provvedimento 6 novembre 2025
Studi - Trasporti Legge quadro in materia di interporti

La Camera dei depoutati ha approvato la proposta di legge A.C. 703-B, volta ad introdurre una nuova disciplina quadro in materia di interportiche sostituisce, abrogandola, quella contenuta nella legge n. 240 del 1990. 

Il provvedimento è già stato discusso e approvato da entrambi i lati del Parlamento. Difatti, è stato presentato il 12 dicembre 2022 e licenziato dalla Camera dei deputati il 28 febbraio 2024, quindi trasmesso al Senato che lo ha approvato, con modificazioni, il 9 luglio 2025.

Per ulteriori approfondimenti si consulti il dossier dei Servizi studi di Camera e Senato relativo al provvedimento.

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Il testo risultante dall'esame parlamentare si compone di 8 articoli. 

Nel dettaglio, l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione, la finalità e i princìpi fondamentali in materia di interporti e della loro rete, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le finalità di tale legge quadro includono: il potenziamento dell'intermodalità terrestre, l'efficienza e la sostenibilità dei flussi logistici, la razionalizzazione dell'uso del territorio, il completamento delle infrastrutture della rete TEN-T, e la promozione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica della logistica.

Viene altresì innovata la definizione di interporto, qualificato come "complesso organico di infrastrutture e servizi gestito in forma imprenditoriale", locuzione, questa, non presente nella legge attuale, al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici, in ogni caso fornito di collegamenti con porti o aeroporti e viabilità di grande comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario alla strada o alla navigazione interna. Vengono introdotte altresì le seguenti definizioni:

  • Soggetti gestori degli interporti, definiti come enti o imprese titolari della gestione degli interporti di rilevanza nazionale (definizione introdotta in sede di esame al Senato);

  • Il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, quale nuovo organismo previsto dall'articolo 4.

L'articolo qualifica gli interporti come infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale. Si specifica, inoltre, che la rete degli interporti costituisce, nel suo insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed è strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale. infine, si prevede l'istituzione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'elenco dei soggetti gestori.

L'articolo 2 disciplina la pianificazione degli interporti mediante l'elaborazione del Piano generale per l'intermodalità, redatto dal MIT previa ricognizione degli interporti esistenti e in costruzione, sentito il Comitato nazionale e la Conferenza unificata. Il Piano è adottato con uno o più decreti ministeriali, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, sentita la Conferenza unificata e previa intesa in Conferenza unificata. Lo schema di decreto deve quindi essere trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il MIT può altresì individuare nuovi interporti e interventi di potenziamento degli esistenti, previo parere del Comitato nazionale e del Ministero dell'ambiente. Tuttavia, a  seguito di modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, è stato previsto il limite massimo di 30 interporti a livello nazionale.

L'articolo 3 elenca requisiti cumulativi che devono sussistere per l'individuazione di nuovi interporti da parte del MIT, tra cui: assenza di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici; presenza di connessioni stradali e ferroviarie adeguate, coerenza con i corridoi TEN-T, sostenibilità finanziaria e uso prioritario di aree già bonificate.

Il progetto del nuovo interporto deve altresì includere i seguenti requisiti, nel rispetto del Codice dell'ambiente:

  • terminale ferroviario intermodale;

  • aree per la sosta dei mezzi pesanti;

  • servizi doganali, centri direzionali e per la logistica;

  • un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali, nonché aree diverse destinati al trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, logistica industriale, logistica distributiva e distributiva urbana
  • sistemi di sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori..

È prescritta la valutazione costi-benefici, nonché l'integrazione di fonti energetiche rinnovabili in linea con gli obiettivi europei in materia di emissioni.

L'articolo 4, emendato al Senato, istituisce un nuovo organo consultivo con compiti di coordinamento e pianificazione delle politiche in materia di interporti, con funzione di raccordo tra trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo, ossia il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.

La definizione della composizione, dell'organizzazione, del funzionamento e della disciplina amministrativa e contabile del Comitato è rimessa, dal comma 2, a un regolamento ministeriale, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:

  • l'organo è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegati;

  • sono membri di diritto i presidenti delle regioni in cui sono ubicati gli interporti, il Presidente dell'Unione interporti riuniti, nonché i presidenti degli interporti medesimi, o i rispettivi delegati;

  • la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati.

Possono partecipare senza diritto di voto rappresentanti di enti locali, autorità portuali e associazioni di settore. 

Il Comitato è inserito tra i soggetti con cui le Autorità di sistema portuale possono stipulare intese per sistemi logistici (novella al d.l. n. 201/2011). È espressamente esclusa qualsiasi forma di compenso per la partecipazione alle riunioni (modifica introdotta in prima lettura dalla Camera).

L'articolo 5  disciplina il regime giuridico applicabile ai soggetti gestori degli interporti. In particolare, qualifica la gestione degli interporti come attività di natura economico-industriale e commerciale, esercitata in regime di diritto privato. I gestori provvedono alla realizzazione di nuove strutture e all'adeguamento degli interporti esistenti in base ai criteri di sicurezza e sostenibilità energetica.

È previsto che gli enti concedenti costituiscano un diritto di superficie in favore dei gestori, tenendo conto del valore degli investimenti. Il diritto può essere convertito, su richiesta, in piena proprietà, applicando in quanto compatibile l'art. 31, commi 45-48, della legge finanziaria per il 1999. 

L'articolo 6 demanda ad un decreto del MIT, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione dei progetti prioritari per la realizzazione e lo sviluppo degli interporti, entro il limite massimo di 30 strutture. Per tale attività, è autorizzata la spesa (modificata al Senato) di:

  • 5 milioni di euro per il 2025,

  • 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

I criteri di priorità valorizzano la coerenza con le finalità della legge quadro, con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale. Le modalità attuative sono demandate a regolamento interministeriale da emanare entro due mesi.

È prevista una procedura semplificata per l'approvazione dei progetti mediante accordi di programma. A seguito di modifiche introdotte nel corso dell'esame alla Camera in prima lettura, si dispone altresì che i gestori ferroviari possono adeguare le connessioni di "ultimo miglio", con oneri propri e previa verifica costi-benefici.

I soggetti gestori degli interporti devono stipulare accordi con RFI S.p.A. per l'adeguamento ai parametri UE in tema di sagoma, modulo e peso assiale della rete e dei terminali ferroviari.

L'articolo 7 reca la copertura degli oneri di cui all'articolo 6, che viene assicurata tramite riduzioni di autorizzazioni di spesa già previste nelle leggi di bilancio 2018 (art. 1, comma 235) e 2021 (art. 1, comma 392), in linea con la rimodulazione stabilita al Senato.

L'articolo 8 dispone l'abrogazione di numerose disposizioni della legge n. 240/1990, nonché dell'articolo 6 del decreto-legge n. 98/1995. Le norme abrogate continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Le regioni a statuto ordinario devono adeguare le proprie normative entro sei mesi. Il medesimo termine è previsto per le regioni a statuto speciale e le province autonome, nel rispetto dei relativi statuti. I principi fondamentali della legge quadro si applicano immediatamente nelle regioni a statuto ordinario.

ultimo aggiornamento: 1 agosto 2025
 
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