Si riporta di seguito il contenuto del provvedimento, come risultante dall'esame della Camera.
L'articolo 1, recante disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie, stabilisce, al comma 1, che le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime, secondo le disposizioni dell'articolo in commento.
A tal fine, la disposizione prosegue affermando che le istituzioni scolastiche adeguano alle disposizioni del periodo precedente il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249).
Il comma 2 dispone che la partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (c.d. PTOF) che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime. Il consenso informato preventivo deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività.
La richiesta di consenso esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. I soggetti esterni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui al successivo articolo 2.
La disposizione mantiene fermo, infine, che in caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma gli studenti si astengono dalla frequenza.
Le
attività extracurricolari fanno parte della progettazione educativa della scuola, sebbene non rientrino nel curricolo obbligatorio previsto dallo Stato. Sono menzionate nel testo vigente dell'
articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, dove si afferma che il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) deve includere non solo la progettazione curricolare, ma anche quella
extracurricolare, educativa e organizzativa.
Occorre precisare che il termine "extracurricolare" comprende tutte quelle attività
non obbligatorie che le scuole, nell'esercizio della loro autonomia, decidono di offrire in più rispetto ai curricoli nazionali. Queste attività sono formalmente
incluse nel PTOF e devono essere coerenti con il progetto educativo della scuola, anche se
non contribuiscono direttamente al percorso valutativo dello studente. Le attività extracurricolari possono essere culturali, sportive, artistiche, scientifiche, laboratoriali o di altro tipo. Sono rivolte a gruppi di studenti interessati e hanno carattere
facoltativo, ma possono avere un forte valore educativo. Servono ad arricchire l'esperienza scolastica, favoriscono l'inclusione, stimolano la partecipazione attiva degli studenti e contribuiscono allo sviluppo di competenze trasversali, come la collaborazione, la creatività e il senso civico. Infine, è utile distinguere le attività extracurricolari dall'
ampliamento dell'offerta formativa (su cui si veda
infra, in commento al successivo comma 3): mentre quest'ultimo riguarda progetti strategici che potenziano direttamente il curricolo, le attività extracurricolari hanno un ruolo più libero e integrativo, pur facendo parte del PTOF.
Il comma 3 statuisce che la partecipazione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
La disposizione chiarisce, diversamente da quanto previsto dal precedente comma per le attività extracurriculari, che in caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, l'istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa.
Con norma introdotta nel corso dell'esame alla Camera, si prevede inoltre che l'istituzione scolastica comunica ai genitori, ovvero agli studenti se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative, unitamente alle informazioni di cui al comma 2, contestualmente alla richiesta di consenso per la partecipazione alle attività riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualità.
L'
ampliamento dell'offerta formativa rappresenta una concreta espressione dell'autonomia scolastica, così come delineata dall'
articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ed è disciplinato nel dettaglio dall'
articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 (Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche). In particolare, l'articolo 9 da ultimo citato stabilisce che, nell'esercizio della propria autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo, le scuole possono progettare e realizzare
iniziative integrative e complementari rispetto alle attività curricolari obbligatorie previste dai piani di studio nazionali.
L'ampliamento dell'offerta formativa comprende quindi
attività progettuali non obbligatorie, formalmente inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che rispondono alle esigenze educative, formative e sociali espresse dal contesto di riferimento. Queste attività
arricchiscono il curricolo senza modificare le discipline obbligatorie, ma potenziandone l'efficacia didattica e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi generali di sistema.
Le progettazioni di ampliamento sono spesso costruite in coerenza con le priorità strategiche indicate dal
Rapporto di autovalutazione (RAV) e sono funzionali agli obiettivi del
Piano di miglioramento, secondo quanto previsto dal Sistema nazionale di valutazione. Possono includere, tra l'altro, percorsi di potenziamento in ambiti disciplinari (es. matematica, italiano, lingue), azioni legate all'educazione alla cittadinanza, attività STEM, laboratori digitali, moduli per l'orientamento, certificazioni linguistiche o informatiche, e progetti cofinanziati tramite fondi strutturali europei, a condizione che siano coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale della scuola e integrati nel PTOF.
Queste attività si possono
distinguere da quelle extracurriculari in senso stretto (menzionate dal comma 2 dell'articolo oggetto di esame, e commentate
supra). Le attività extracurriculari, pur rientrando nel PTOF, si svolgono al di fuori dell'orario scolastico curricolare, hanno carattere facoltativo e non sono inserite nel monte ore delle discipline. Possono riguardare ambiti culturali, sportivi, artistici, ricreativi o di socializzazione e contribuiscono al benessere e alla motivazione degli studenti. A differenza dell'ampliamento dell'offerta, non necessariamente rispondono a priorità strategiche del RAV o del Piano di Miglioramento, né sono finalizzate al raggiungimento diretto delle competenze previste dai profili nazionali.
Il comma 4, introdotto durante l'esame alla Camera, stabilisce che durante lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 (ossia, rispettivamente, le attività extracurricolari e quelle relative all'ampliamento dell'offerta formativa) che coinvolgono alunni o studenti di minore età è garantita la presenza di un docente.
Il comma 5 prevede che, fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità sono in ogni caso escluse per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
La
relazione illustrativa afferma che la previsione di cui al comma 4 del disegno di legge in esame, "ispirata al principio della tutela dell'interesse superiore del minore e alla primaria funzione educativa della famiglia, è finalizzata a garantire che vengano trattati
esclusivamente gli argomenti previsti e declinati dalle Indicazioni nazionali, le quali costituiscono la cornice di riferimento per l'offerta formativa, nel pieno rispetto dell'età evolutiva dei bambini e degli alunni e delle esigenze di gradualità dei percorsi educativi e formativi".
Le
indicazioni nazionali costituiscono, nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia scolastica, il
quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto che la comunità scolastica è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale. In particolare, ogni scuola predispone il curricolo di istituto all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa con riferimento al
profilo dello studente al termine del percorso, ai
traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.
Attualmente sono
in corso di emanazione le nuove indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione (ossia, le scuole primarie e quelle secondarie di primo grado). In particolare, il 7 luglio 2025 è stato pubblicato sul
sito internet del Ministero dell'istruzione e del merito lo schema delle nuove "Indicazioni Nazionali per il curricolo - Scuola dell'infanzia e Scuole del Primo ciclo di istruzione", che è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere. La Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, esaminato lo schema nell'adunanza di sezione del 9 settembre, ha
sospeso il parere richiedendo al Ministero di procedere ad una serie di adempimenti. Nell'adunanza del 4 novembre, la medesima Sezione ha quindi espresso
parere favorevole sullo schema di decreto, preso atto delle modifiche apportate dal Ministero. Il t
esto definitivo delle nuove indicazioni, comunque,
non è stato ancora pubblicato sul sito del Ministero.
Con riguardo, specificamente, all'
ambito della sessualità, le
indicazioni nazionali vigenti inseriscono, tra gli obiettivi specifici di apprendimento al termine della classe quinta della
scuola primaria, quello di "acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità" (pag. 56). Nello
schema trasmesso al Consiglio di Stato
delle nuove indicazioni nazionali, con riferimento alla
scuola primaria, tra gli obiettivi specifici di apprendimento al termine della classe quinta è confermato quello di "acquisire le prime informazioni su riproduzione e sessualità" (pag. 77).
Si segnala che durante l'esame
in sede referente svoltosi presso la Commissione cultura della Camera, il comma in esame era stato modificato nel senso di
estendere il divieto di svolgimento delle attività attinenti all'ambito della sessualità (fatto salvo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali) anche alla
scuola secondaria di prima grado. Tale modifica è stata poi
espunta durante l'esame in
Assemblea.
L'articolo 2 contiene disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche.
In particolare, il comma 1 subordina il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto.
Il medesimo comma prevede che, ai fini della selezione dei soggetti esterni di cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti.
La
relazione illustrativa afferma che la disposizione in parola mira a garantire la qualità delle attività formative, siano esse curricolari o extracurricolari, anche con riguardo all'intervento di soggetti terzi all'istituzione scolastica, attraverso l'applicazione del principio di collegialità degli organi scolastici, chiamati a pronunciarsi sull'intervento e, in particolare il collegio dei docenti, a definire i criteri di valutazione dei titoli e della professionalità dei soggetti esterni che si intende coinvolgere nelle suddette attività, con riguardo sia alla finalità educativa sottesa sia al livello di maturazione degli studenti destinatari e alla loro età, in un'ottica di tutela degli stessi attraverso la valutazione nel singolo caso.
Si ricorda che la
partecipazione di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche si fonda sull'autonomia didattica e organizzativa delle scuole (articoli 3, 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999). Tale possibilità era già stata anticipata, del resto, dalla legge n. 449 del 1997 (articolo 40) che, anche in vista dell'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'
articolo 21, commi da 1
a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, consentiva alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
L'articolo 43 del
decreto 28 agosto 2018, n. 129, concernente il regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, prevede, al comma 3, la possibilità per le istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Pertanto, dall'attuazione delle disposizioni del disegno di legge in parola non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
ultimo aggiornamento: 10 novembre 2025