È all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.
L'articolo 1, modificato in sede referente, interviene in più punti dell'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, modificandone i commi 2 e 3 e aggiungendovi un comma 4-bis, in materia di Commissario straordinario per assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie allo svolgimento della fase finale del Campionato europeo di calcio "UEFA 2032". Il comma 1 è a sua volta articolato in tre lettere a), b) e b-bis), che novellano, rispettivamente, i commi 2 e 3 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, aggiungendovi altresì un comma 4-bis. Le disposizioni novellate concernono la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie allo svolgimento della fase finale del Campionato europeo di calcio "UEFA 2032", nonché altre disposizioni connesse a tale nomina.
L'articolo 2 reca disposizioni urgenti per lo svolgimento della XX^ edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Ai fini dello svolgimento dei giochi, l'articolo in commento autorizza la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 6,5 milioni destinati alla realizzazione di opere connesse o di contesto nel comune di Taranto, da concludersi entro il 31 dicembre 2026. In deroga alle previsioni vigenti, la norma attribuisce al Commissario straordinario poteri ad hoc per l'individuazione e la programmazione degli interventi, nonché per la definizione del cronoprogramma finanziario delle modalità di attuazione e di monitoraggio dei medesimi. L'inosservanza del termine del 31 dicembre 2026 per la realizzazione delle opere e il mancato rispetto degli ulteriori adempimenti determinano la revoca del finanziamento, con conseguente rientro delle corrispondenti somme nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ad opera del Commissario straordinario stesso.
Il successivo articolo 2-bis, introdotto in sede referente, riguarda le retribuzioni accessorie dei volontari in ferma prefissata impiegati nell'ambito del dispositivo di supporto logistico e operativo delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».
L'articolo 3 reca disposizioni circa l'assegnazione e l'uso delle frequenze per la trasmissione della trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027". In particolare, il capoverso 6-ter del comma 1 dispone che l'assegnazione e l'uso temporaneo delle frequenze per la trasmissione degli eventi competitivi connessi della trentottesima edizione della America's Cup – Napoli 2027 siano rilasciate a titolo gratuito e che i provvedimenti di autorizzazione per il loro uso temporaneo siano esenti dall'imposta di bollo. Il capoverso 6-quater reca delle autorizzazioni di spesa per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze, nonché per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessarie al loro utilizzo. Il successivo capoverso 6-quinquies, consente ai soggetti che esercitano attività d'impresa, arte e professione stabiliti in Stati extra-UE – privi di stabile organizzazione in Italia – di accedere, anche in assenza di reciprocità, alla procedura semplificata di rimborso dell'IVA: (i) limitatamente all'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale e che (ii) siano necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla "38ª edizione dell'America's Cup – Napoli 2027". Infine, il comma 2 dell'articolo 3 reca modifiche al regime fiscale agevolato, ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF) e IRAP, nei confronti dei soggetti coinvolti nello svolgimento della "America's Cup – Napoli 2027", ampliando, tra l'altro, la platea dei beneficiari delle agevolazioni. Le novelle intervengono sull'articolo 8, commi 4-novies e 4-decies, del decreto-legge n. 38 del 2026 (convertito dalla legge n. 88 del 2026). La lettera a) modifica il citato comma 4-novies, il quale ha riconosciuto un'esenzione dall'IRES e dall'IRAP alle persone giuridiche (ed alle stabili organizzazioni) costituite nel 2026, dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, con sede legale in Italia, in relazione alle attività svolte, tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, che siano direttamente ed esclusivamente correlate alla loro partecipazione all'evento (comma 4-novies). Con la novella introdotta dalla lettera a), si estende tale agevolazione alle suddette persone giuridiche (ed alle stabili organizzazioni), indipendentemente dall'anno di loro costituzione o istituzione. Si prevede, altresì, l'obbligo di tenuta di un'apposita contabilità separata relativa alle attività che possono beneficiare delle agevolazioni, ossia quelle strettamente connesse all'evento sportivo "America's Cup – Napoli 2027". La lettera b) interviene sul successivo comma 4-decies, il quale riconosce l'esenzione da imposizione fiscale (da IRPEF, da ritenute a titolo d'acconto o d'imposta e da imposte sostitutive sui redditi) sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché sui redditi di lavoro autonomo percepiti, negli anni 2026 e 2027, da soggetti non residenti per prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della 38° edizione della Coppa America e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento. Per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, i medesimi redditi, percepiti negli anni 2026 e 2027, concorrono alla formazione del reddito complessivo, per le medesime annualità, limitatamente al 35 per cento del loro ammontare. Ulteriori modifiche intervengono sul divieto di cumulo con altre agevolazioni vigenti: la novella inserisce ulteriori richiami a norme vigenti, rispetto a quelle contenute nel testo finora vigente.
Il comma 3 dispone circa la copertura degli oneri, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, derivanti dall'estensione delle agevolazioni di cui alla lettera b). Con la novella introdotta dalla lettera b), si estende tale trattamento fiscale di favore anche ai soggetti già fiscalmente residenti in Italia.
L'articolo 4, al comma 1, disciplina l'ambito di applicazione del presente articolo, che riguarda i rapporti di lavoro instaurati in relazione all'organizzazione della trentottesima edizione della "America's Cup — Napoli 2027. Il comma 2, in relazione ai rapporti di lavoro instaurati per tali finalità, fa rientrare le esigenze connesse all'evento tra le motivazioni oggettive che giustificano l'apposizione del termine ai contratti stipulati, il rinnovo e la proroga, peraltro contemplandone un regime speciale in deroga, previsto anche in relazione ai lavoratori somministrati a tempo determinato. Il comma 3 disciplina la durata massima complessiva di tali contratti di lavoro a termine, stabilendo un limite ai rinnovi. Il comma 4 esclude dall'ambito di applicazione di tale articolo per la stipula dei contratti a tempo determinato i lavoratori sportivi, per i quali rimane applicabile la disciplina vigente, ove più favorevole. Il comma 5 esclude i contratti a tempo determinato in oggetto, in relazione alla loro cessazione, dall'ambito di applicazione delle disposizioni che disciplinano le procedure previste per la chiusura degli stabilimenti delle grandi aziende nonché quelle per i licenziamenti collettivi. Il comma 6 esclude i contratti a tempo determinato oltre i sei mesi in oggetto dal computo della quota obbligatoria a carico dei datori di lavoro per le assunzioni riservate ai soggetti disabili. Il comma 7 riconosce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavori per le assunzioni a termine in questione, secondo determinati limiti di spesa, prevedendo il divieto di cumulo con altre agevolazioni previste dalla disciplina vigente. Il comma 8 è volto ad assicurare l'applicazione della disciplina vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad assicurare ai lavoratori distaccati in Italia, da altra impresa con sede in uno stato membro, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia, per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe, da disposizioni normative e contratti collettivi. Il comma 9 rinvia ad un decreto del Ministro del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'attuazione del presente articolo. Il comma 10 reca la copertura finanziaria.
L'articolo 5, composto da due commi, reca modifiche alla disciplina della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (d'ora in avanti, la Commissione), intervenendo altresì sulla composizione degli organi giurisdizionali federali sportivi.
Per quanto concerne le modifiche attinenti alla Commissione, il comma 1, alla lettera 0a), aggiunta in sede referente, attribuisce alla Commissione il potere di segnalare distorsioni dei princìpi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione. La lettera 0c) del comma 1, aggiunta anch'essa in sede referente, interviene sulle disposizioni concernenti il personale della Commissione, estendendo a entrambe le unità dirigenziali non generali la possibilità di essere nominate al di fuori dei limiti ordinari previsti per gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni, estendendo il riconoscimento del diritto alla conservazione del posto di lavoro in aspettativa non retribuita e consentendo alla Commissione di avvalersi, a determinate condizioni, di dipendenti di società a controllo pubblico. La lettera a) del medesimo comma 1 autorizza la Commissione a inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale già impiegato tramite comando, distacco o altri istituti, utilizzato per lo svolgimento di attività infungibili. La successiva lettera b) interviene sul meccanismo di finanziamento della Commissione, stabilendo che la quota dovuta dalle federazioni sportive venga corrisposta direttamente alla Commissione dalla società Sport e salute S.p.a. Infine, la lettera c) del comma 1 consente alla medesima Commissione di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.
Per quanto attiene, invece, alla materia della giustizia sportiva, la lettera 0b) del comma 1, inserita in sede referente, vieta ai magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili di far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali (FSN) cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione stessa. Ai sensi del comma 1-bis, aggiunto anch'esso in sede referente, tale divieto si applica a far data dal primo rinnovo dei predetti organi di giustizia federale.
L'articolo 6, come modificato in sede referente, interviene in materia di mutualità generale dei diritti audiovisivi sportivi, destinando una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dai contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti audiovisivi ai soggetti organizzatori del campionato professionistico di Serie A femminile e del campionato professionistico di Serie C, con vincolo di destinazione delle risorse per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle società associate, al fine di favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori dei giovani atleti ed atlete selezionabili per le nazionali federali.
L'articolo 7 prevede un finanziamento per l'anno 2027, pari a 2 milioni di euro, del "Fondo Dote per la famiglia" – Fondo destinato alla corresponsione di contributi ad associazioni, società ed enti per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore dei minori aventi tra i 6 e i 14 anni di età e fiscalmente a carico di componenti di un nucleo familiare con un valore di ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 15.000 euro –, con connessa soppressione di uno stanziamento di pari importo, per il medesimo 2027, già introdotto per il concorso alle spese di iscrizione e frequenza, per i giovani di età inferiore a diciotto anni e componenti di un nucleo familiare con un valore di ISEE inferiore a 20.000 euro, presso associazioni sportive dilettantistiche.
L'articolo 8, modificato nel corso dell'esame in sede referente, riordina l'assetto ordinamentale dell'Unione italiana tiro a segno, mantenendone l'unità soggettiva ma separando funzioni istituzionali e attività sportiva, anche mediante l'istituzione di un'apposita Istituzione sportiva. Disciplina inoltre governance, sezioni di tiro a segno nazionale (TSN), Ispettore UITS, beni e impianti, sistema contabile, entrate e fase transitoria, coordinando il Codice dell'ordinamento militare e la normativa in materia di armi e pubblica sicurezza.
Il successivo articolo 8-bis, introdotto in sede referente, reca una disciplina di riordino dell'organizzazione sportiva della Difesa. Esso, in particolare, intervenendo sul Codice dell'ordinamento militare, istituisce presso lo Stato maggiore della difesa il Gruppo sportivo della Difesa, con funzioni di indirizzo strategico, coordinamento tecnico-funzionale e rappresentanza unitaria delle attività sportive militari nei rapporti con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
L'articolo 8-ter, introdotto in sede referente, prevede la promozione da parte delle Forze armate dei valori della sana attività sportiva, favorendo lo svolgimento di attività comuni con associazioni sportive dilettantistiche anche consentendo l'accesso alle palestre e agli spazi interni delle caserme con impiego delle relative attrezzature e con il supporto dei propri tecnici.
L'articolo 9 rifinanzia il Fondo sport per studenti universitari, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, per una cifra pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027.
L'articolo 10, dai commi commi 1 a 5, attribuisce una serie di competenze al Capo del Dipartimento della protezione civile (DPC) della Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzate ad assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con la visita del Papa sull'isola di Lampedusa e con le celebrazioni dell'anno giubilare di San Francesco d'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della morte, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento di tali eventi (commi 1 e 2). Per la gestione e lo svolgimento delle attività citate, sono attribuiti specifici poteri al Capo del DPC (commi 3 e 4). Alla copertura degli oneri conseguenti si provvede, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (comma 5). comma 6, autorizza il Comune di Assisi all'assunzione, per il 2026, di un massimo di diciassette unità di polizia locale, con rapporto di lavoro di durata fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito del piano straordinario di controllo e prevenzione del territorio del medesimo comune in occasione degli eventi connessi alle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Il comma 7 reca infine le disposizioni finanziarie.
L'articolo 11 disciplina la validità della carta d'identità cartacea nell'ambito dei rapporti contrattuali e nelle more del rilascio del documento in formato digitale. Dispone, altresì, circa un documento d'identità provvisorio e ne definisce il valore. Prevede, inoltre, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. si avvalga di una società a partecipazione pubblica per la riscossione dell'importo dovuto dal richiedente per l'emissione della carta d'identità elettronica con modalità informatiche.
L'articolo 12 dispone, da ultimo, che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno steso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.