provvedimento 21 settembre 2026
Studi - Giustizia Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile

Il disegno di legge, di iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica, è stato presentato alla Camera dei deputati il 26 settembre 2025 (A.C. 2628) e assegnato il 4 novembre 2025 alla II Commissione (Giustizia) in sede referente. La Commissione, che ne ha avviato l'esame il 3 dicembre 2025 e ha abbinato la proposta di legge A.C. 233 (Pittalis), ha approvato alcune proposte emendative e ha concluso l'esame in sede referente il 16 settembre 2026, conferendo il mandato ai relatori. 
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Il disegno di legge, composto di tre articoli, reca una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, attualmente disciplinato dal decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche al fine di adeguarlo al diritto dell'Unione europea e ai principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

L'articolo 1 conferisce la delega, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per i profili di rispettiva competenza. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti, da rendere entro trenta giorni, con corrispondente scorrimento del termine di delega qualora quest'ultimo venga a scadere nei trenta giorni antecedenti o successivamente. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo possono essere adottate disposizioni integrative e correttive.

L'articolo 2, comma 1, detta i principi e criteri direttivi della delega. Le lettere da a) a i) riguardano la riorganizzazione delle attività oggetto della professione, distinguendo quelle riservate per legge da quelle che connotano tipicamente la professione negli ambiti tributario, economico-aziendale, finanziario, societario, della crisi d'impresa e, per effetto di una modifica approvata in sede referente, giuslavoristico (lett. a); la disciplina dell'esercizio della professione in forma associata o societaria (lett. b); la revisione delle incompatibilità, con esclusione, come precisato in sede referente, di incompatibilità automatiche e con previsione di sistemi di controllo ex post (lett. c); il compenso, che, ferma la disciplina vigente in materia di equo compenso, resta rimesso alla libera pattuizione delle parti e deve essere proporzionato alla quantità, qualità e caratteristiche della prestazione (lett. d, sostituita in sede referente); l'aggiornamento dei parametri per la determinazione dei compensi con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale, nei casi in cui i parametri siano previsti dalla legge (lett. e, introdotta in sede referente); la revisione delle cariche elettive del Consiglio nazionale e dei Consigli degli ordini territoriali secondo i principi dell'equità generazionale e della parità di genere (lett. f); l'introduzione del voto telematico a distanza (lett. g); la ridefinizione delle dimensioni degli ordini territoriali in base al numero degli iscritti e la previsione di una soglia minima di preferenze per l'elezione dei componenti di minoranza (lett. h); la conferma della durata quadriennale del mandato e del limite di due mandati consecutivi (lett. i).
Le lettere da l) a t) concernono la revisione delle cause di incompatibilità e delle procedure di sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale e dei Consigli territoriali (lett. l); l'aggiornamento delle competenze dei medesimi organi (lett. m); le cause di decadenza dalle cariche, tra le quali, per effetto di una modifica approvata in sede referente, l'assunzione di cariche di governo nazionali o di determinate cariche elettive regionali e locali (lett. n); la revisione e semplificazione della disciplina disciplinare (lett. o); la disciplina della cancellazione dall'albo (lett. p); una disciplina organica della specializzazione per gli iscritti alle sezioni A e B dell'albo, con l'avvertenza, aggiunta in sede referente, di evitare la moltiplicazione di sotto-albi o elenchi autonomi (lett. q); la revisione del tirocinio, anche prevedendone lo svolgimento interamente durante il corso di studi magistrale (lett. r); l'introduzione di forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile, con oneri a carico del Consiglio nazionale (lett. s); la determinazione dei tempi di applicazione della nuova disciplina dei procedimenti elettorali (lett. t, modificata in sede referente).

Il comma 2 prevede che il decreto legislativo abroghi le disposizioni oggetto di riordino con esso incompatibili e adotti le necessarie disposizioni di coordinamento.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della delega non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ultimo aggiornamento: 18 settembre 2026
 
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