Il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e approvato dal Senato senza voti contrari, è collegato alla manovra di finanza pubblica.
Finalità del provvedimento, esplicitata nella relazione illustrativa, è quella di «offrire una maggior tutela, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare».
Il provvedimento si compone di 21 articoli, suddivisi in 3 titoli (sanzioni penali, sanzioni amministrative e disposizioni finali).
Per quanto riguarda le sanzioni penali, l'art. 1 reca numerose modifiche al codice penale, segnatamente al titolo VIII del libro II (intitolato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ai quali il ddl aggiunge un esplicito riferimento al patrimonio agroalimentare) in cui viene inserito un apposito capo (II-bis) specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare.
All'interno nuovo Capo II-bis si collocano:
Ulteriori modifiche al codice penale si innestano nel Capo III e riguardano le sanzioni accessorie e la confisca.
In materia di sanzioni accessorie, viene ampliato l'ambito di applicazione della pubblicazione della sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies ed ai reati associativi di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei medesimi delitti ed introdotto il nuovo articolo 518.1, che prevede l'interdizione da una professione o da un'arte, accompagnata dal divieto di ottenere autorizzazioni, concessioni o abilitazioni ovvero di accedere a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Inoltre, per i reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies, realizzati con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati, il giudice di disporre la chiusura temporanea – da 1 a 12 mesi – o financo definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica o, se ricorrono entrambe le condizioni, la chiusura definitiva.
Per quanto riguarda la confisca, il nuovo articolo 518.2 ne prevede l'obbligatorietà per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per quelle che costituiscono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto del reato. è inoltre possibile ricorrere alla confisca per equivalente ed è fatta salva l'applicabilità della confisca anche nei casi di patteggiamento.
Infine, i reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies, aggravati ai sensi del quarto comma dell'articolo 517-octies (ovvero realizzati con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati) sono inseriti nell'elenco dei delitti contro l'industria e il commercio per i quali è prevista la responsabilità degli enti, ai quali può essere comminata una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, ai sensi dell'articolo 25-bis.1 del decreto legislativo 231 del 2001.
L'articolo 2 reca interventi volti ad armonizzare il codice di procedura penale e le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice di rito alla riforma dei delitti contro il patrimonio agroalimentare di cui all'art. 1.
Per quanto concerne il codice di procedura penale, il comma 1 prevede che:
Con riguardo alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice di rito, il comma 2 dispone che:
L'articolo 3 include il reato di commercio di alimenti con segni mendaci tra quelli per i quali è prevista una causa di non punibilità in favore degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché degli ausiliari, coinvolti in operazioni sotto copertura.
L'articolo 4 modifica la normativa che consente l'impiego per finalità di pubblico interesse dei beni mobili registrati, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria ovvero confiscati in via definitiva in procedimenti per taluni reati contro la fede pubblica e contro l'economia, al fine di estenderne la disciplina ai beni mobili registrati sequestrati o confiscati nell'ambito di procedimenti relativi ai reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci.
L'articolo 5 reca un duplice intervento sulla legge finanziaria del 2004 (legge 350 del 2003):
L'articolo 6 istituisce un contrassegno per prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP) realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori. La disposizione definisce l'utilizzo su base volontaria del contrassegno, ne individua la finalità nell'immissione al consumo dei prodotti e demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste la relativa disciplina di dettaglio.
L'articolo 7 apporta modifiche al D. Lgs. n. 297 del 2004, in materia di sanzioni per le violazioni della disciplina in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
In particolare, le lettere da a) ad f) modificano alcuni articoli del sopra citato D. Lgs n. 297 del 2004 recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari" intervenendo nelle parti in cui sono previste sanzioni pecuniarie fisse; ciò in ottemperanza al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2023 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 del predetto decreto legislativo nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissa anziché ricompresa entro un minimo ed un massimo determinati mentre le lettere da g) ad i) modificano le disposizioni di cui agli art. 9, 10 e 11 dello stesso D. Lgs. n. 297 del 2004 inerenti le competenze del MASAF ed i criteri per la determinazione delle sanzioni pecuniarie.
L'articolo 8 interviene sull'art. 2 del D. Lgs. n. 190 del 2006, aumentando l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002 inerente la rintracciabilità degli alimenti.
L'articolo 9 inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, di denominazione dell'alimento, di elenco degli ingredienti e di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza, determinate in misura variabile o in percentuale al fatturato.
L'articolo 10 introduce nuove sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari. Si introduce il nuovo Capo II-bis del titolo II del medesimo decreto n. 231 del 2017, che contempla sanzioni che – anche qui alternativamente – possono essere determinate in misura variabile o in percentuale al fatturato. Oltre a tali sanzioni, viene previsto il sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione. Inoltre, viene specificato che non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, ossia quello effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Viene, poi, precisato che le disposizioni in materia di sanzioni introdotte dal comma in parola si applicano anche nel caso in cui le denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari ricompresi nel punto 2 della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specifichino l'origine vegetale del prodotto.
L'articolo 11 modifica il decreto legislativo n. 52 del 2018 in materia di riproduzione animale, sostituendo il riferimento alle violazioni previste decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403 con quello generico riferito "alle disposizioni vigenti" in relazione agli obblighi ed ai requisiti stabiliti a carico degli operatori derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 nonché dalle ulteriori modifiche intervenute sul quadro normativo.
L'articolo 12 integra il quadro sanzionatorio per violazioni poste in essere nell'ambito della contribuzione PAC nei settori della viticoltura e dell'apicoltura. Più in particolare, modificando il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, al comma 1, lettera a), in materia di sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, introduce una nuova disposizione che prevede che i beneficiari di contributi per tali investimenti, che non realizzino integralmente l'investimento pur raggiungendone l'obiettivo generale, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, vedano ridimensionata l'entità del contributo stesso. Sarà loro riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate. La lettera b) prevede che, se a seguito di controllo venga riscontrato che l'importo richiesto nella domanda di pagamento dell'aiuto PAC nel settore dell'apicoltura superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario sia soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al medesimo importo non riconosciuto.
L'articolo 13 istituisce il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ed inasprisce il quadro sanzionatorio a tutela della sicurezza alimentare e della tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina.
L'articolo 14 istituisce il Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica tipica. La disposizione, inoltre, introduce specifici controlli al fine di verificare la corrispondenza tra i quantitativi di latte o di caglia di bufala e la produzione di mozzarella di bufala. Gli oneri finanziari quantificati per la realizzazione del Piano ammontano a 250.000 euro per il 2026.
L'articolo 15 interviene nell'ambito della disciplina generale in materia di applicazione di sanzioni amministrative, legge n. 689 del 1981, introducendo, limitatamente al settore agroalimentare e della pesca, la misura del blocco ufficiale temporaneo. Tale blocco viene disposto dall'organo accertatore sul prodotto o sui mezzi di produzione nel caso in cui esso rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportino il rischio di immettere in commercio prodotti inidonei al consumo umano o animale. I prodotti vengono affidati in custodia allo stesso operatore del settore alimentare.
L'articolo 16 istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare. Tra i compiti individuati per la stessa vi sono quelli di promuovere la collaborazione tra gli organi di controllo, di redigere annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari, nonché di promuovere campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.
L'articolo 17 prevede che l'AGE-Control S.p.A. eserciti funzioni di controllo per le imprese in merito al rispetto della cosiddetta clausola di condizionalità sociale prevista dalla normativa europea. In tale ambito agli ispettori dell'AGE- Control S.p.A. nell'esercizio delle funzioni di controllo è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi di quanto previsto dal codice penale.
L'articolo 18 interviene sulla disciplina in materia di vigilanza sui Centri di assistenza agricola-CAA. In particolare, si introduce il divieto di costituire un nuovo CAAA a carico dei soggetti che hanno partecipato alla compagine sociale di un precedente CAA al quale è stata revocata l'autorizzazione. La disposizione, inoltre, introduce una nuova sanzione pecuniaria a carico dei CAA che accettano di svolgere prestazioni a favore di imprese agricole aventi sede legale fuori dal loro ambito territoriale, individuando AGEA quale autorità competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni.
L'articolo 19 intervenendo in materia di controlli sulle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli, inasprisce il sistema sanzionatorio a carico del produttore inadempiente all'obbligo pecuniario nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni di DOC, DOCG e IGT. Si introduce, inoltre, la possibilità di sanzionare il soggetto inadempiente con l'inibizione in via preventiva e cautelare dell'utilizzo della denominazione protetta.
L'articolo 20 reca diverse modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima.
L'articolo 21, composto di un unico comma, reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione della legge, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per ulteriori approfondimenti, si consulti il relativo dossier di documentazione.