provvedimento 29 luglio 2026
Studi - Cultura
Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura

Nella seduta del 29 luglio 2026, le Commissioni riunite VII Cultura e XII Affari sociali della Camera dei deputati hanno approvato, in sede legislativa, la proposta di legge AC 2637, composta da un articolo, recante "Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura". Il testo passa ora all'esame del Senato della Repubblica.

La proposta, di iniziativa parlamentare, è stata presentata alla Camera in data 1° ottobre 2025, ed è stata inizialmente esaminata dalle medesime Commissioni riunite Cultura e Affari sociali in sede referente. Il trasferimento in sede legislativa è stato deliberato nella seduta del 23 giugno 2026.

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La proposta di legge si compone di un solo articolo, suddiviso in quattro commi.

Il comma 1 prevede, al fine di rendere più accessibili gli istituti e i luoghi della cultura ai genitori, l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2027 nello stato di previsione del Ministero della cultura, per la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato all'allestimento di spazi destinati all'allattamento dei neonati e alla loro cura

Tali spazi sono adibiti presso istituti e luoghi di cultura di cui al Codice dei bei culturali e del paesaggio - vale a dire musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, nonché complessi monumentali - individuati mediante decreto del Ministero della cultura, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 2 prevede che i predetti spazi devono garantire adeguate condizioni di igiene, riservatezza, sicurezza e accessibilità universale, nonché essere conformi alle linee guida sanitarie e ai principi di tutela della salute e della dignità della persona, mentre il successivo comma 3 precisa che gli istituti e i luoghi della cultura beneficiari dei contributi assicurano un'adeguata informazione al pubblico circa la presenza dei medesimi spazi, anche mediante apposita segnaletica e strumenti di comunicazione accessibili.

Infine, il comma 4 reca le coperture finanziarie. In particolare, si prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 300 mila euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.  

ultimo aggiornamento: 29 luglio 2026