E' all'esame dell'Assemblea della Camera la pdl A.C. 218 ed abb. recante "Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale". Essa è finalizzata a revisionare ed aggiornare la disciplina in materia di prevenzione e lotta contro la sindrome da immunodeficienza acquisita, contenuta nella legge n. 135 del 1990.
E' all'esame dell'Assemblea della Camera la pdl A.C. 218 ed abb. recante "Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale". Essa è finalizzata a revisionare ed aggiornare la disciplina in materia di prevenzione e lotta contro la sindrome da immunodeficienza acquisita, contenuta nella legge n. 135 del 1990.
La proposta di legge si compone di 10 articoli.
L'articolo 1 aggiorna e consolida i contenuti dell'art.1 della proposta di legge n. 135 del 1990, successivamente abrogata. Più in particolare, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV), il comma 2 dell'articolo in commento prevede l'adozione di un Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e le malattie a trasmissione sessuale. Il Piano è predisposto dalla sezione per la lotta contro HIV, AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, previsto al successivo articolo 7, comma 1, ed adottato con decreto dal Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. Il Piano, adottato con decreto del Ministro della salute, ha durata triennale e può essere aggiornato, ove occorra, nel corso del triennio.
Più nel dettaglio, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV, l'articolo in esame autorizza, in conformità con gli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale, l'attuazione di una serie di interventi - definiti e specificati dal Piano - (comma 1):
a) interventi di carattere pluriennale relativi a: prevenzione, informazione, ricerca, sorveglianza epidemiologica e sostegno dell'attività degli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'articolo 11 del D.Lgs n. 117/2017), o che comunque perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tali interventi si prevedono attuati con le modalità previste (e soggette a periodo aggiornamento) dal Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS, e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale di cui al comma 2;
b) interventi di prevenzione sulla salute mediante attività di screening per il conseguimento di diagnosi precoce su tutto il territorio nazionale, in ambito ospedaliero e territoriale, anche ricorrendo alle attività di screening sul modello community-based realizzate da enti del terzo settore, e riconoscendo il ruolo di operatori non appartenenti alle professioni sanitarie (community health-workers) adeguatamente formati, in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
c) attività di formazione e di aggiornamento professionale obbligatoria, nell'ambito delle attività di Educazione Continua in Medicina (ECM), con assegnazione di crediti formativi, adattate alle attuali esigenze di cura della patologia, indirizzata al personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e di altri comparti sanitari, riservando particolare attenzione al tema della pluripatologia e alla gestione delle comorbilità legate al progressivo invecchiamento della popolazione delle persone affette da HIV o AIDS, nonché alla gestione delle persone affette da HIV e AIDS in età pediatrica, nonché attività di formazione e aggiornamento per gli operatori del terzo settore non appartenenti alle professioni sanitarie;
d) razionalizzazione dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, anche presso gli istituti penitenziari, per la prevenzione ed il trattamento e la riduzione del danno delle infezioni a trasmissione sessuale, nonché adeguamento dei medesimi servizi territoriali alle esigenze sanitarie emergenti;
e) interventi di assistenza nella riorganizzazione della medicina territoriale rivolta ai pazienti affetti da malattia da HIV/AIDS mediante un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che abbia come finalità: la personalizzazione delle terapie con risorse adeguate; un modello di presa in carico del paziente basato sull'approccio collaborativo tra gli specialisti e il medico di medicina generale e sull'apporto delle organizzazioni del terzo settore, che tenga conto dei bisogni delle persone particolarmente vulnerabili o che incontrano maggiori ostacoli nell'accesso ai servizi, del progressivo invecchiamento della popolazione affetta da HIV e della maggiore prevalenza di comorbilità;
f) rafforzamento delle funzioni dell'Istituto superiore di sanità - ISS in materia di sorveglianza, raccolta di dati epidemiologici di tutti i servizi pubblici, a contratto o accreditati con il Servizio sanitario nazionale o svolti in regime di sussidiarietà orizzontale, favorendo in tal modo la realizzazione di un nuovo sistema di sorveglianza unificato HIV-AIDS in cui la segnalazione sia effettuata mediante una scheda di raccolta dati informatizzata unificata nazionale. Lo scopo è quello di garantire l'integrazione della segnalazione di una nuova diagnosi HIV con quella di AIDS e un'unica piattaforma nazionale per l'inserimento telematico dei dati che ne tuteli la sicurezza e ne garantisca l'aggiornamento in tempo reale;
g) incentivazione della distribuzione anche gratuita degli strumenti di prevenzione riconosciuti efficaci e indicati dalle agenzie internazionali e dalle linee guida nazionali ed internazionali ufficialmente riconosciute, in particolare per le popolazioni maggiormente esposte all'HIV, anche mediante la distribuzione da parte delle farmacie di comunità dei farmaci innovativi e in distribuzione diretta;
h) misure volte al potenziamento della ricerca di base, clinica e farmacologica sulle infezioni e malattie da HIV e a trasmissione sessuale anche mediante l'individuazione di specifiche risorse e linee di indirizzo.
Il comma 2, come sopra ricordato, dispone che gli interventi previsti dal comma 1, siano definiti e specificati nel Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Il Piano, predisposto dal Comitato tecnico sanitario, sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale (di cui all'articolo 7, comma 1), è adottato con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Esso ha durata triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio. Nella predisposizione del piano si tiene conto del programma di prevenzione dell'HIV finalizzato ad ampliare l'accesso all Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), di cui all'articolo 1, comma 786 della legge di bilancio per il 2026 (L. n. 199/2025).
Il comma 3 prevede che il Piano, nel definire gli interventi di cui al comma 1, tenga in considerazione le caratteristiche e le necessità ed i bisogni specifici dei pazienti in età pediatrica e delle loro famiglie.
Il comma 4 fornisce la cornice normativa per l'organizzazione dei servizi per il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate. Esso prevede che le Regioni dettino indirizzi alle aziende sanitarie locali, per assicurare la funzionalità e l'adeguatezza dei servizi per l'assistenza territoriale e il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate, finalizzati a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase del ricovero, sia possibile la prosecuzione della cura presso il domicilio dei pazienti con l'obiettivo di garantire una buona qualità della vita correlata allo stato di salute. Il trattamento a domicilio è eseguito mediante il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), in accordo con le indicazioni terapeutiche e assistenziali fornite dalla struttura di ricovero per malattie infettive che ha in cura il paziente. Il servizio di cura domiciliare assicura la partecipazione all'assistenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, e la collaborazione, quando possibile, e in via residuale, del personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali o di enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, iscritti nel nel Registro unico nazionale del Terzo settore o degli enti che comunque persuegono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'assistenza e il trattamento possono essere attuati in forma residenziale o semiresidenziale presso centri idonei e residenze collettive o case alloggio, con il ricorso ai medesimi soggetti accreditati a tal fine (per un approfondimento si rinvia alla pagina del sito istituzionale del Ministero della salute dedicato alle Cure intermedie).
Il comma 5, attribuisce alle regioni il compito di favorire ed assicurare la co-programmazione e realizzazione di strategie di prevenzione e screening per HIV e infezioni sessualmente trasmesse su modello community-based (cfr. supra). Tale strategie vengono implementate dagli enti del Terzo settore attivi nella prevenzione delle citate patologie in contesti non sanitari, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute. Tra esse è compresa l'attività di prevenzione, esecuzione e comunicazione dell'esito dei test rapidi di screening da parte di operatori non appartenenti alle professioni sanitarie, adeguatamente formati, anche in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale, anche per il tramite di centri unitari per lo screening, la prevenzione e la cura gratuiti dell'HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale, oltre che per la promozione della salute sessuale.
Il successivo comma 6 prevede che gli spazi per l'attività di ospedale diurno siano funzionalmente aggregati alle unità operative di degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari, equivalenti per fabbisogno e standard di personale. Nel caso in cui gli spazi per l'attività di ospedale diurno non siano stati istituiti, le aziende sanitarie locali realizzano, negli ospedali e nelle strutture ambulatoriali, posti di assistenza a ciclo diurno, collegati funzionalmente ai reparti per malattie infettive.
L'articolo 2 garantisce programmi di screening oncologici gratuiti allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da Human Papilloma Virus (HPV) mediante attività di prevenzione e cura. Resta fermo (comma 1) quanto disposto dal D.p.c.m. 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (c.d. Nuovi LEA). Viene poi rimesso ad un decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (comma 2), la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
L'articolo 3, al fine di promuovere gli screening per la diagnosi dell'infezione da HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale e la vaccinazione anti-HPV, prevede la realizzazione da parte del Ministero della salute di campagne di sensibilizzazione e informazione nonché di contrasto dello stigma e dei pregiudizi rivolte alla popolazione e, in particolare, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
L'articolo 4 , allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV e dell'AIDS tra i minorenni e tra le loro famiglie, fermo restando quanto previsto dal D.p.c.m. 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, anche in attuazione del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 (adottato il 6 agosto 2020 con Intesa in Conferenza Stato-Regioni),impegna i servizi sanitari regionali ad individuare presso ogni regione e provincia autonoma, un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie (comma 1).
Ai sensi del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana specifiche linee guida sull'utilizzo della terapia antiretrovirale e sulla gestione diagnostico-clinica dei minorenni affetti da infezione da HIV o da AIDS, distinguendo tra neonati, bambini e adolescenti. Le linee guida devono indicare anche i servizi per il trattamento a domicilio dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle eventuali patologie correlate.
L'articolo 5, al comma 1, impegna il Ministero della salute e le regioni ad assicurare che in ogni capoluogo di provincia sia garantito almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al test HIV.
Il comma 2 prevede l'obbligo per gli operatori sanitari che, nell'esercizio della loro professione, vengono a conoscenza di un caso di infezione da HIV, con o senza AIDS, di adottare tutte le misure necessarie per la tutela della riservatezza della persona assistita, come peraltro previsto per le altre patologie croniche.
Il comma 3 unifica il sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di infezione da HIV e di AIDS, mantenendo le garanzie di tutela della riservatezza dei dati personali.
In materia di consenso informato e non discriminazione, i commi 4, 5, 6 e 7 confermano quando disposto in materia dalla legge n. 135.
Più in particolare, ai sensi del comma 4 viene richiesta l'espressione del consenso consapevole per tutte le analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV, salvo che per motivi di necessità clinica, nell'interesse di un soggetto impossibilitato a prestare il consenso e prevista la possibilità di effettuare analisi per l'accertamento dell'infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di identificazione delle persone interessate; viene infine prevista la possibilità di effettuare il test HIV con strategia oupt-out in setting sanitari specifici, al fine di diagnosticare precocemente l'infezione da HIV e di promuovere la cultura del test.
Il comma 5 introduce il libero accesso per minori a partire dal compimento dei 14 anni ai test diagnostici per l'accertamento dell'infezione da HIV senza il consenso dei soggetti esercenti la potestà genitoriale. Esso recepisce le condizioni poste dal Garante nel parere del 2019. Più precisamente, le strutture sanitarie pubbliche e le strutture sanitarie private accreditate per la cura delle malattie infettive vengono autorizzate a effettuare le analisi per l'accertamento dell'infezione da HIV su richiesta del minorenne che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, senza necessità di autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale. La comunicazione al minorenne dello stato di sieropositività o della necessità di ulteriori accertamenti deve essere effettuata con la presenza di un medico infettivologo e di uno psicologo. Nel superiore interesse del minore, la struttura sanitaria fornisce al minore assistenza e sostegno psicologico per la comunicazione dello stato di sieropositività ai familiari o alle altre persone adulte di riferimento.
Il comma 6 dispone che la comunicazione dei risultati di esami diagnostici diretti o indiretti per l'accertamento dell'infezione da HIV può essere data soltanto al diretto interessato, mentre il comma 7 prescrive la non discriminazione, in nessun caso, dei soggetti con accertata infezione da HIV, in particolare per lo svolgimento di attività scolastiche, formative e sportive, per l'accesso e per il mantenimento di posti di lavoro, per l'accesso al credito e alle coperture assicurative.
L'articolo 6 riproduce in gran parte il contenuto dell'art. 6 della legge n. 135, in particolare stabilisce:
L'articolo 7, istituisce presso il Ministero della salute la sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario.
Come indicato infra esistono già due sezioni del Comitato dedicate all'AIDS, si valuti l'opportunità di chiarire il loro rapporto con la sezione istituita dalla disposizione in commento.
La sezione è composta da:
Il numero dei componenti e i criteri di composizione sono stabiliti dal Ministro della salute garantendo equa rappresentanza a tutte le parti interessate, e la presenza di almeno due rappresentanti del Ministero della salute, di un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito, di un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità e di un rappresentante delle regioni. I componenti del Comitato di cui al comma in esame svolgono il proprio incarico a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti o rimborsi.
Ai sensi del comma 2, la sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario collabora all'attuazione del Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale (di cui all'articolo 1, comma 2), e indica le misure necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni dell'epidemia da HIV, anche attraverso il raccordo costante con le Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale istituite dalle regioni, ai sensi del successivo comma 3, per garantire la migliore attuazione del Piano nazionale di interventi (di cui all'articolo 1, comma 2).
Il citato comma 3 specifica che, al fine di garantire la migliore attuazione del territorio nazionale del Piano di cui all'articolo 1, le Regioni istituiscono Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale, costituite in modo analogo alla sezione del Comitato tecnico sanitario (da tale previsione sembrerebbe desumersi che anche nelle Commissioni regionali è garantita equa rappresentanza di tutte le parti interessate, vale a dire rappresentanti delle professioni sanitarie e sociali in ambito HIV e relative comorbilità e rappresentanti degli enti di Terzo settore con comprovata esperienza in attività di prevenzione, screening, cura dell'HIV o supporto delle persone con HIV e delle popolazioni chiave sul territorio).
Infine il comma 4 impegna il Governo a presentare annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento in esame e del Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le IST di cui all'articolo 1, comma 2. Nella relazione il Governo dà altresì conto della diffusione da HIV, da AIDS e da infezioni a trasmissione sessuale tra i minori e della loro presa in carico da parte delle strutture sociosanitarie preposte.
L'articolo 8 prevede la clausola di salvaguardia, disponendo che le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'articolo 9 reca le disposizioni finanziarie, disponendo che per l'attuazione delle misure previste si provveda:
L'articolo 10 dispone l'abrogazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, ma fa salve le disposizioni adottate e le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della suddetta legge.