provvedimento 9 ottobre 2025
Studi - Cultura Disposizioni in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive

Il Senato della Repubblica, nella seduta del 31 marzo 2026, ha approvato in via definitiva, nel testo proveniente dalla Camera dei deputati, la proposta di legge AS 1674 (ex AC 505-A), recante "Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive".  Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23 aprile 2026 divenendo la legge n. 53 del 2026.

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Si riporta di seguito il contenuto della legge. Essa, nel proprio articolo unico, composto di 2 commi, interviene sulla disciplina dell'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, introducendo modifiche al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (c.d. Testo unico della scuola) e al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38.

Il comma 1 al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, interviene sull'articolo 96 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), modificandone, alla lettera a), il comma 4, ed introducendovi, con la lettera b), il nuovo comma 4-bis.

Il comma 4 del citato articolo 96, nel testo vigente, prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

La modifica introdotta dal comma 1, lettera a), della legge in esame comporta che il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, non più "nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale" ma "fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis" (introdotto dalla successiva lettera b)).

Le lettera b) - per l'appunto - inserisce nell'articolo 96 del decreto legislativo n. 297 del 1994 il nuovo comma 4-bis, il quale prevede che con apposite convenzioni il comune o la provincia, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell'orario di servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal PTOF, nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico. I consigli di circolo o di istituto possono negare l'assenso all'utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici nei casi di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (norma, quest'ultima, introdotta dal comma 2 della legge in esame, al cui esame si rinvia, e che prevede in sintesi che i consigli d'istituto o di circolo, in sede di approvazione o aggiornamento del Piano triennale dell'offerta formativa, comunicano all'ente locale proprietario le attività sportive scolastiche, anche extracurricolari, che impediscono l'utilizzo, anche parziale, degli impianti). Sono posti in capo al concessionario gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici nonché gli adempimenti per garantire la funzionalità degli stessi al termine di ogni utilizzo. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 Il senso complessivo delle due novelle di cui al comma 1 della legge in esame è quindi quello di prevedere, nell'ambito delle procedure che consentono l'utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche al di fuori dell'orario di servizio scolastico, un regime derogatorio per gli impianti sportivi scolastici e per le relative attrezzature, i quali potranno essere messi a disposizione delle società e associazioni sportive senza il necessario previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, restando tuttavia in capo a tali organi a possibilità di negare espressamente l'assenso a tale utilizzo in alcuni casi in sede di approvazione e aggiornamento del PTOF.

Il comma 2 dell'articolo unico in commento reca invece alcune integrazioni al decreto legislativo n. 38 del 2021, in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (qui il relativo dossier).

 

  In particolare, la lettera a) introduce il comma 1-bis all'articolo 5 del decreto legislativo n. 38 del 2021.

Si ricorda che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 38 del 2021, prevede, al suo unico comma, che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

    Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 5 appena illustrato, che la disposizione in esame propone di introdurre, prevede una norma di analogo tenore ma riferita agli impianti sportivi scolastici. In particolare, dispone che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. Si precisa che "dall'attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

   

La lettera b) della disposizione in esame apporta alcune modifiche all'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2021, in materia di uso degli impianti sportivi.

Il comma 4 dell'articolo 6 citato, nel testo vigente, stabilisce che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

  Ora, la disposizione in commento, oltre a correggere la parola "extracurriculari" con "extracurricolari", integra il predetto comma 4 dell'articolo 6, nel senso di precisare che il citato utilizzo di palestre, aree di gioco e impianti sportivi scolastici da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche è possibile anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali.

 

  La medesima lettera b) in esame, inoltre, aggiunge il nuovo comma 4-bis al medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 38 del 2021, il quale dispone che, per le finalità di cui al comma 4, i consigli d'istituto o di circolo all'atto dell'approvazione o dell'aggiornamento del Piano triennale dell'offerta formativa comunicano all'ente locale proprietario le attività didattiche e sportive della scuola di cui al comma 4 che impediscono l'utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici.

Si ricorda che, come già anticipato, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 97 del 1994, introdotto dal comma 1, lettera b) della  legge in esame, tale disposizione avrà impatti anche sulla possibilità ivi introdotta di concedere l'utilizzo in convenzione degli impianti sportivi scolastici e delle relative attrezzature alle società e alle associazioni sportive in generale – non solo, dunque, quelle dilettantistiche stanziate sul territorio limitrofo. I consigli di circolo e di istituto, dunque, potranno anche in quel caso negare, anche parzialmente, l'utilizzo delle strutture, nella misura in cui esso è impedito dalle attività didattiche e sportive scolastiche a tal fine identificate (e comunicate all'ente locale proprietario) in sede di approvazione o aggiornamento nel PTOF.

ultimo aggiornamento: 9 ottobre 2025
 
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