È all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati, a partire da lunedì 3 agosto 2026, la proposta di legge recante "Disposizioni in materia di cinema" (AC T.U. 2360, 2578, 2731, 2794, 2969-A).
La VII Commissione Cultura, il 10 dicembre 2025, ha avviato, in sede referente, l'esame della proposta di legge AC 2360, cui sono state successivamente abbinate le proposte AC 2578, AC 2731, AC 2794 e AC 2969, tutte recanti disposizioni in materia di cinema e audiovisivo. A seguito dell'istruttoria, per la quale la Commissione ha istituito un comitato ristretto, nel corso della seduta del 22 luglio 2026 la Commissione ha adottato all'unanimità un testo unificato quale testo base per il seguito dell'esame del provvedimento.
Nella seduta del 30 luglio 2026, la Commissione ha conferito al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.
Nel complesso, il testo si compone di due capi e di dodici articoli. Il Capo I reca i princìpi generali della riforma e disciplina gli organismi di governance del settore, mentre il Capo II contiene disposizioni concernenti le tutele del lavoro e gli ammortizzatori sociali nel settore dello spettacolo.
In particolare, l'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità della legge.
L'articolo 2 istituisce il Forum del cinema e dell'audiovisivo e ne disciplina la natura, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento, abrogando contestualmente l'articolo 11 della legge 14 novembre 2016, n. 220, che disciplinava il Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo.
L'articolo 3 dispone l'istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, mentre l'articolo 4 reca una delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino del cinema e dell'audiovisivo.
L'articolo 5 modifica la disciplina degli incentivi riconosciuti alle imprese dell'esercizio cinematografico.
Il successivo articolo 6 reca modifiche in materia di contributi selettivi, introducendo disposizioni volte a rafforzare il sostegno alla produzione indipendente.
L'articolo 7 contiene una delega al Governo per l'istituzione di strumenti di accesso al credito e al sostegno finanziario delle imprese del sistema cinematografico e audiovisivo e per la disciplina della cartolarizzazione dei crediti nel settore cinematografico e audiovisivo.
L'articolo 8 interviene sulla disciplina del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) istituito presso l'INPS per quanto concerne i lavoratori dello spettacolo, subordinati e autonomi, ivi compresi i professionisti, a prescindere dalla classificazione dell'attività economica del datore di lavoro o del committente.
L'articolo 9 delega il Governo alla revisione della disciplina istitutiva e della gestione dell'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo attualmente vigente
L'articolo 10 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un fondo di solidarietà, al fine di sostenere la comunità artistica e le maestranze del settore dello spettacolo in condizioni di fragilità socioeconomica.
Il successivo articolo 11 prevede l'istituzione di una Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi.
Infine, l'articolo 12 reca disposizioni concernenti l'inapplicabilità, ai beneficiari di contributi destinati al settore cinematografico e audiovisivo, delle disposizioni in materia di verifica dell'inadempimento degli obblighi tributari.
Per ogni approfondimento, si rinvia all'apposito dossier curato dal Servizio Studi della Camera.