provvedimento 10 dicembre 2025
Studi - Cultura Delega al Governo per il sostegno alle attività educative e ricreative non formali

Nella seduta di giovedì 22 gennaio 2026, l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge AC 1311-A, recante delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali.

La proposta, sensibilmente modificata nel corso dell'esame in sede referente svoltosi presso le Commissioni riunite VII Cultura e XII Affari sociali, è stata ora trasmessa al Senato (AS 1766).

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La proposta di legge, come risultante dall'esame alla Camera dei deputati, è composta da quattro articoli.

L'articolo 1 indica le finalità del progetto di legge, stabilendo che al fine di incentivare e sostenere, in tutto il Paese, le attività educative e ricreative non formali, che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età, la presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, definisce i principi generali per l'istituzione di attività educative e ricreative non formali.

A fini di coordinamento, si segnala che, con finalità in parte sovrapponibili,  l'articolo 52 del disegno di legge i bilancio in corso d'esame al Senato ( AS 1689), al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un  Fondo  per le attività socio-educative a favore dei minori, con una dotazione pari a  60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

L'articolo 2 conferisce una delega al Governo in materia di sostegno ai servizi e alle attività educative non formali.  

In particolare, il comma 1 stabilisce che per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a promuovere la diffusione di opportunità educative non formali, rivolte al benessere dei minori, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) aggiornare le disposizioni dei commi da 213 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo misure in favore di iniziative dei comuni, volte a sostenere, in via prioritaria, i nuclei familiari al cui interno vi siano figli portatori di bisogni speciali e i nuclei familiari numerosi;

   b) prevedere che, al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, in particolare con riferimento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, le iniziative di cui alla lettera a) possano essere svolte anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori ovvero anche attraverso le istituzioni di cui all'articolo 1, commi 213 e 214, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

   c) incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari nelle iniziative finanziate ai sensi della lettera a) del presente comma, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

   d) prevedere che i servizi di cui al presente comma possano essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle esigenze amministrative, di ottimizzare l'impiego delle risorse e di coinvolgere attivamente i loro fruitori e la comunità locale.

Il comma 2 dispone che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
 Il comma 3 statuisce per l'attuazione della delega di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,5 milioni per l'anno 2026, 4 milioni per l'anno 2027 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,5 milioni per l'anno 2026 e a 4 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si ricorda che l'articolo 1, commi 213-216, della  legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) reca l' istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali.
In particolare, il  comma 213 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, con una dotazione pari a  3 milioni di euro per l'anno  20253,5 milioni di euro per l'anno  2026 e  4 milioni di euro per l'anno  2027, destinato al finanziamento, nel limite di spesa autorizzato, di iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti, per le finalità descritte subito a seguire.
Il Fondo predetto è  istituito al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le attività educative e ricreativeanche non formali, che coinvolgono le bambine, i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le  linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 luglio 2022, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore di cui al  decreto legislativo n. 117 del 2017, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori.
Il  comma 214 chiarisce che le iniziative di cui al comma precedente possono essere svolte, anche attraverso  accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
Il  comma 215 statuisce che con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 213 e 214, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 213.
Il  comma 216 dispone che agli  oneri derivanti dall'attuazione dei commi 213 e 214, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027,  si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla stessa legge di bilancio 2025.
Come si vede, alcuni dei  princìpi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 2 in commento, sebbene in relazione alle sole attività non formali,  ripropongono contenuti dei commi 213 e 214 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025, le cui modalità di attuazione erano demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ci si riferisce, in particolare, ai riferimenti agli accordi con gli enti locali e con le molteplici realtà istituzionali e sociali esistenti sul territorio, e al coinvolgimento degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi.  Altri contenuti, invece, sono del tutto  innovativi rispetto al dettato legislativo vigente: il riferimento ai modelli gestionali e strutturali flessibili e quello al sostegno prioritario ai nuclei familiari al cui interno vi siano figli portatori di bisogni speciali e ai nuclei familiari numerosi. 

L'articolo 3 interviene, al comma 1, in materia di utilizzazione di spazi negli edifici scolastici, statuendo che al fine di sostenere i giovani e le famiglie, i comuni, nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono stipulare convenzioni finalizzate all'utilizzo degli spazi disponibili negli edifici scolastici per le attività previste dall'articolo 1.

Il comma 2 dispone che dall'attuazione delle citate convenzioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 istituisce un tavolo tecnico per le attività di educazione non formale. 

In particolare, il comma 1 stabilisce che, con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere in sede di Conferenza unificata, è istituito il tavolo tecnico per le attività di educazione non formale, al fine di coordinare iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche in materia di sostegno ai servizi e alle attività educative non formali, di coadiuvare gli enti locali e gli enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli organizzativi utili a facilitare il ricorso alla co-programmazione e alla co-progettazione nonché di favorire l'applicazione di altre forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali. 

Il comma 2 prevede che con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del tavolo tecnico. La composizione del tavolo è determinata tenendo conto dei soggetti e delle istituzioni coinvolti dalla presente legge, comprese le associazioni rappresentative del mondo giovanile. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
 Il comma 3 statuisce che dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo tecnico non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ultimo aggiornamento: 10 dicembre 2025
 
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