E' all'esame dell'Assemblea la proposta di legge A.C. 1693-A e abb., approvata all'unanimità in sede referente dalla Commissione giustizia, che modifica l'articolo 609-bis del codice penale, relativo al reato di violenza sessuale, introducendovi la nozione di "consenso libero e attuale" ad atti sessuali.
Il testo della proposta di legge all'esame dell'Assemblea è quello risultante dall'approvazione all'unanimità, in sede referente, di un emendamento delle relatrici, che ha interamente sostituito il testo della proposta di legge adottata come testo base in Commissione, del quale viene comunque mantenuto, quale elemento centrale, il consenso, anche se declinato in una diversa forma.
Per approfondire si veda il dossier del Servizio Studi della Camera.
La proposta di legge consta di un unico articolo, che riscrive integralmente l'art. 609-bis del codice penale, pur mantenendone di fatto inalterati alcuni aspetti.
Il nuovo art. 609-bis si compone di tre commi, nel primo dei quali viene introdotta la nozione di consenso, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell'attualità del medesimo. Il consenso diviene dunque l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra pertanto il delitto di violenza sessuale.
Il primo comma individua inoltre tre diverse possibili condotte che se poste in essere in assenza del consenso libero e attuale della persona integrano la fattispecie delittuosa, ovvero:
Per quanto riguarda la cornice edittale, essa viene mantenuta tra un minimo di 6 anni ed un massimo di 12 anni di reclusione come nella disposizione vigente.
Il secondo comma ripropone invece, con lievi modifiche, le due fattispecie che attualmente integrano il delitto di violenza sessuale:
La prima fattispecie si verifica ogni qualvolta il soggetto agente costringa taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità.
La seconda fattispecie può invece verificarsi:
Entrambe le fattispecie sono punite con la medesima pena irrogabile nelle ipotesi di cui al primo comma, ovvero con la reclusione dai 6 ai 12 anni.
Il terzo comma mantiene, infine, per i casi di minore gravità, la circostanza attenuante ad effetto speciale già prevista dalla norma vigente, che comporta la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi.