provvedimento 6 agosto 2025
Studi - Istituzioni Disposizioni in materia di composizione delle giunte e dei consigli regionali e di incompatibilità

La Camera dei deputati, il 6 agosto 2025, ha approvato in via definitiva, la proposta di legge A.C.2500 che introduce alcune disposizioni sulla composizione delle giunte e dei consigli regionali, sulle sottoscrizioni delle liste di candidati alle elezioni regionali e in materia di inconferibilità di incarichi ad ex componenti di organi politici regionali. Il provvedimento ha origine dalla proposta di legge di iniziativa parlamentare A.S.1452, approvata dal Senato il 3 luglio 2025. 

Per approfondire si veda il dossier del Servizio studi della Camera.

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L'articolo 1, comma 1, interviene sul numero di consiglieri regionali e di componenti delle giunte regionali, integrando la norma (decreto legge n. 138 del 2011) che ne stabilisce il numero massimo in relazione alla popolazione residente nella regione. Stante il sensibile calo demografico verificatosi negli ultimi anni, la norma consente di mantenere lo stesso numero di consiglieri nel caso il calo demografico sia di lieve entità e di poter integrare il numero di componenti della giunta per le regioni con popolazione fino a 2 milioni di abitanti. L'articolo 1, comma 3, in riferimento alle norme contenute nel comma 1 sopra illustrate, stabilisce che le regioni possono adeguare i rispettivi ordinamenti alle suddette disposizioni, nel rispetto della propria autonomia statutaria e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Per l'elezione dei consiglieri regionali, il comma 2, dell'articolo 1, prevede l'esenzione dalla sottoscrizione delle liste dei candidati per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento nazionale, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato in Parlamento. Tale disposizione mantiene comunque fermo il principio fondamentale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c-ter), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) relativo all'identica esenzione.

L'articolo 2 abroga l'articolo 7 del D.Lgs. 39/2013 che vieta il conferimento immediato di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni regionali a coloro che hanno ricoperto cariche negli organi di governo, nei consigli o negli enti controllati nella regione o negli enti locali della medesima regione.

ultimo aggiornamento: 1 agosto 2025
 
temi di Costituzione, diritti e libertà