L'articolo 1 della legge n. 165 del 2024 reca l'istituzione e le finalità del Museo del Ricordo.
Nello specifico, il
comma 1 prevede che, al fine di conservare e rinnovare la memoria della
tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli
istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, nonché di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalità di cui alla citata
legge 30 marzo 2004, n. 92, è istituito il Museo del Ricordo, con sede in Roma.
Ai sensi del
comma 2, alla gestione del Museo di cui sopra provvede la
Fondazione Museo del Ricordo, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli
112 e
113 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, la regione Lazio, la regione Friuli Venezia Giulia, Roma Capitale e altri soggetti pubblici e privati.
Si ricorda che il suddetto
articolo 112 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di
valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, prevede, al
comma 1, che l
o Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurino la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101 del medesimo codice (gli istituti e luoghi della cultura, ossia i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali), nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo stesso codice. Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 112, n
el rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. Il comma 3, poi, prevede che l
a valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi della cultura è assicurata, secondo le disposizioni del Titolo II del codice, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. Secondo il comma 4, l
o Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero (della cultura), che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.
Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4 (comma 5). Ai sensi del comma 6, i
n assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
Con decreto del Ministro (della cultura) sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa (comma 7). Il comma 8 prevede quindi che, a
i soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto. Ai sensi del comma 9, a
nche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al precedente periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.
All'attuazione del comma 9 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 113 del medesimo codice dei beni culturali e del paesaggio disciplina la v
alorizzazione dei beni culturali di proprietà privata. Nello specifico, il
comma 1 prevede che l
e attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possano beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. Ai sensi del comma 2, l
e misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono. Il comma 3, poi, dispone che l
e modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno. Ai sensi del comma 4, infine, l
a regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'art. 104, comma 1 (ossia dei beni culturali immobili che rivestono interesse eccezionale e delle collezioni dichiarate di interesse culturale), partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
Il
comma 3 prevede che
il patrimonio della suddetta Fondazione Museo del Ricordo sia costituito da
apporti del Ministero della cultura e possa essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della Fondazione sono finanziate con le risorse di cui al successivo articolo 2, che possono essere integrate anche tramite le risorse facenti parte del predetto patrimonio e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
Con
decreto del Ministro della cultura sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione (
comma 4).
La
Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Alla predetta attività il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (
comma 5).
L'
articolo 2 reca la
copertura finanziaria della legge.
Nel dettaglio, il suo
unico comma prevede che, per la realizzazione del Museo del ricordo di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di
3 milioni di euro per l'anno 2024, di cui
200.000 euro da destinare alla dotazione iniziale della
Fondazione,
3 milioni di euro per l'anno
2025 e
2 milioni di euro per l'
anno 2026. Per il funzionamento del Museo è autorizzata (inoltre) la spesa di
50.000 euro annui, a
decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzati alle spese necessarie all'istituzione del Museo, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero della cultura;
b) quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della cultura.
L'articolo 1 del disegno di legge in esame reca l'istituzione e le finalità del Museo del Ricordo.
Nello specifico, il
comma 1 prevede che, al fine di conservare e rinnovare la memoria della
tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli
istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, nonché di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalità di cui alla citata
legge 30 marzo 2004, n. 92, è istituito il Museo del Ricordo, con sede in Roma.
Ai sensi del
comma 2, alla gestione del Museo di cui sopra provvede la
Fondazione Museo del Ricordo, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli
112 e
113 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, la regione Lazio, la regione Friuli Venezia Giulia, Roma Capitale e altri soggetti pubblici e privati.
Si ricorda che il suddetto
articolo 112 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di
valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, prevede, al
comma 1, che l
o Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurino la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101 del medesimo codice (gli istituti e luoghi della cultura, ossia i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali), nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo stesso codice. Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 112, n
el rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. Il comma 3, poi, prevede che l
a valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi della cultura è assicurata, secondo le disposizioni del Titolo II del codice, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. Secondo il comma 4, l
o Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero (della cultura), che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.
Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4 (comma 5). Ai sensi del comma 6, i
n assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
Con decreto del Ministro (della cultura) sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa (comma 7). Il comma 8 prevede quindi che, a
i soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto. Ai sensi del comma 9, a
nche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al precedente periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.
All'attuazione del comma 9 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 113 del medesimo codice dei beni culturali e del paesaggio disciplina la v
alorizzazione dei beni culturali di proprietà privata. Nello specifico, il
comma 1 prevede che l
e attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possano beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. Ai sensi del comma 2, l
e misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono. Il comma 3, poi, dispone che l
e modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno. Ai sensi del comma 4, infine, l
a regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'art. 104, comma 1 (ossia dei beni culturali immobili che rivestono interesse eccezionale e delle collezioni dichiarate di interesse culturale), partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
Il
comma 3 prevede che
il patrimonio della suddetta Fondazione Museo del Ricordo sia costituito da
apporti del Ministero della cultura e possa essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della Fondazione sono finanziate con le risorse di cui al successivo articolo 2, che possono essere integrate anche tramite le risorse facenti parte del predetto patrimonio e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
Con
decreto del Ministro della cultura sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione (
comma 4).
La
Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Alla predetta attività il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (
comma 5).
ultimo aggiornamento: 17 ottobre 2024