Il decreto-legge n. 175/2025 reca misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il disegno di legge di conversione è stato presentato il 21 novembre 2025 e assegnato in prima lettura al Senato, dove, a partire dal 24 novembre, è stato esaminato in sede referente dalla 8ª Commissione permanente, la quale ha concluso i lavori, con l'approvazione di emendamenti, l'8 gennaio 2026.
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Il decreto-legge, a seguito dell'esame parlamentare al Senato, che ha portato all'approvazione di diversi emendamenti, risulta composto di tre articoli.
In particolare, l'articolo 1 introduce delle disposizioni in materia di crediti d'imposta Transizione 5.0. Nello specifico, fissa al 27 novembre 2025 il termine entro il quale le imprese devono presentazione al GSE le comunicazioni di prenotazione per l'accesso al credito d'imposta. Conseguentemente, si consente la possibilità di integrare, entro il termine perentorio del 6 dicembre 2025 (o altra data anteriore indicata dal GSE), le comunicazioni effettuate tra il 7 novembre e fino le ore 18 del 27 novembre 2025.
L'articolo 1 fornisce inoltre un'interpretazione autentica secondo cui il divieto di cumulo si interpreta nel senso che, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, l'impresa non può presentare domanda per l'accesso ad entrambi i benefici fiscali (credito d'imposta Transizione 5.0 e credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali). Pertanto, le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano presentato domanda per l'accesso ad entrambi i crediti d'imposta, devono optare, con modalità telematiche, per uno dei due crediti d'imposta entro il termine del 27 novembre 2025.
Si precisa inoltre che la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni è esercitata dal GSE.
Infine, l'articolo 1 individua le modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione di tale articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025.
L'articolo 2 detta disposizioni per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER) e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
In particolare, da un lato, si riconducono all'interno del d.lgs. n. 190/2024 (cd. Testo unico FER) e si aggiornano la definizione e la disciplina relative a:
Si introducono poi modifiche che hanno principalmente una funzione di coordinamento e armonizzazione della disciplina sulle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili. In sostanza, vengono ricondotti all'interno del d.lgs. n. 190/2024 (cd. Testo unico FER) i rinvii prima contenuti in altra normativa.
A seguito di un emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato, è stata poi introdotta una disciplina transitoria, secondo cui le nuove regole sulla definizione di aree idonee e sui regimi semplificati nelle aree idonee non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente.
Viene inoltre previsto che nei casi di progetti che coinvolgono aree di elevato valore agricolo, le regioni o province autonome possano ricorrere all'opposizione in conferenza di servizi.
Infine, l'articolo 2-bis, inserito in sede di esame al Senato, apporta una serie di modifiche alla normativa in materia di poteri speciali inerenti agli attivi strategici (cd. golden power) nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. In particolare si include, tra la normativa da considerare al fine dell'individuazione delle situazioni eccezionali che diano luogo all'espressione di un veto da parte del Governo, anche quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonché in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese. Si dispone inoltre che i poteri speciali nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, non sono esercitabili in pendenza di procedimenti autorizzatori dinanzi ad altre Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, ovvero rispettivamente la BCE e la Commissione europea. Si prevede, infine, che per le operazioni di acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici, si consideri anche, in luogo del pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico, la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.