È all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati, a partire da martedì 9 dicembre 2025, il progetto di legge A.C.1805-A recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, già approvato dal Senato e trasmesso il 27 marzo 2024.
Durante l'esame del provvedimento in sede referente, svoltosi a partire dal 16 maggio 2024 presso le Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive), sono state apportate modificazioni al testo proveniente dal Senato. Il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea è stato conferito nella seduta del 5 marzo 2025.
L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità della proposta di legge.
Nello specifico, il comma 1 prevede che la Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, nonché, con previsione introdotta in sede referente, delle lagune e dei laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità o, con norma introdotta in sede referente, con ridotta mobilità.
Ai sensi del comma 2, la promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati standard di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità o con ridotta mobilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e, con norma inserita in sede referente, delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.
L'articolo 2 disciplina la banca dati dei cammini d'Italia.
Nello specifico, esso prevede, al comma 1, che, al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.
Il comma 2 prevede che sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al successivo comma 4:
a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;
| L'Accordo parziale allargato sugli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, sulla base del quale è gestito, dal 2010, il relativo programma (operativo in realtà già dal 1987, con la nascita del primo itinerario, il Cammino di Santiago di Compostela), si basa su due risoluzioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa: la CM/Res(2013)66, che ha confermato la creazione dell'accordo, allegando in calce lo statuto rivisto, e la CM/Res(2013)67, che ha rivisto le regole per l'assegnazione della certificazione "Itinerario culturale del Consiglio d'Europa". L'obiettivo dell'Accordo è contribuire alla promozione dell'identità e della cittadinanza europea attraverso la conoscenza e la consapevolezza del patrimonio comune europeo e lo sviluppo di legami culturali e del dialogo all'interno dell'Europa e con altri Paesi e regioni. Il contributo dell'accordo alla creazione di questo spazio culturale condiviso avviene attraverso lo sviluppo di itinerari culturali volti a promuovere la sensibilizzazione sul patrimonio, l'istruzione, la creazione di reti, un turismo transfrontaliero sostenibile e di qualità e altre attività correlate. Ai sensi dell'articolo 2 dello statuto, per itinerario culturale si intende un progetto di cooperazione culturale, educativa e turistica finalizzato allo sviluppo e alla promozione di un itinerario o di una serie di itinerari basati su un percorso storico, un concetto, una figura o un fenomeno culturale di importanza transnazionale e significativo per la comprensione e il rispetto dei valori comuni europei. Gli itinerari culturali attualmente certificati nell'ambito dell'accordo sono ad oggi 47. La certificazione avviene sulla base del rispetto di numerosi criteri: - fare riferimento ad un tema rappresentativo dei valori europei e condiviso da almeno tre paesi facenti parte del Consiglio d'Europa; - essere oggetto di ricerca scientifica transnazionale e multidisciplinare; - valorizzare il patrimonio, la storia e la memoria europea e contribuire all'interpretazione della diversità dell'Europa di oggi; - sostenere scambi culturali ed educativi per giovani; - sviluppare progetti esemplari ed innovativi nel settore del turismo culturale e dello sviluppo sostenibile; - sviluppare prodotti turistici indirizzati a differenti utilizzatori. L'Italia ha aderito all'Accordo nel 2011 ed è oggi rappresentata in ben 36 itinerari culturali. |
b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;
d) i cammini riconosciuti dalle città metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.
Ai sensi del comma 3, il Ministero del turismo provvede all'inserimento dei cammini di cui sopra nella banca dati, assegnando contestualmente la qualifica di «cammino d'Italia».
Il comma 4 prevede che, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui al successivo articolo 3, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti:
a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;
b) gli standard di qualità a cui i cammini indicati dal precedente comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;
c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.
Ai sensi del comma 5, come sostituito in sede referente in accoglimento del parere con condizioni reso dalla commissione bilancio, per il funzionamento della banca dati è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.
Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale (comma 6).
Il comma 7, infine, come risultante a seguito dell'esame in sede referente, prevede che, salvo quanto previsto dal comma 5, per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2025 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.
L'articolo 3 prevede l'istituzione di una cabina di regia nazionale, con il compito, tra gli altri, di definire gli standard di qualità dei cammini d'Italia e il programma nazionale per il loro sviluppo e la loro promozione. La cabina di regia è presieduta dal Ministro del turismo, che provvede anche all'istituzione di una segreteria tecnica, ed è composta da otto componenti, cui non spettano compensi.
In particolare, il comma 1 stabilisce l'istituzione della cabina di regia con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
Il comma 2 prevede che con il predetto decreto ministeriale vengano anche individuati compiti e funzioni della cabina di regia, alcuni dei quali vengono già indicati dalla previsione in esame. La cabina di regia, infatti, sentito il tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui al successivo articolo 4, si occupa:
- della definizione degli standard di qualità per i cammini d'Italia, anche prevedendo, come previsto in sede referente, l'utilizzo della segnaletica europea del Club Alpino Italiano, sulla base di una convenzione stipulata tra la stessa Cabina di regia e il CAI (lettera a));
- della definizione delle modalità per realizzare, gestire e aggiornare la banca dati di cui all'articolo 2 (lettera b)),
- della definizione del programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia (lettera c), su cui v. infra il commento all'articolo 5);
- dell'approvazione di ogni altra iniziativa volta a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini (lettera d)).
| Si ricorda che il Club alpino italiano (C.A.I.), fondato in Torino nell'anno 1863, è una libera associazione nazionale avente per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale. Il CAI, cui era stata riconosciuta personalità giuridica già col decreto del 17 settembre 1931, è stato riconosciuto ente pubblico nazionale con la legge 20 marzo 1975, n. 70. Il Club è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo, il quale, secondo quanto definito all'articolo 42 dello Statuto del CAI, esercita i seguenti poteri: approvazione dello Statuto e dell'eventuale scioglimento del Club; nomina, ove necessario, di un commissario straordinario; approvazione del regolamento di contabilità e dei bilanci d'esercizio annuali, limitatamente alla struttura centrale del CAI. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano), il CAI provvede: a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi; b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche; c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche; d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche; e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d); f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe; g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti; h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano; i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale. Quanto alla segnaletica del sentiero, nel 1991 il CAI ha costituito la Commissione Centrale per l'Escursionismo (CCE), che aveva tra le specifiche funzioni tecniche assegnate, quella di favorire l'uniformità della segnaletica sul territorio nazionale e la conformità alle legislazioni nel campo dell'escursionismo. Nel 2015 su decisione del Consiglio Centrale del CAI è stata istituita la "Struttura Operativa Sentieri e Cartografia" (SOSEC), al fine di dare continuità e impulso alle azioni precedentemente portate avanti dai Gruppi di Lavoro Sentieri e Cartografia della CCE. Manuale di riferimento è il quaderno del CAI "Pianificazione, segnalazione e manutenzione" del CAI, che contiene anche la classificazione dei sentieri. Il quaderno del CAI n. 1, "Pianificazione, segnalazione e manutenzione" del CAI, 4^ edizione del 2010 contiene la seguente classificazione di un sentiero:
La classificazione dei percorsi in base alle difficoltà in ambito escursionistico (e anche ciclo-escursionistico) è stata, da ultimo, approvata con deliberazione del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CCIC) del CAI n. 75 e n. 89 del 2021. T–Turistico - Percorsi su carrarecce, mulattiere o evidenti sentieri che non pongono incertezze o problemi di orientamento, con modeste pendenze e dislivelli contenuti. E – Escursionistico - Percorsi che rappresentano la maggior parte degli itinerari escursionistici, quindi tra i più vari per ambienti naturali. Si svolgono su mulattiere, sentieri e talvolta tracce; su terreno diverso per contesto geomorfologico e vegetazionale (es. pascoli, sottobosco, detriti, pietraie). Sono generalmente segnalati e possono presentare tratti ripidi. Si possono incontrare facili passaggi su roccia, non esposti, che necessitano l'utilizzo delle mani per l'equilibrio. Eventuali punti esposti sono in genere protetti. Possono attraversare zone pianeggianti o poco inclinate su neve residua. EE - Escursionisti esperti - Percorsi quasi sempre segnalati che richiedono capacità di muoversi lungo sentieri e tracce su terreno impervio e/o infido (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, roccette o detriti sassosi), spesso instabile e sconnesso. Possono presentare tratti esposti, traversi, cenge o tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche e/o attrezzati, mentre sono escluse le ferrate propriamente dette. Si sviluppano su pendenze medio‐alte. Può essere necessario l'attraversamento di tratti su neve, mentre sono esclusi tutti i percorsi su ghiacciaio. EEA - Escursionisti esperti con attrezzature - Per ferrata si intende un itinerario i cui tratti su roccia sono appositamente attrezzati con strutture metalliche: cavi, catene, scale, pediglie e staffe, che ne facilitano e consentono la progressione. Prevedono l'uso dei dispositivi di protezione individuali certificati secondo le normative vigenti (imbragatura, kit da ferrata e casco) e una adeguata preparazione tecnica. Sono segnalate alla partenza da apposita tabella e rispettano precisi criteri costruttivi e normativi. Seguono poi le classificazioni dei percorsi su via ferrata (EEA) e dei percorsi escursionistici in ambiente innevato (EAI). Nel 2021 il CAI ha inoltre approvato una "classificazione dei percorsi montani accessibili con ausili" destinata alle persone con differenti disabilità (sensoriali, intellettive, relazionali e motorie): AT Accessibile Turisti; AE Accessibile Escursionisti; AEE Accessibile Escursionisti Esperti. |
Il comma 3 dispone che la cabina di regia sia presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato e sia composta da un membro della segreteria tecnica di cui al comma 4 (riferimento inserito in sede referente), da due rappresentanti del medesimo Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni.
Ai sensi del comma 4 il Ministero del turismo provvede a istituire una segreteria tecnica con funzioni di supporto tecnico ed amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione con incarichi di carattere gratuito.
Il comma 5 precisa che ai componenti della cabina di regia non spettano compensi o indennità, salvo rimborsi relativi a missioni cui fanno fronte le amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 4 prevede l'istituzione di un tavolo permanente per i cammini d'Italia, composto dai membri della cabina di regia, da esperti e da rappresentanti di istituzioni e associazioni attive nel settore culturale e turistico. Presieduto dal Ministro del turismo, il tavolo ha la funzione di favorire la collaborazione interistituzionale per lo sviluppo dei cammini attraverso, tra l'altro, l'elaborazione di proposte normative ed il monitoraggio delle problematiche.
Nello specifico, il comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero del turismo del tavolo permanente per i cammini d'Italia, tramite decreto del Ministro del turismo, sentiti il Ministro della cultura, il Ministro per le disabilità e la conferenza unificata.
Il comma 2 specifica che il tavolo permanente è presieduto dal Ministro del turismo e la sua composizione è stabilita con lo stesso decreto di cui al comma 1.
Il comma 3 prevede che tra i partecipanti al tavolo permanente vi siano i componenti della cabina di regia, esperti in materia, rappresentanti di associazioni a tutela di persone con disabilità, di università, nonché di enti del Terzo settore e di organismi attivi nel settore culturale e turistico. Il tavolo può essere articolato in sezioni specializzate con la partecipazione di rappresentanti della pubblica amministrazione o di esperti in materia. La partecipazione ai lavori del tavolo è a titolo gratuito.
Il comma 4 specifica le finalità del tavolo permanente, tra cui rientrano il monitoraggio delle problematiche, lo scambio di esperienze e l'elaborazione di proposte normative e amministrative. Lo scopo è quello di garantire lo sviluppo dei cammini attraverso, tra l'altro, la condivisione dei progetti e la collaborazione tra le parti interessate, anche ricorrendo a esperti in materia di cammini.
Al comma 5 si prevede che il supporto tecnico ed amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero del turismo con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Il comma 6 prevede la presentazione da parte del tavolo permanente al Ministro del turismo di una relazione annuale sull'attività svolta entro il 31 gennaio di ogni anno.
L'articolo 5 prevede che la cabina di regia, sentito il tavolo permanente, predisponga il programma nazionale, avente durata triennale, per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.
In particolare, la norma è volta a disciplinare l'attuazione da parte della cabina di regia di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera c) della proposta di legge in esame (v. supra), attraverso – precisa il comma 1 – la predisposizione di un programma che indichi gli interventi prioritari e la strategia nazionale per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia.
Il comma 2 prevede che la realizzazione degli interventi inseriti nel programma nazionale avvenga da parte delle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, previo coordinamento del Ministero del turismo (sul punto si rimanda a quanto si dirà infra nel paragrafo dedicato alla legislazione regionale sulla valorizzazione dei cammini).
Il comma 3 integra una clausola di neutralità finanziaria prevedendo l'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di studi e ricerche, nonché di relazione alle Camere.
Nello specifico, il comma 1 prevede che il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possano promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istituzioni, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.
Ai sensi del comma 2, entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini d'Italia che dà conto delle attività svolte dalla cabina di regia e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma.
Il comma 3, poi, dispone che, all'attuazione delle disposizioni dell'articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 7 regola le campagne di promozione dei cammini.
In particolare, ai sensi del comma 1, al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.
Il comma 2, modificato in sede referente, prevede che per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.
L'articolo 8, sostituito nel corso dell'esame in sede referente, reca le disposizioni finanziarie del provvedimento.
In particolare, il comma 1 dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2025 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 7, pari a euro 1.000.000 annui per gli anni 2025 e 2026 e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
| Si ricorda che il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche e occupazionali sui territori e per le categorie interessate. |
L'articolo 9, composto di un unico comma, prevede che la presente proposta di legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.