provvedimento 6 marzo 2026
Studi - Affari sociali Disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA

E' stata approvata dalla Camera dei deputati, ed è all'esame del Senato,  la proposta di legge A.C. 1042-A (S. n. 1730) finalizzata a garantire il diritto all'assistenza sanitaria in territorio italiano anche ai cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero  (AIRE), residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), previo pagamento di un contributo su base annua. 



apri tutti i paragrafi

La proposta di legge A.C. 1042-A e abb., approvata dalla Camera e all'esame del Senato in sede redigente (S.1730), mediante una modifica all'articolo 19 della L. n. 833/1978, è finalizzata a garantire il diritto all'assistenza sanitaria in territorio italiano anche ai cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero  (AIRE), residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), previo pagamento di un contributo su base annua.

La proposta di legge si compone di 3 articoli. 

L'articolo 1 aggiunge un periodo al comma 3 dell'articolo 19 della L. n. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) diretto a prevedere che gli utenti iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero - di cui all'articolo 1 della L. n. 470/1988- , residenti in Paesi che non appartengono all'Unione Europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), vengono iscritti presso l'azienda sanitaria locale presente all'interno del territorio che raccoglie le loro schede individuali o, in mancanza, presso l'azienda sanitaria locale competente per  il domicilio di soggiorno  (comma 1).

Viene poi precisato (comma 2) che il rilascio della tessera sanitaria nazionale, valida sul territorio italiano, nei confronti dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) residenti in Paesi che non appartengono  all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA)  è subordinato al versamento del contributo di cui al successivo articolo 2.

Il comma 3 aggiunge un comma all'articolo 7 della L. n.526/1982  diretto a specificare che le disposizioni dello stesso non si applicano ai cittadini residenti in Paesi che non appartengono all'Unione Europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

Il citato articolo 7 della L. n. 526/1982 prevede che entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge le unità sanitarie locali aggiornano gli elenchi dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando altresì i nominativi di coloro che anche temporaneamente fruiscano dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, punti v) e z), della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 2 del  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dell'articolo 2 del  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
Le regioni dettano norme per la ripetizione entro il 31 dicembre 1982 delle somme indebitamente erogate dal 1 gennaio 1980 a medici convenzionati per quote capitarie indebitamente percepite.
Ai fini indicati nei precedenti commi gli uffici che ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono tenuti a comunicarli entro il termine di quindici giorni ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali.
Nelle regioni ove non siano entrate in funzione le unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento degli elenchi provvede il commissario liquidatore regionale nominato ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella  legge 27 giugno 1981, n. 331.

 

L'articolo 2 disciplina il contributo nazionale per l'assistenza sanitaria per i cittadini italiani residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA  regolarmente iscritti all'AIRE, fissandolo in 2.000 euro su base annua, non frazionabile, con decorrenza dalla data di rilascio della tessera sanitaria nazionale di cui all'articolo 1, comma 2 

Viene inoltre previsto che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ammontare del contributo può essere adeguato annualmente tenendo conto dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2 (cfr. infra) e della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente  (comma 1).

Sono esonerati dal pagamento del contributo i cittadini minorenni iscritti all'AIRE residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA  purché almeno un genitore o il tutore  abbia fatto richiesta di rilascio della tessera sanitaria nazionale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 (comma 2). Il mancato versamento del contributo di cui al comma 1 comporta la messa in mora dell'utente e la conseguente sospensione dell'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale: più specificamente non possono essere erogate a carico del Servizio sanitario nazionale prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti (comma 3). In caso di rinuncia, l'accoglimento di una nuova richiesta di accesso è subordinato al versamento dei contributi dovuti per il periodo intercorrente tra la rinuncia e la nuova richiesta di accesso, maggiorati degli interessi legali (comma 4). 

  Viene poi precisato (comma 5) che Il contributo di cui comma 1 è versato all'atto della richiesta dai soggetti interessati mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del D.Lgs n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), disciplinante i pagamenti con modalità informatiche, e affluisce direttamente ai bilanci delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ove insiste l'unità sanitaria locale di cui all'articolo 1, comma 1.

L'articolo 3 detta la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che, salvo quanto previsto all'articolo 2,  le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della stessa nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 detta le disposizioni finali stabilendo, in primo luogo, che la legge entri in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (comma 1).

Viene poi rimessa ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle modalità attuative per l'accesso al SSN dei cittadini regolarmente iscritti all'AIRE residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA,  nonché la definizione degli aspetti relativi al procedimento amministrativo correlato e all'attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla legge in esame (comma 2).

ultimo aggiornamento: 28 novembre 2025
 
temi di Welfare