provvedimento 8 maggio 2026
Studi - Giustizia
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense

E' all'esame dell'Assemblea il disegno di legge di iniziativa governativa, collegato alla manovra di finanza pubblica, A.C. 2629, che reca una delega al Governo per una riforma dell'ordinamento forense.

L'esame in sede referente presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati, iniziato in data 29 ottobre 2025, si è concluso nella seduta del 7 maggio 2026 con il voto del mandato ai relatori.

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Il provvedimento si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 conferisce una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione forense, attraverso l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi (comma 1).

I suddetti decreti sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (comma 2).

Il procedimento per l'adozione degli schemi di decreto prevede che gli stessi siano trasmessi alle Camere, unitamente ad una relazione tecnica che ne attesti la neutralità finanziaria, per consentirne l'esame da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che esprimono parere nel termine di 30 giorni. Scaduto tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Se tuttavia il termine per l'espressione dei pareri scade nei 30 giorni antecedenti allo spirare del termine di sei mesi accordato per l'esercizio della delega o successivamente, tale ultimo termine è prorogato di 30 giorni (comma 3).

È altresì conferito al Governo il potere di emanare disposizioni correttive ed integrative, nel termine di 12 mesi, sempre nel rispetto delle procedure sopra illustrate e dei principi e criteri direttivi di cui al successivo art. 2 (comma 4).

L'articolo 2 contiene i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega. Tali principi e criteri sono enunciati nelle lettere da a) a cc) del comma 1.

La lettera a) contiene una serie di principi generali che la nuova disciplina dell'ordinamento forense è tenuta a tutelare e riconoscere, quali l'indipendenza dell'avvocato e il suo ruolo fondamentale nel garantire il rispetto dei princìpi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia, nonché la dignità sociale della professione forense. A tale proposito, sono individuate le attività professionali riservate esclusivamente agli iscritti all'albo degli avvocati (attività di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, salvo eccezioni previste dalla legge, nonché attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, salvo le eccezioni contemplate dalla legge). Si statuisce inoltre che il titolo di avvocato sia riservato a chi è iscritto o è stato iscritto ad un albo circondariale e la nullità (con conseguente inesigibilità) di ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivo per attività di consulenza e assistenza legale (ove connessa all'attività giurisdizionale) in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati. Viene inoltre ripristinato l'istituto del giuramento dell'avvocato.

La lettera b) prevede il rafforzamento della disciplina del segreto professionale, assicurandone l'inviolabilità e l'indisponibilità.

La lettera c) demanda al Consiglio nazionale forense l'emanazione e l'aggiornamento periodico del codice deontologico, sentiti i consigli circondariali, nonché di curarne la diffusione.

La lettera d) prescrive l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, le cui condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF.

La lettera e) richiede l'adozione di una disciplina specifica in materia di pubblicità sull'esercizio della professione dell'avvocato, diretta a tutelare l'affidamento della collettività e a garantire il rispetto del segreto professionale.

La lettera f) dispone, per gli avvocati che fanno parte di un'associazione o di una rete professionale o di una società professionale, che l'incarico abbia comunque natura personale, che la responsabilità personale sia illimitata, in solido con quella della società e che egli abbia facoltà di farsi sostituire da un altro avvocato o da un praticante abilitato nell'esercizio della propria attività.

La lettera g) detta i principi ed i criteri in materia di compenso dell'avvocato, fondato sulla libera pattuizione tra le parti, sulla base di parametri di calcolo fissati da un decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF. Si prevedono altresì la possibile razionalizzazione dei casi di rilascio di un parere di congruità del compenso da parte dell'ordine degli avvocati nonché l'obbligo di rimborsare all'avvocato le spese sostenute e anticipate.

La lettera h) regola lo svolgimento della professione forense in forma collettiva, attraverso la partecipazione dell'avvocato ad associazioni professionali, a reti professionali o a società tra avvocati, prevedendo che:

  • l'incarico sia conferito personalmente e la scelta sia effettuata dal cliente, assicurando che siano salvaguardate l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del medesimo;
  • il mandato conferito ad una associazione professionale consenta a ciascun associato, anche disgiuntamente, di stare in giudizio per conto della stessa;
  • l'associazione professionale abbia natura forense solo qualora la maggioranza degli associati siano avvocati;
  • la professione forense possa essere esercitata attraverso la partecipazione a una o più reti tra avvocati o tra più professionisti, con la specificazione che una rete multidisciplinare può avere ad oggetto lo svolgimento di attività forense solo se ad essa partecipano almeno due avvocati iscritti all'albo;
  • nelle società tra avvocati, la partecipazione degli avvocati iscritti nell'albo deve corrispondere almeno a due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, mentre la quota di partecipazione agli utili è diversamente determinata in base al tipo di attività svolta;
  • soci non professionisti sono ammessi soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, ma la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati.

La lettera i) prevede che, nei casi in cui il conferimento dell'incarico professionale sia disposto da un terzo, l'incarico debba comunque essere svolto nell'esclusivo interesse del soggetto patrocinato e previo suo consenso.

La lettera l) è volta a disciplinare lo svolgimento dell'attività professionale mediante contratti lavorativi di monocommittenza o di collaborazione continuativa nei confronti di determinati soggetti (un altro avvocato, un'associazione tra avvocati, una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica oppure una società tra avvocati). Tali rapporti di lavoro non comportano l'instaurazione di alcun vincolo di subordinazione, ma devono svolgersi in regime di esclusività, salvaguardando l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato e il suo diritto ad un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita.

La lettera m) stabilisce il principio cardine dell'obbligo di aggiornamento professionale su base annuale, presidiato dalla sanzione amministrativa della sospensione dall'albo in caso di mancato comprovato recupero entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. Dall'obbligo sono esentati soltanto gli avvocati che ricoprono talune cariche, per il periodo in cui le ricoprono (ad es. Presidente della Repubblica, Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, Presidente del Consiglio dei ministri e ministri – esenzione temporanea) e i professori universitari (in ruolo, fuori ruolo e anche collocati a riposo), e ricercatori confermati in materie giuridiche (esenzione assoluta). L'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale è disciplinato da un regolamento del CNF, in cui sono altresì individuate le misure premiali per incentivare la formazione individuale ed eventuali altre cause di esenzione dall'obbligo legate all'anzianità di iscrizione all'albo. 

La lettera n) concerne la disciplina delle specializzazioni forensi. Il titolo di specialista è attribuito dal Consiglio nazionale forense, sulla base di comprovata esperienza professionale nel settore di specializzazione oppure a seguito della frequenza di specifici corsi formativi, la cui organizzazione è affidata agli ordini territoriali.

La lettera o) è dedicata ai principi e criteri direttivi in materia di istituzione e tenuta di albi, elenchi e registri relativi alla professione forense. È prevista l'istituzione di un albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo presso ciascun consiglio dell'ordine, cui si affiancano gli elenchi degli avvocati specialisti e il registro dei praticanti, nonché un albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Contestuale all'iscrizione all'albo deve essere l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. I decreti delegati dovranno prevedere l'istituzione di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni, nonché stabilire i requisiti per l'iscrizione e le cause di cancellazione, disciplinandone i relativi procedimenti nel rispetto del diritto al contradditorio dell'interessato, e le ipotesi di sospensione. Albi, elenchi e registri sono tenuti e aggiornati telematicamente.

La lettera p) indica le attività compatibili e incompatibili con la professione di avvocato.

Sono incompatibili:

  • ogni attività di lavoro, subordinato o autonomo, svolta continuativamente o professionalmente (fatto salvo quanto stabilito per la monocommittenza sub lett. l);
  • la professione di notaio;
  • qualsiasi attività di impresa, svolta sia a nome proprio che per conto d'altri;
  • l'essere socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, escluso le società tra avvocati.

Sono compatibili:

  • attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;
  • professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, di pubblicista, di revisore contabile e di consulente del lavoro;
  • socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone il cui oggetto è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari;
  • carica di amministratore unico ovvero consigliere delegato o presidente o liquidatore di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati;
  • incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
  • insegnamento o ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie e nelle istituzioni ed enti di ricerca pubblici;
  • amministratore di condominio;
  • attività di agente sportivo o esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi ovvero attività di insegnamento svolta dai professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi.

La lettera q) reca una specifica disciplina applicabile agli avvocati che lavorano presso gli uffici legali degli enti pubblici appositamente costituiti per la trattazione degli affari legali degli enti stessi, i cui aspetti principali sono l'iscrizione obbligatoria in un albo apposito, il riconoscimento di un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, la sottoposizione al potere disciplinare del consiglio distrettuale di disciplina avente sede nel capoluogo del distretto in cui ricade l'ordine, la salvaguardia della piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente.

La lettera r) chiama il legislatore delegato a disciplinare la natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria.

La lettera s) reca una serie di principi e criteri direttivi con riguardo agli ordini circondariali forensi. In particolare si prevede che sia costituito un ordine degli avvocati presso ciascun tribunale, i cui organi (assemblea degli iscritti, consiglio, presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, organo di revisione dei conti) devono essere disciplinati dai decreti legislativi, al pari delle modalità di finanziamento, gestione finanziaria e amministrazione dei beni di proprietà. Presso ciascun ordine devono essere istituiti un comitato pari opportunità e uno sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e supporto ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, mentre è facoltativa l'istituzione di camere arbitrali. È previsto un regime delle incompatibilità e la possibilità di scioglimento del consiglio dell'ordine con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, che è in tal caso chiamato a nominare un commissario.

La lettera t) stabilisce che l'elezione dei consigli dell'ordine avvenga previa convocazione effettuata dal presidente dell'ordine e che il numero dei componenti del consiglio da eleggere sia fissato secondo i criteri determinati ai sensi della lettera s), n. 8.2) (ovvero durata triennale del mandato e composizione tra 5 e 25 consiglieri, secondo un criterio di progressività rispetto al numero degli iscritti).

La lettera u) disciplina il sistema elettorale per l'elezione dei consiglieri, ribadendo il carattere individuale della candidatura, dettando principi in materia di elettorato attivo e passivo (l'elettorato attivo non spetta agli avvocati sospesi, mentre l'elettorato passivo non spetta né a coloro che abbiano riportato negli ultimi 5 anni una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale definitiva per uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia o a coloro che non abbiano una condotta specchiata o non siano in regola con gli obblighi contributivi), di propaganda elettorale (che deve rispettare il codice deontologico), di espressione del voto, di ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, di garanzia dell'equilibrio di genere.

La lettera v) mira ad una complessiva riorganizzazione del Consiglio Nazionale Forense (CNF), con riferimento tanto alla durata del mandato (3 anni) e alla composizione (numero variabile di consiglieri, garantendo almeno un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di appello), quanto ai compiti e alle prerogative (rappresentanza istituzionale dell'avvocatura, potere regolamentare su codice deontologico, formazione degli avvocati e dei tirocinanti, formulazione di proposte e pareri al Ministro della giustizia, giurisdizione sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari ed in materia di albi, elenchi e registri, funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti).

La lettera z) riguarda il Congresso nazionale forense, che il CNF deve convocare almeno ogni tre anni. Il Congresso è chiamato a eleggere l'organismo congressuale forense, con mandato di durata triennale, prevedendo che tale organo sia deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali e i cui componenti siano ineleggibili dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi.

La lettera aa) contiene i principi di riforma del tirocinio per l'accesso alla professione forense, con riguardo alla durata (18 mesi) e al contenuto della formazione (che si articola sia nello svolgimento della pratica presso lo studio professionale di un avvocato sia nella frequenza obbligatoria e con profitto di corsi di formazione). Deve essere inoltre data la possibilità di svolgere il tirocinio: interamente presso l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico; contestualmente allo svolgimento di attività di lavoro subordinato pubblico e privato; agli studenti, anche fuori corso, che abbiano completato tutti gli esami, per un periodo non superiore a 6 mesi. Sono inoltre previsti il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio dal praticante che svolge il tirocinio presso gli studi privati e la possibilità per il praticante di chiedere di essere abilitato al patrocinio in materia civile e penale. La lettera in esame detta anche specifici criteri direttivi con riguardo alla disciplina delle scuole forensi.

La lettera bb) riguarda la riforma dell'esame di Stato per l'accesso alla professione. L'esame dovrà svolgersi in unica sessione annuale e articolarsi in una prova scritta (consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario) e in una prova orale (consistente in un colloquio avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico e la risposta a quesiti volti ad accertare la conoscenza del diritto sia sostanziale che processuale in una materia a scelta tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo, nonché ad un quesito vertente su una materia a scelta tra il diritto commerciale, costituzionale, del lavoro, dell'Unione europea, ecclesiastico, internazionale e tributario e ad un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi). I criteri concernono altresì l'individuazione di criteri di composizione delle commissioni di esame a livello nazionale e di distretto di corte d'appello e dei criteri di valutazione della prova orale e della prova scritta.

La lettera cc) prevede puntuali criteri di delega per la riforma del sistema disciplinare forense. La potestà disciplinare è attribuita ai consigli distrettuali di disciplina, che dovranno operare in adunanza plenaria o tramite sezioni giudicanti. I decreti delegati dovranno disporre in ordine: ai rapporti con il processo penale secondo il principio di autonomia; alla prescrizione (l'azione disciplinare si prescriva nel termine di sei anni dal fatto, prorogabili per non oltre un quarto); alle sanzioni, improntate a un criterio di graduazione; alla riabilitazione; alle fasi del procedimento.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi abroghino espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e quelle incompatibili, introducendo altresì le opportune disposizioni di coordinamento.

Il comma 3 prescrive che il Governo, nell'esercizio dei poteri regolamentari eventualmente conferiti in sede di attuazione della delega, sia tenuto a sentire il Consiglio nazionale forense.

 

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, si consulti il dossier del Servizio Studi.

ultimo aggiornamento: 11 maggio 2026