Il 28 ottobre 2025 l'Assemblea della Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge A.C. 2604 di iniziativa governativa, contenente disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo.
Il disegno di legge è composto da 9 articoli.
L'articolo 1 autorizza alla ratifica di una serie di emendamenti, già concordati tra le parti, agli accordi istitutivi della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e del Fondo africano di sviluppo.
In particolare gli emendamenti in esame riguardano:
L'articolo 2 dà esecuzione agli emendamenti di cui all'art.1, relativi agli accordi istitutivi della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e del Fondo africano di sviluppo. La data di entrata in vigore degli emendamenti dipende dalle regole previste negli accordi istitutivi dei singoli istituti.
L'articolo 3, al comma 1, autorizza il MEF ad aumentare la quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 15.070 a 22.605 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP).
Il comma 2 autorizza la Banca d'Italia a estendere fino al 31 dicembre 2027 la durata dell'accordo di prestito bilaterale, denominato Bilateral Borrowing Agreement, avente scadenza il 31 dicembre 2024.
Il comma 3, introdotto al Senato, autorizza la Banca d'Italia a prorogare fino al 31 dicembre 2030 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB). Per l'aumento della quota di cui al comma 1, il comma 4 concede alla Banca d'Italia la garanzia dello Stato per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essa effettuati. Sul prestito, la cui estensione è autorizzata dal comma 2 e dal nuovo comma 3, è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati, nonché per gli eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei relativi accordi. Il comma 5 rinvia ad apposite convenzioni per la regolazione dei rapporti tra il MEF e la Banca d'Italia derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4.
L'articolo 4 autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo per complessive 205.130 nuove azioni.
L'articolo 5, al comma 1, autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo-Società interamericana di investimento per complessive 2.342 azioni a pagamento. Il comma 2 stabilisce che la sottoscrizione corrisponde a un importo valutato in 49.182.000 dollari statunitensi da versare, secondo le modalità stabilite dai Governatori, al tasso di cambio vigente al momento del pagamento. Di conseguenza, il comma 3 autorizza una spesa di 6.542.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031 per la sottoscrizione dell'aumento di capitale.
L'articolo 6, al comma 1, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere strumenti finanziari ibridi, irredimibili e subordinati emessi dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Il comma 2 stabilisce che i termini e le condizioni di questi strumenti sono definiti tramite accordi stipulati tra il MEF e la Banca, in modo da garantire all'Italia la possibilità di convertirli in quote di partecipazione al capitale della Banca in caso di aumento di capitale a pagamento. A tal fine, il comma 3 autorizza una spesa di 20 milioni di euro annui dal 2025 al 2029. Infine, il comma 4 prevede che gli interessi dovuti all'Italia siano versati nel bilancio dello Stato.
L'articolo 7, al comma 1, autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) per complessive 34.360 azioni a pagamento. Conseguentemente, il comma 2 autorizza una spesa di 68.720.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per la sottoscrizione dell'aumento di capitale.
L'articolo 8 reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7 del disegno di legge (pari a euro 95.262.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e ad euro 6.542.000 per ciascuno degli anni 2030 e 2031) e l'indicazione della fonte di corrispondente copertura finanziaria.
L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore della legge, il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.