbligo di adeguamento del relativo statuto.
Il comma 1 prevede che l'Ordine sia disciplinato in conformità al presente disegno di legge e dà conto della storia giuridica dell'Ente.
Il comma 2 stabilisce che la Fondazione adegui il proprio statuto secondo le modalità previste dalle disposizioni transitorie e finali (contenute all'articolo 6). Lo statuto deve poi essere sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che vi provvede con decreto, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della cultura. Viene inoltre previsto che il medesimo procedimento di approvazione si osservi per le successive modifiche statutarie.
L'articolo 2 disciplina gli scopi, la durata e l'assenza di fini di lucro della Fondazione. In particolare, il comma 1 prevede, quali scopi principali della Fondazione i seguenti: a) la conservazione della basilica di Santa Maria della Steccata in Parma, quale luogo insigne di esercizio del culto cattolico; b) la tutela del patrimonio storico, culturale e religioso rappresentato dalla Basilica, nell'unitario insieme delle sue componenti materiali e immateriali; c) la valorizzazione degli altri elementi del suo patrimonio. Il comma 2 individua lo scopo accessorio della Fondazione, ossia l'attuazione di iniziative di utilità sociale, culturali e filantropiche. Il comma 3 dispone che la Fondazione abbia durata illimitata, operi senza fini di lucro e non effettui distribuzioni o assegnazioni di utili o utilità, neppure in forma indiretta. Al comma 4 è previsto che il patrimonio dell'Ente sia destinato ai già richiamati scopi principali e accessorio.
L'articolo 3 reca la disciplina degli organi della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma. In particolare, il comma 1 prevede che gli organi della Fondazione siano tre: il presidente; il consiglio generale; il collegio dei revisori dei conti. Al comma 2 è previsto che il presidente: sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della cultura, sentito il vescovo della diocesi di Parma; duri in carica cinque anni (con possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni); sia il rappresentante legale della Fondazione; presieda il consiglio generale. Secondo quanto disciplinato al comma 3, il consiglio generale è l'organo di indirizzo della Fondazione ed è composto dal presidente e da ulteriori otto membri. Al comma 4 si specifica che quattro membri sono tali in ragione della loro funzione e per la durata del loro ufficio. Essi sono: il vescovo della diocesi di Parma; il sindaco di Parma; il presidente della provincia di Parma; il rettore dell'università degli studi di Parma. Il comma 5 prevede che gli altri quattro membri del consiglio generale siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della cultura. Essi durano in carica cinque anni (come il presidente), salvo rinnovo; in caso di loro sostituzione nel corso del mandato, la nomina del sostituto è disposta fino alla scadenza quinquennale dell'incarico del membro sostituito. È prevista, inoltre, la decadenza di diritto dall'ufficio per i membri nominati che, in assenza di cause di forza maggiore, non partecipino a tre riunioni consecutive del consiglio generale. Al comma 6 si stabilisce che il consiglio generale possa attribuire a uno dei membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di segretario generale. Quest'ultimo svolge compiti di coordinamento della gestione amministrativa della Fondazione. Il comma 7 disciplina il collegio dei revisori dei conti. Esso è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente del collegio è designato dal Ministro dell'interno; gli altri due revisori sono designati, rispettivamente, dal vescovo della diocesi di Parma e dal sindaco di Parma. I revisori durano in carica quattro anni, salvo rinnovo. In caso di sostituzione di un componente nel corso del mandato, il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell'intero collegio. Con riferimento alle funzioni del collegio dei revisori dei conti, la disposizione rinvia agli articoli 2403 e 2409-bis del codice civile. Il comma 8 dispone che non possano essere nominati come presidente, come membri non di diritto del consiglio generale e come membri del collegio dei revisori dei conti coloro i quali si trovino in una delle seguenti condizioni: interdetti, inabilitati, falliti, condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Al comma 9 è previsto che la partecipazione agli organi della Fondazione dia diritto soltanto agli eventuali emolumenti che il consiglio generale deliberi di riconoscere, con oneri a carico della Fondazione stessa.
L'articolo 4 assicura la continuità dell'esercizio del culto cattolico. In particolare, il comma 1 prevede che la Fondazione agisca nel rispetto dei vincoli riguardanti la destinazione al culto della Basilica e dei beni in essa contenuti. Il comma 2 dispone che la Basilica e i beni di proprietà della Fondazione in essa contenuti non possano essere distolti dalla destinazione al culto fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità al diritto canonico. Il comma 3 fa salve le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio applicabili alla Basilica e ai beni in essa contenuti.
L'articolo 5, rubricato "controllo sull'amministrazione della Fondazione", prevede che tale controllo sia svolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 del codice civile (che reca la disciplina generale sul controllo sull'amministrazioni delle fondazioni).
L'articolo 6 reca le disposizioni transitorie e finali. In particolare si prevede che: in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le nomine del presidente della Fondazione, dei componenti del consiglio generale di designazione governativa e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono disposte con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; alla data di entrata in vigore di tale decreto cessano di avere effetto le nomine a vita disposte ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946 e decade il collegio dei revisori in carica fino a tale data; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'appena citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il consiglio generale approva, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva le modifiche statutarie è abrogato il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946 che attualmente reca la disciplina dell'Ordine.
L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.