Nella seduta dell'11 marzo 2026, il Senato della Repubblica ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge recante modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena» (AS 1695). La proposta non è stata modificata rispetto al testo precedentemente approvato, in data 21 ottobre 2025, dalla Camera dei deputati (AC 1521-A). Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 2026 divenendo la legge n. 40 .
La legge in esame è composta da sei articoli.
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L'articolo 1 enuncia i principi e le finalità della stessa.
In particolare, essa è volta a favorire, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attività d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica.
Le disposizioni a tal fine introdotte dalla legge costituiscono attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione, ai sensi dei quali, rispettivamente, la Repubblica "promuove lo sviluppo della cultura" e favorisce "l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale". Le disposizioni della presente legge si collocano altresì nell'ambito dei principi stabiliti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133.
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L'articolo 2 della legge introduce due nuovi articoli all'interno del codice dei beni culturali e del paesaggio e, in particolare, in apertura del Capo II del Titolo II della parte seconda, recante i "Principi della valorizzazione dei beni culturali".
Nello specifico, il nuovo articolo 121-bis, composto da 5 commi, è dedicato a istituire una nuova "Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica".
Il comma 1, ai fini dell'attuazione del Capo II (dedicato, appunto, ai principi della valorizzazione dei beni culturali), istituisce la citata anagrafe presso il Ministero della cultura.
Il comma 2 identifica il compito dell'anagrafe, che è quello di censire le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale. Tale censimento informativo è finalizzato, da una parte, a raccogliere e a rendere accessibili i dati raccolti, e dall'altra a monitorare la gestione, anche allo scopo di valutare l'adozione di forme alternative di essa, nel rispetto dei principi di cui al codice, e a promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale secondo il principio di sussidiarietà.
Il comma 3 elenca i dati minimi che devono essere censiti nell'anagrafe. Essi sono i seguenti:
a) la natura del bene;
b) la forma di gestione diretta o indiretta;
c) in caso di gestione diretta, l'assenza di fruizione del bene e l'eventuale dichiarazione d'interesse a forme di gestione indiretta;
d) in caso di gestione indiretta, l'identificativo dell'atto, del contratto ovvero della convenzione che regola il rapporto, le modalità di assegnazione, la relativa durata, i diritti e gli obblighi delle parti;
e) gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all'accessibilità, all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilità economico-finanziaria della modalità di gestione in essere rispetto all'obiettivo di preservare la memoria e l'identità della Repubblica, delle comunità e del loro territorio, di promuovere lo sviluppo della cultura, di assicurare i princìpi di cui al presente codice nonché di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale;
f) i dati relativi agli immobili in disuso non utilizzati presenti nel territorio di competenza precisandone denominazione, localizzazione, proprietà, regime di tutela, ambito cronologico, stato di conservazione e ultima destinazione d'uso, specificando anche eventuali progetti di restauro e accordi di valorizzazione esistenti.
Il comma 4 identifica negli istituti e luoghi della cultura pubblici nonché nelle amministrazioni pubbliche che abbiano la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali, i soggetti obbligati alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati che devono essere censiti nell' anagrafe.
Il comma 5 attribuisce ad un decreto del Ministro della cultura, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il compito di stabilire le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione. Si specifica che il citato decreto deve prevedere l'integrazione e l'interoperabilità dell'anagrafe con altre banche dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.
Il secondo articolo introdotto nel codice dei beni culturali e del paesaggio dall'articolo 2 della legge in esame è l'articolo 121-ter, composto da quattro commi, recante disposizioni in materia di "Albo digitale della sussidiarietà orizzontale".
Il comma 1 dispone che, in apposita sezione dell'anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica (di cui al neo-introdotto articolo 121-bis), sia istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale.
Ai sensi del comma 2, tale albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire la massima accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal codice, dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Il medesimo comma prevede che, ferme restando le forme di comunicazione e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale. I medesimi soggetti sono consultati nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di cui all'articolo 112, comma 4, del codice.
Il comma 3 attribuisce ad un decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità nazionale anticorruzione, il compito di stabilire i requisiti che i candidati all'iscrizione all'elenco devono possedere, le forme e le modalità della domanda, le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione a ciascuna di esse, nonché le forme di consultazione.
Il comma 4 dispone che, in ogni caso, l'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge prevede che ai fini dell'attuazione delle disposizioni introdotte nel codice dei beni culturali e del paesaggio dal precedete comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
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L'articolo 3 della legge in commento, stabilisce, al comma 1, che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle rilevazioni effettuate nell'ambito dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, istituita dall'articolo 121-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, e con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nell'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, istituito ai sensi dell'articolo 121-ter introdotto dal medesimo articolo 2 della legge in oggetto, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, definisce a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali, denominata «Italia in scena», ispirata ai princìpi del citato codice nonché ai seguenti criteri specifici:
a) garanzia dell'accessibilità e dell'effettiva fruizione degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di pertinenza pubblica, con riguardo prioritario alle aree interne, ai comuni montani, ai piccoli borghi, anche mediante la realizzazione di spettacoli dal vivo e rievocazioni storiche;
b) promozione della partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, attraverso nuove forme di gestione, tra cui forme di partenariato pubblico-privato idonee ad assicurare efficacia, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria delle attività di valorizzazione, anche con riferimento alle forme speciali di partenariato, appositamente previste per le attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica da parte degli enti del Terzo settore (ai sensi dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), e per le attività dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali da parte di enti e organismi pubblici e privati (ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);
c) previsione di interventi correttivi nei casi in cui la verifica dei livelli di qualità della valorizzazione realizzata attraverso le forme di gestione di cui alla precedente lettera b) abbia avuto esito non congruo;
d) realizzazione di idonee iniziative di comunicazione istituzionale anche digitale quali parti integranti della valorizzazione dei beni culturali in Italia e all'estero;
e) definizione di nuove linee di promozione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata, senza oneri a carico dei proprietari.
Il comma 2 statuisce che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del precedente comma, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
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L'articolo 4 della legge in commento, composto da sette commi, reca ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il comma 1 interviene sull'articolo 21 del codice, che all'interno del Capo III del Titolo I della Parte seconda del codice, in materia di Misure di protezione dei beni culturali, reca norme in materia di interventi soggetti ad autorizzazione da parte del Ministero.
La novella in esame riguarda in particolare il regime autorizzatorio previsto in relazione allo spostamento dei beni culturali. Nel testo previgente del codice, fatto salvo lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici (comma 3 dell'articolo 21), che è solo comunicato al Ministero della cultura al fine di consentire la sua vigilanza, lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali era subordinato all'autorizzazione del Ministero (comma 1, lettera b)), mentre lo spostamento dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore era preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, poteva prescrivere le misure necessarie perché i beni non subissero danno dal trasporto (comma 2).
Ora, la disposizione in commento interviene in primo luogo per espungere dalla lista degli interventi subordinati ad autorizzazione ministeriale "lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili", ed in secondo luogo per sopprimere l'inciso "dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore" dalla norma che impone la denuncia al sovrintendente. Per effetto dei due interventi, quindi, per lo spostamento di beni culturali, genericamente inteso, non sarà comunque richiesta l'autorizzazione espressa del Ministero ma basterà la previa denuncia al soprintendente, che potrà eventualmente attivarsi entro trenta giorni per prescrivere le misure di protezione necessarie.
Il comma 2 reca modifiche all'articolo 48 del codice, in materia di autorizzazione del prestito dei beni culturali per mostre ed esposizioni.
Si ricorda che l'articolo 48 del codice disciplina il regime delle autorizzazioni per il prestito di taluni beni culturali per mostre ed esposizioni.
In particolare, il comma 1 individua le categorie di beni il cui prestito per mostre ed esposizioni è soggetto ad autorizzazione.
Il comma 2 dell'articolo 48 del codice prevede che, qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta debba essere presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione e debba indicare il responsabile della custodia delle opere in prestito.
Il comma 3 dispone che l'autorizzazione sia rilasciata, con criteri, procedure e modalità da determinare con decreto ministeriale, tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica, e che essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità.
Ai sensi del comma 4, il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.
Il comma 5 prevede che, per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione possa essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.
A norma del comma 6, il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.
Venendo alle modifiche introdotte dall'articolo 4, comma 2, della legge in commento, esse sono le seguenti:
- la lettera a) interviene sul comma 2 del citato articolo 48, prevedendo che l'autorizzazione sia rilasciata entro novanta giorni dalla data della richiesta;
- la lettera b) inserisce un comma aggiuntivo, il 5-bis, al medesimo articolo 48, volto a prevedere che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscano la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito.
I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 della legge in commento intervengono nell'ambito del Capo V del codice, in materia di circolazione dei beni culturali in ambito internazionale
A tal proposito, si ricorda preliminarmente che l'articolo 65 del codice reca la disciplina dei diversi regimi di circolazione dei beni culturali in relazione alla possibilità di una loro uscita definitiva dal territorio della Repubblica. Per talune tipologie di beni, è previsto il divieto assoluto di uscita (commi 1 e 2 del citato articolo 65); per altre tipologie, l'obbligo di previa autorizzazione (comma 3); per altre ancora, un regime di uscita libera (commi 4 e 4-bis).
Ai sensi dell'articolo 68 del codice, chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica i beni per i quali è necessaria la previa autorizzazione, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, attenendosi agli indirizzi di carattere generale stabiliti dal decreto ministeriale n. 537 del 6 dicembre 2017.
L'attestato di libera circolazione ha validità quinquennale. Il diniego dell'attestato comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 14 del codice.
Ai sensi dell'articolo 65, comma 4-bis, del codice, l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione ricade sull'interessato, che procede mediante dichiarazione. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose di cui si intende procedere all'espatrio, possano rientrare tra quelle che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione, avvia il procedimento di dichiarazione di interesse culturale, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.
Ora, il comma 3 dell'articolo 4 della legge in commento è volto a chiarire che la validità temporale delle dichiarazioni con le quali gli interessati comprovano al competente ufficio di esportazione, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 65 del codice, che le cose da trasferire all'estero non richiedono la previa autorizzazione ministeriale, è pari alla durata dell'attestato di libera circolazione determinata ai sensi dell'articolo 68, comma 5, ed è dunque di durata quinquennale.
Il comma 4 interviene sull'articolo 68 del codice, sopra descritto, prevedendo espressamente che il soggetto che presenta denuncia all'ufficio di esportazione per il rilascio dell'attestato di libera circolazione, così come i suoi aventi causa, possono ritirare tale denuncia prima della notificazione della comunicazione dell'attestato o del diniego.
Il comma 5 dell'articolo in commento prevede invece che, ai fini dell'applicazione del medesimo articolo 68 del codice, e fermi restando gli altri criteri previsti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 68 (ossia il citato decreto ministeriale n. 537 del 6 dicembre 2017), per le opere di autori stranieri l'attestato di libera circolazione non può in ogni caso essere negato qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia.
Il comma 6 dell'articolo in commento interviene sull'articolo 72 del codice che, nel testo previgente, al proprio comma 1, prevedeva che la spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, fosse certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, di durata quinquennale eventualmente prorogabile su richiesta dell'interessato, sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati.
La novella introdotta, sopprimendo il riferimento al "comma 3", estende la possibilità della certificazione all'ingresso, attualmente limitata ai soli beni per la cui esportazione è necessaria l'autorizzazione, a tutti i beni citati all'articolo 65, e dunque anche a quelli per cui l'esportazione è in ogni caso vietata e per quelli per i quali essa invece è libera.
Il comma 7 dell'articolo 4 in commento, infine, reca disposizioni in materia di competitività del sistema museale nazionale, ed in particolare statuisce che, al fine di incentivare e di promuovere l'efficacia, l'efficienza e la qualità della gestione degli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, i limiti e gli importi da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese che possono essere riconosciuti ai componenti dei consigli di amministrazione dei medesimi uffici. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di congruità in relazione alla complessità e alla specificità degli incarichi assunti nonché di omogeneità e di trasparenza delle procedure. Si specifica che all'attuazione del presente comma le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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L'articolo 5 reca anch'esso novelle all'articolo 65 del codice, in materia di regime di circolazione internazionale dei beni culturali (per una ricostruzione del cui contenuto, si rinvia a quanto esposto supra).
In particolare, le novelle apportate dall'articolo in commento intervengono, in modo simmetrico, sui commi 3 e 4 dell'articolo 65, dedicati rispettivamente a identificare i beni la cui esportazione è soggetta a preventiva autorizzazione e quelli da tale vincolo esentati. Le novelle, complessivamente considerate, hanno i seguenti effetti:
- innalzare da 13.500 euro a 50.000 euro il valore al di sopra del quale è richiesto l'attestato di libera circolazione per le cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni;
- confermare, invece, la soglia di valore a 13.500 euro per i beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni.
L'esportazione resta in ogni caso esclusa, come da normativa vigente, per i reperti archeologici, lo smembramento d monumenti, gli incunaboli e i manoscritti, e gli archivi.
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L'articolo 6 è composto da due commi e reca norme in materia di circolazione delle opere statali non esposte al pubblico.
Al comma 1, prevede che, con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia istituito un elenco, aggiornato ogni ventiquattro mesi, di opere appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea nel territorio nazionale in quanto non presentano criticità conservative, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, commi 3 e 4 del codice dei beni culturali e del paesaggio (per un approfondimento sui quali si rinvia supra, in commento al precedente articolo 4).
Il comma 2 consente ai comuni italiani di richiedere al Ministero lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nell'elenco di cui al precedente comma 1, precisando che tutte le spese sono a carico dell'ente richiedente. Si prevede che la richiesta è subordinata ai seguenti requisiti:
a) presenza nel territorio del comune di un museo pubblico con direttore nominato;
b) redazione di un progetto culturale che associ l'evento espositivo a circuiti turistici, enogastronomici, sportivi già presenti nel territorio di riferimento;
c) disponibilità di spazi e strutture in grado di garantire tutti i requisiti necessari alla conservazione e custodia dell'opera d'arte;
d) eventuale coinvolgimento delle reti museali presenti all'interno del territorio