Nella seduta di mercoledì 18 febbraio 2026, l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge AC 182-A, composta di un solo articolo, recante "Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico".
La proposta, sensibilmente modificata nel corso dell'esame in Assemblea, sarà trasmessa al Senato.
La proposta consiste di un solo articolo.
Il comma 1 dispone che, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali stranieri, pubblici o appartenenti a istituzioni di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a seguito del rilascio della garanzia di immunità da sequestro di cui al comma 2, per il periodo della loro permanenza in Italia. La disposizione lascia fermo quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali anche di carattere bilaterale, nonché dalla normativa dell'Unione europea.
Il comma 2 prevede che, a condizione di reciprocità, il Ministero della cultura, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, può rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di immunità da sequestro valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Infine, il comma 3, inserito alla Camera, dispone che dall'attuazione della legge in commento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che agli adempimenti descritti le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Nel corso dell'esame alla Camera, il provvedimento è stato modificato prevedendo che l'insequestrabilità dei beni culturali in oggetto sia assicurata dalla citata garanzia di immunità da sequestro. Parallelamente, sono state soppresse le disposizioni che facevano invece riferimento ad una garanzia di restituzione di detti beni e che prevedevano, per ogni mostra o esposizione, l'adozione di appositi decreti interministeriali per la definizione: della garanzia di restituzione; della provenienza dei beni; del periodo di esposizione dei beni; dei soggetti autorizzati all'esposizione.