E' all'esame dell'Assemblea della Camera il disegno di legge A.C. 2825, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.
E' all'esame dell'Assemblea della Camera il disegno di legge A.C. 2825, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.
Il disegno di legge è suddiviso in 3 Capi e si compone di 6 articoli.
L'articolo 1, composto da quattro commi, detta i principi e i criteri direttivi della delega al Governo - da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame -, nonché la procedura per l'adozione dei relativi decreti legislativi concernenti la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani. In particolare, si prevede che gli schemi dei predetti decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di giovani, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
L'articolo 2 conferisce al Governo una delega - da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge - per l'adozione di decreti legislativi volti a razionalizzare le procedure in materia di servizio civile universale, definendo i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, nonché le relative fasi procedimentali. In tal caso, si prevede che l'adozione degli schemi di tali decreti avvenga su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di servizio civile universale, di concerto con i Ministri competenti, previo parere in sede di Conferenza unificata.
L'articolo 3 dispone che la Carta giovani nazionale (CGN) è assegnata gratuitamente ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni, cittadini italiani o di Stati membri dell'UE, nonché stranieri regolarmente residenti in Italia (comma 1). Inoltre, stabilisce che con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di giovani sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della CGN (comma 2) e che, fino all'adozione di tale decreto, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale del 27 febbraio 2020 (comma 5). Infine, prevede che alla gestione delle attività relative alla CGN si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 3) e abroga le disposizioni relative alla CGN della legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 413 e 414, della legge n. 160 del 2019) (comma 4).
L'articolo 4 istituisce l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di politiche per i giovani (comma 1). La disposizione individua la composizione dell'Osservatorio (comma 2) e del Comitato tecnico-scientifico di cui l'Osservatorio stesso si avvale (comma 3). Sono, altresì specificate le funzioni di supporto che il Comitato tecnico- scientifico è chiamato a svolgere (comma 4). L'Osservatorio opera in raccordo con le strutture competenti in materia di valutazione di impatto generazionale, al fine di assicurare la coerenza metodologica e l'integrazione delle analisi (nuovo comma 4-bis). Per quanto riguarda le riunioni dell'Osservatorio e del Comitato, si prevede la partecipazione degli organismi interessati, previo invito (comma 5) e la cadenza periodica delle riunioni stesse (comma 6). L'Osservatorio è tenuto a trasmettere annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta, corredata del rapporto annuale sulla condizione giovanile in Italia, anche ai fini dell'adozione di eventuali atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere (nuovo comma 6-bis). Il Dipartimento per le politiche giovani e il servizio universale assicura le attività di segreteria nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 7). Infine, è disposta la gratuità della partecipazione ai lavori dell'Osservatorio e del Comitato ed è prevista la clausola di invarianza finanziaria della disposizione in esame (comma 8).
L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 6 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.