Il 29 gennaio 2026, la Camera ha approvato la proposta di legge A.C. 2336 che ha per oggetto la disciplina dell'attività di relazioni istituzionali, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi.
La I Commissione Affari costituzionali ha avviato l'esame in sede referente delle proposte di legge A.C. 308, A.C. 983, A.C. 1700, A.C. 1894, A.C. 2283 e A.C. 2336 in materia di disciplina delle attività di rappresentanza di interessi nella seduta del 12 giugno 2025. Il 24 giugno 2025, la Commissione ha deliberato di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge A.C. 2336.
Nella seduta del 22 gennaio 2026, la Commissione, ha conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo come modificato in sede referente (A.C. 2336-A).
Si tratta di un tema già oggetto, nella legislatura in corso, di un'indagine conoscitiva da parte della I Commissione Affari costituzionali nonché, nelle passate legislature, di altre proposte di legge, in qualche caso giunte ad uno stadio avanzato di esame ma mai pervenute all'approvazione definitiva.
Inoltre, la Camera dei deputati si è dotata, a partire dal 2017, di una sua specifica disciplina interna in materia.
Infine, nella sentenza n. 185 del 2025 la Corte costituzionale ha rivolto un invito al legislatore ad adottare un'organica disciplina in materia di lobbying.
Per approfondire si veda il dossier del Servizio Studi della Camera.
I princìpi che ispirano la disciplina introdotta sono quelli di pubblicità, partecipazione democratica, pluralismo, trasparenza, valorizzazione delle competenze tecniche e conoscibilità dei processi decisionali.
La proposta di legge individua diverse categorie di "decisori pubblici" presso i quali i rappresentanti di interessi svolgono l'attività di relazione oggetto di disciplina dell'intervento normativo.
Si tratta dei seguenti soggetti:
I rappresentanti di interessi sono i soggetti che svolgono un'attività finalizzata a promuovere, o contrastare l'avvio di processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi nell'ambito o per conto di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi, ivi comprese le organizzazioni senza scopo di lucro.
Sono escluse dall'ambito di applicazione alcune categorie di soggetti, tra cui i partiti e le organizzazioni sidndacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La proposta di legge istituisce, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), un registro dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi, denominato "registro pubblico per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi", cui i rappresentanti di interessi devono iscriversi. Il CNEL provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione.
Inoltre, viene istituita un'agenda degli incontri tra decisori pubblici e rappresentanti di interessi iscritti al registro e si prevede l'adozione di un Codice deontologico dei rappresentanti di interessi da parte del Comitato di sorveglianza. Si tratta di un organo, da costituirsi presso il CNEL, preposto all'attività di controllo.
Infine, sono previste sanzioni, anche pecuniarie, per il rappresentante di interessi che violi le disposizioni della legge o gli obblighi previsti dal codice deontologico.