Il 10 luglio 2025 è stato presentato dal Governo il disegno di legge recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025. Il testo del disegno di legge trasmesso al Senato per la prima lettura (A.S. 1578 ) si componeva di 9 articoli, suddivisi in 3 capi. A seguito della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge (cd. maxiemendamento), votata dall'aula del Senato il 29 ottobre 2025, le medesime previsioni sono state inserite in un unico articolo composto di 24 commi. Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera non sono state apportate modifiche.
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Il comma 1, al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali, introduce dei parametri obiettivi per individuare l'andamento insoddisfacente della gestione di servizi pubblici locali: qualora dalla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica emerga un andamento gestionale insoddisfacente, si prevede l'adozione da parte dell'ente locale di un atto di indirizzo con le necessarie misure correttive per il miglioramento della qualità del servizio. In caso di grave inadempimento nell'attuazione del piano l'ente locale può risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale.
Il comma 2 reca una disciplina sanzionatoria per la violazione di talune disposizioni della disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Si prevede che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 5.000 a un massimo di 500.000 euro all'ente locale che non abbia adottato la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica o che non abbia pubblicato la medesima relazione nel sito internet istituzionale. La medesima sanzione è applicata all'ente locale che non abbia adottato l'atto di indirizzo visto sopra, in caso di andamento gestionale insoddisfacente di un servizio affidato, per cause dipendenti dall'attività del gestore del servizio. In caso di incompletezza della relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, tale da non consentirne una compiuta valutazione, si prevede che l'ANAC richieda le necessarie integrazioni, ponendo un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, decorso il quale si applica la sanzione di cui sopra.
Il comma 3 intende favorire la concorrenza nella realizzazione a livello comunale delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, introducendo l'obbligo dei comuni di strutturare le relative procedure competitive in modo da garantire una pluralità di soggetti attivi nella gestione delle infrastrutture di ricarica e, nel caso di richieste comparabili, di affidare prioritariamente la gestione di tali infrastrutture a soggetti che detengano meno del 40 per cento del totale delle infrastrutture già installate.
I commi da 4 a 7 introducono obblighi istruttori, motivazionali e ricognitori per gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale, sia ferroviario che su gomma. Per quanto riguarda i servizi ferroviari, si dispone la pubblicazione di calendari recanti le tempistiche di avvio delle procedure di affidamento. Si prevede inoltre l'adozione da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), entro il 31 dicembre 2026, di specifiche linee guida finalizzate al miglioramento della qualità degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale.
Il comma 8 estende agli aeroporti aventi una soglia di traffico inferiore ai 5 milioni di passeggeri annui, i modelli semplificati di aggiornamento dei diritti aeroportuali determinati dall'Autorità di regolazione dei trasporti.
Il comma 9 modifica la disciplina sanzionatoria riguardante le condotte poste in violazione degli obblighi normativi in materia di prodotti cosmetici.
Il comma 10 modifica la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione delle disposizioni del regolamento europeo relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. La novella di cui alla lettera a) introduce una sanzione penale per il caso in cui l'impiego, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, di un prodotto biocida autorizzato, o l'impiego di un prodotto biocida non autorizzato, sia effettuato da un utilizzatore non professionale né industriale e ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente. La novella di cui alla lettera b) dispone, per le fattispecie di illecito per le quali attualmente si prevede la sanzione penale della sola ammenda (da 1.000 a 10.000 euro), la sostituzione della stessa con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. La novella di cui alla lettera c) introduce una sanzione penale per il caso in cui l'impiego, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, di un presidio medico-chirurgico autorizzato, o l'impiego di un presidio medico-chirurgico non autorizzato, sia effettuato da un utilizzatore non professionale né industriale e ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente.
Il comma 11 interviene sulla definizione normativa di presìdi medico-chirurgici stabilita dall'articolo 1, comma 1, del D.P .R. n. 392 del 1998, abrogando le previsioni secondo cui alla categoria dei presìdi medico-chirurgici appartengono anche kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti- HIV, kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile. In seguito a tale abrogazione, nella definizione di presìdi medico-chirurgici residuerebbero le seguenti categorie di prodotti: disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide; insetticidi per uso domestico e civile; insettorepellenti.
Il comma 12 integra un intervento normativo già adottato, in base al quale: è sospesa l'efficacia di alcune disposizioni, relative agli accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, rilasciati da parte delle regioni o province autonome, e agli accordi contrattuali delle suddette strutture accreditate con i medesimi enti territoriali, o con gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, sino alla conclusione di un'intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, successiva agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale; tale sospensione, in caso di mancato raggiungimento (in data anteriore) dell'intesa, cessa il 31 dicembre 2026; entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni oggetto di sospensione (come eventualmente ridefinite); la sospensione, in ogni caso, non osta al rilascio (in base alla disciplina previgente rispetto alle disposizioni oggetto di sospensione) di nuovi accreditamenti ad altre strutture.
La novella integrativa di cui al comma 12 prevede che la revisione in oggetto debba tener conto, nel rispetto del principio di salvaguardia della concorrenza, anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale, in relazione a ciascuna tipologia di paziente o assistito e di relativa fragilità, differenziando, mediante diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra l'ipotesi di rinnovo di un accordo contrattuale con una struttura privata accreditata e l'ipotesi di primo accordo contrattuale (per il singolo ente territoriale o ente o azienda del Servizio sanitario nazionale) con una struttura privata accreditata.
Il comma 13 dispone che i successivi commi da 14 a 23 prevedono interventi di finanziamento e di coordinamento volti a promuovere il trasferimento tecnologico e ad accelerare l'innovazione e la modernizzazione nelle filiere produttive nazionali.
Il comma 14, a tal fine, prevede l'adozione di un atto di indirizzo strategico da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) e del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome.
I commi 15 e 16 prevedono che siano trasferite alla fondazione Tech e Biomedical le risorse destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico, nel limite di 250 milioni di euro, per un più efficace reindirizzamento delle risorse pubbliche adibite all'innovazione tecnologica.
I commi 17 e 18 prevedono che le fondazioni competenti in materia, i centri ad alta specializzazione e l'ente nazionale di ricerca e sperimentazione possano promuovere il trasferimento tecnologico tramite progetti da sottoporre alla fondazione Tech e Biomedical, che li valuta e li finanzia, previo assenso del MIMIT.
Il comma 19 stabilisce i criteri e le modalità con cui la fondazione verifica periodicamente lo stato di avanzamento dei progetti finanziati, prevedendo altresì la redazione di un report annuale sull'attività di monitoraggio.
Il comma 20 ridenomina la fondazione "Enea Tech e Biomedical" in fondazione "Tech e Biomedical" e ne disciplina la nuova governance.
Il comma 22 dispone che i membri degli organi che compongono fondazione vengano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il comma 21 dispone che lo statuto della fondazione contempli strutture dedicati alla realizzazione dei programmi di trasferimento tecnologico.
Il comma 23, infine, abroga la disposizione che detta la disciplina originaria sul sostegno dell'innovazione e il trasferimento tecnologico.
Il comma 24 interviene sulla disciplina in materia di società tra professionisti, modificando i requisiti relativi alla consistenza della compagine sociale costituita dai soci con la qualifica di professionisti all'interno della persona giuridica.