Il decreto-legge n. 180 del 1° dicembre 2025 reca misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA. Il disegno di legge di conversione è stato assegnato in prima lettura al Senato, che ne ha concluso l'esame, dopo l'approvazione di alcuni emendamenti, il 14 gennaio 2026.
Alla Camera l'esame in Commissione X è iniziato il 15 gennaio 2026 e si è concluso il 15 gennaio 2026. L'Assemblea della Camera ha approvato definitivamente il provvedimento il 20 gennaio 2026.
La legge di conversione, la n. 8/2026, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026.
Il provvedimento, originariamente composto di cinque articoli, dopo l'approvazione di alcuni emendamenti, risulta ora composto di sei articoli, che si illustrano di seguito.
L'articolo 1 autorizza Acciaieria d'Italia ad utilizzare le somme residue trasferitele precedentemente da ILVA – attualmente pari a 108 milioni di euro – per una finalità ulteriore rispetto a quelle indicate nella norma che ne disponeva l'erogazione, ossia per garantire la continuità operativa degli impianti da essa gestiti. Nel corso dell'esame parlamentare al Senato, è stata aggiunta una disposizione che rimodula nel triennio 2026-2028 la validità del Fondo, dalla dotazione di 1 milione di euro annui, istituito a sostegno delle imprese dell'indotto di ILVA.
L'articolo 2 integra la disciplina del Fondo per gli indennizzi dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA, al fine di consentire, a decorrere dall'esercizio 2025, di incrementare gli indennizzi già pagati, nei casi in cui l'importo liquidato sia inferiore a quello riconosciuto, con priorità per i soggetti che hanno subìto la decurtazione percentuale più elevata.
L'articolo 3 specifica che le imprese di interesse strategico nazionale, in amministrazione straordinaria non liquidatoria, ammesse al programma di cessione dei complessi aziendali, non sono da ritenersi in stato di difficoltà. L'articolo 3 ribadisce inoltre che l'amministrazione straordinaria di un'impresa di interesse strategico nazionale può accedere agli incentivi del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.
L'articolo 3-bis, aggiunto nel corso dell'esame parlamentare al Senato, prevede la facoltà di erogare un finanziamento a titolo oneroso fino a 149 milioni di euro per l'anno 2026 in favore di ILVA, con lo specifico fine di garantire la continuità produttiva degli stabilimenti di interesse strategico nazionale qualora la procedura di cessione a terzi non si concluda entro il 30 gennaio 2026. L'erogazione di tale finanziamento è disposta con decreto interministeriale, previa richiesta dell'organo commissariale che a tal fine deve presentare un piano di gestione transitoria. Il finanziamento è erogato applicando un tasso di interesse pari al tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base e la sua restituzione deve avvenire entro sei mesi dall'erogazione. La norma stabilisce che il rimborso avvenga a valere sul ricavato della cessione del compendio aziendale in prededuzione e con priorità assoluta rispetto a ogni altro credito della procedura diverso dai crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati.
L'articolo 4 reca uno stanziamento in favore della società Acciaierie d'Italia pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni per l'anno 2026, al fine di integrare la misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria percepito, negli anni 2025 e 2026 (in base a interventi di proroga), da lavoratori dipendenti dei relativi stabilimenti produttivi; tale integrazione è disposta anche in relazione alla formazione professionale per la gestione delle bonifiche. Il medesimo articolo definisce le modalità di accredito e di rendicontazione delle risorse in oggetto.
L'articolo 5 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.