Il 5 agosto 2026 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2026 (A.C. 3053).
Il disegno di legge di conversione è stato presentato al Senato, che ne ha iniziato l'esame in sede referente il 23 giugno 2026 presso le Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia).
Nella seduta del 28 luglio 2026, le Commissioni riunite hanno preso atto dell'impossibilità di conferire il mandato ai relatori, in considerazione della calendarizzazione dell'esame in Assemblea per il medesimo giorno.
Il 30 luglio 2026, l'Assemblea del Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge senza apportarvi modificazioni.
Il provvedimento è stato quindi trasmesso alla Camera, dove il 30 luglio 2026 ne è iniziato l'esame in sede referente presso la I Commissione (Affari costituzionali). L'esame si è concluso, senza l'approvazione proposte emendative, il 4 agosto 2026.
Per approfondimenti, si rinvia al dossier predisposto dai Servizi Studi di Camera e Senato.
Il capo I reca disposizioni urgenti in materia di giustizia.
L'articolo 1 individua una nuova disciplina concernente lo svolgimento dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense.
L'articolo 2 reca disposizioni urgenti per l'adeguamento dell'ordinamento interno a obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e per la risoluzione di procedure di infrazione, intervenendo sulla tutela della proprietà industriale, del diritto d'autore e sui tempi di pagamento delle spese di giustizia per le intercettazioni.
L'articolo 3 dispone tre proroghe in materia di giustizia. Il comma 1 differisce al 28 febbraio 2027 l'efficacia delle norme sulla composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari in materia di custodia cautelare in carcere; il comma 2 proroga al 31 dicembre 2027 il termine a decorrere dal quale le intercettazioni sono effettuate mediante le infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate; il comma 3 differisce di un ulteriore anno il termine per l'operatività del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
L'articolo 4 in deroga al limite vigente, proroga sino al 31 dicembre 2026 il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti presso il medesimo ufficio giudiziario, qualora tale termine sia scaduto in data anteriore rispetto alla predetta data. Viene, peraltro, innovato il regime di assegnazione ad altra posizione tabellare o gruppo di lavoro in assenza di richiesta di trasferimento del magistrato e in presenza di assegnazioni eccedenti una determinata soglia.
L'articolo 5 modifica il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, intervenendo sulla disciplina della magistratura onoraria con l'obiettivo di potenziare la funzionalità degli uffici del Giudice di pace e di garantirne una gestione organizzativa più flessibile ed efficiente.
L'articolo 6 interviene al fine di operare un generale riordino delle figure professionali addette all'ufficio per il processo e precisare i compiti ad esse affidati.
L'articolo 7 apporta modifiche in materia di pagamento delle somme liquidate per la riparazione del danno subito per il superamento del termine ragionevole di durata del processo, incidendo sui termini di presentazione della dichiarazione per l'ottenimento del pagamento delle predette somme, nonché sul conseguente regime decadenziale in caso di mancata trasmissione della dichiarazione entro i termini prescritti.
L'articolo 8 reca un'autorizzazione di spesa per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, diretta a proseguire e potenziare il relativo processo, ad assicurare la continuità dei servizi di connettività e ad innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi.
L'articolo 9 interviene in materia di responsabilità professionale dei notai, introducendo un limite temporale di 15 anni all'esperibilità della relativa azione decorrente dal giorno in cui è stata compiuta la prestazione.
Il capo II reca disposizioni urgenti per l'attuazione del patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.
L'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), modifica il decreto legislativo n. 142 del 2015, intervenendo, in particolare, sui documenti forniti al richiedente protezione internazionale e sulla dichiarazione di quest'ultimo in merito al proprio domicilio o residenza, resa al momento della registrazione della domanda. La lettera c), al fine di adeguare la disciplina nazionale alla direttiva (UE) 2024/1346, introduce il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico – disposto dal prefetto nei confronti del richiedente protezione internazionale anche con eventuale obbligo di segnalazione della presenza – nonché il relativo meccanismo di tutela giurisdizionale e la disciplina del rischio di fuga. La lettera d) novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015, in materia di trattenimento del richiedente protezione internazionale. Sono integrate le cause di esclusione del trattenimento, aggiungendo il divieto di trattenimento fondato sulla nazionalità o sul mero assoggettamento alla procedura del regolamento (UE) 2024/1351, e si prevede il rilascio dell'attestato nominativo al richiedente trattenuto a seguito della formalizzazione della domanda. Si ampliano le strutture utilizzabili per il trattenimento, includendo quelle nelle zone di frontiera designate ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, e si aggiornano i presupposti del trattenimento, con particolare riguardo alla domanda reiterata in fase esecutiva di allontanamento e ai criteri del rischio di fuga. Inoltre, viene esteso l'obbligo informativo agli obblighi di collaborazione ai fini dell'identificazione. Viene poi introdotto l'obbligo di motivare l'inapplicabilità delle misure alternative, trasferendo la competenza per la convalida dalla Corte d'appello al giudice competente per la convalida e rendendo il termine di proroga flessibile in relazione alla durata della procedura applicata. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 apporta modificazioni all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, disciplinante il trattenimento dello straniero durante la procedura di asilo alla frontiera. In particolare, viene adeguata la normativa nazionale alle disposizioni di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e subordinato il trattenimento anche all'inapplicabilità delle misure alternative di cui al nuovo articolo 6-quater del decreto-legislativo n. 142 del 2015. Inoltre, viene fissato in dodici settimane dalla registrazione della domanda il termine massimo del trattenimento; contestualmente, sono disciplinati gli effetti della scadenza del termine. La lettera f) introduce il nuovo articolo 6-quater del decreto legislativo n. 142 del 2015, con il quale si prevedono misure alternative al trattenimento per il richiedente protezione internazionale, per lo straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera e per il richiedente protezione internazionale sottoposto alla procedura di Dublino. La lettera g) modifica la disciplina relativa alla possibilità per i richiedenti protezione internazionale di svolgere attività lavorativa. In particolare, il termine di attesa precedentemente fissato in sessanta giorni viene esteso a novanta, decorrenti dalla formalizzazione della domanda anziché dalla sua semplice presentazione.
L'articolo 11 reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1348 che stabilisce una procedura comune per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione (Regolamento procedure). Lo stesso articolo apporta modifiche alla disciplina concernente le procedure di impugnazione in materia di riconoscimento della protezione internazionale.
L'articolo 12, al comma 1, e alle lettere da a) ad e) del comma 2, contiene norme di adeguamento interno al Regolamento (UE) 2024/1356 che disciplina gli accertamenti nei confronti dei cittadini dei paesi terzi alle frontiere esterne. Tra le altre cose, si prevede che tali accertamenti siano compiuti nei punti di crisi collocati all'interno dei luoghi assimilati alla frontiera e alle zone di transito; per procedere alla verifica dell'identità, al controllo di sicurezza e alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al fermo dello straniero della durata massima di 72 ore, da comunicare al Procuratore della Repubblica e con convalida del Giudice di pace; se gli accertamenti non sono conclusi entro il termine di 72 ore, nei confronti dello straniero è adottato il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo soltanto introdotto dal precedente articolo 10, comma 1, lettera c) (cfr. supra). Sono infine ampliati i casi che fanno sussistere il "rischio di fuga", fattispecie che rileva ai fini dell'esecuzione dell'espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera. Lo stesso articolo interviene inoltre sulla disciplina del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di convalida, proroga o riesame del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri quando non sia possibile eseguire immediatamente l'espulsione o il respingimento.
L'articolo 13 reca disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2024/1358, che ha istituito il nuovo Eurodac. Il comma 1 dispone il collegamento tra il sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali e il centro elaborazione dati del Ministero dell'interno. Il comma 2 individua, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, il punto di accesso nazionale a Eurodac. Il comma 3 demanda a decreti interministeriali l'attuazione di specifiche disposizioni del regolamento in materia di autorità competenti, modalità di accesso ai dati e sicurezza del sistema. Il comma 4 ne fissa il termine di adozione. Il comma 5 reca una clausola di coordinamento per i riferimenti, contenuti in altre norme, al previgente regolamento Eurodac.
L'articolo 14 modifica la disciplina relativa alle sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione e protezione internazionale, riconducendo a tali sezioni la competenza sulla convalida del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e su ulteriori misure restrittive, precedentemente attribuita alla Corte d'appello.
L'articolo 15 autorizza il Ministero dell'interno, per gli anni 2027 e 2028, all'assunzione a tempo determinato di 240 unità di personale con qualifica di funzionario e di 77 unità di personale con qualifica di assistente (mediante concorso pubblico o scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato) ovvero all'utilizzo di prestazioni di lavoro con contratto a termine, per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro. Siffatto personale è destinato alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, onde potenziare lo svolgimento delle procedure di frontiera.
L'articolo 16 dispone l'istituzione di un ufficio per il processo stralcio relativamente a ciascuna delle sezioni specializzate, presenti presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Tale istituzione è finalizzata a una più celere definizione dei procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 13 del 2017, a esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del comma 1, pendenti alla data dell'11 giugno 2026.
L'articolo 17 detta disposizioni transitorie. In sede di prima attuazione e fino al 31 ottobre 2026, le questure e gli uffici della polizia di frontiera sono competenti a ricevere, per tutti i richiedenti, la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione della domanda. La domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti. Al momento della registrazione della domanda, è rilasciato al richiedente il documento nominativo consistente nel permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui il richiedente sia autorizzato a rimanere nel territorio nazionale. Infine, ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente, fino alla conclusione dei procedimenti medesimi. Tuttavia il tribunale decide in composizione monocratica, in tutti i procedimenti.
Il capo III reca le disposizioni finali.
L'articolo 18 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 2, comma 5, 8, 12, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 10.
L'articolo 19 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.