Il decreto-legge n. 75 del 2023, convertito con la legge 112/2023, reca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,
Tra le principali misure del provvedimento merita richiamare:
Per approfondire si veda il dossier curato dai Servizi Studi di Camera e Senato.
Per la verifica delle quanticazioni si consulti il dossier del Servizio Bilancio dello Stato.
In tema di affari sociali il provvedimento:
dispone - con una modifica introdotta in sede referente - l'abrogazione del comma 687, art. 1, della L. di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) che prevede a tutt'oggi la permanenza della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, e pertanto senza un apposito accordo contrattuale (art. 5, comma 1-bis);
incrementa il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, destinato alla corresponsione del trattamento accessorio al personale non dirigenziale. L'aumento di risorse disposto è pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2023 e ad euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024 (art. 6);
reca - con una modifica introdotta in sede referente - una disciplina transitoria sui requisiti di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica, valevole fino al 31 dicembre 2025 (art. 6-bis);
dispone l'estinzione dal 1° luglio 2023 della società Siciliana Servizi di Emergenza SpA – SISE integralmente partecipata dall'ESACRI - Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese. Le attività, passività e giudizi pendenti, attivi e passivi, vengono conseguentemente trasferiti all'ESACRI (art. 7);
interviene sulla disciplina vigente in materia di riparto delle risorse già stanziate per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali: si prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto di riparto delle risorse, ammettendo al finanziamento tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria (art. 8);
prevede - con una modifica introdotta in sede referente - che, in ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 sia elevato a 68 anni il limite anagrafico (attualmente pari a 65 anni) per l'accesso all'elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di ASL, AO (aziende ospedaliere) ed altri enti del Servizio sanitario nazionale. Viene poi stabilito che fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della presente disposizione, non si applicano i limiti anagrafici (pari a 65 anni di età) previsti, per il direttore sanitario ed amministrativo dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (art. 8-bis);
prevede - con una modifica introdotta in sede referente - una nuova disciplina per il procedimento elettorale degli organi dell'ordine degli psicologi e specifiche modalità per l'integrazione degli organi disciplinari anche istruttori, mediante apposito decreto di natura regolamentare del Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (art. 8-ter);
autorizza - con una modifica introdotta in sede referente - la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per il 2023, 124,6 milioni per il 2024, 26,3 milioni per il 2025 e 3,2 milioni per il 2026 - di cui si prevede specifica copertura -, con la finalità di dare immediata attivazione alla procedure di affidamento per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione, oltre che alle annesse tecnologie sanitarie, dei presidi sanitari sede di DEA (dipartimenti di emergenza e accettazione) e Pronto Soccorso che fanno parte della rete del sistema di emergenza del Servizio sanitario della regione Lazio per l'accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo 2025 (art. 43, commi 4-bis e 4-ter).
Con riferimento al settore agricolo, il provvedimento in esame:
In materia di ambiente e lavori pubblici, il provvedimento in esame prevede:
disposizioni in materia di svolgimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per crisi idrica istituita dall'art. 1 del D.L. 39/2023, che dispongono, tra l'altro, la riduzione da tre a due del numero massimo di esperti o consulenti di cui si può avvalere il Dipartimento e il loro inserimento nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (articolo 1, comma 2);
l'incremento della dotazione organica dell'ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise da 42 a 81 unità (articolo 1-quater, introdotto in sede referente);
controlli a campione sulle concessioni di contributi pubblici a favore delle imprese per compensare gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione delle opere pubbliche (articolo 11);
modifiche alla disciplina del Comitato ETS principalmente finalizzate a mutare la composizione e i criteri di nomina dei componenti della Segreteria tecnica dedicata all'istruttoria per stesura degli atti deliberativi del Comitato stesso (articolo 19, comma 1), nonché modifiche alla disciplina relativa alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e alla denominazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale (articolo 19, commi 1-bis e 1-ter, introdotti in sede referente);
l'istituzione di un fondo per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'ISPRA e dell'ENEA, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, e la destinazione delle relative risorse al superamento del precariato, all'espletamento di procedure selettive, allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nonché alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo (articolo 19-ter, introdotto in sede referente);
al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto del consorzio ETIC del PNRR, l'autorizzazione per il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, per il triennio 2023-2025, ad assumere 6 unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di tre unità in servizio a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente (articolo 19-quater, introdotto in sede referente);
l'autorizzazione per il Parco nazionale delle Cinque Terre, per il triennio 2023-2025, ad assumere 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in aggiunta alla dotazione organica vigente. La dotazione organica del Parco è rideterminata in 19 unità (articolo 32-bis, introdotto in sede referente);
misure per le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dalla Fondazione "Milano-Cortina 2026" e l'iscrizione di diritto della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC (articolo 38);
l'iscrizione di diritto della società "Giubileo 2025" nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati (articolo 43, comma 4).
Il decreto-legge in esame reca alcune disposizioni, inserite nel corso dell'esame in sede referente, in materia di assunzioni presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare:
Si segnala, inoltre, in materia di sostegno agli enti locali in situazioni di difficoltà finanziaria, l'articolo 28-sexies, il quale modifica la disciplina relativa del Fondo per il sostegno dei comuni in deficit strutturale, prevedendo che, ai fini del riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2023 (2 milioni di euro per il 2023, comma 790), la capacità fiscale pro capite dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna è quella determinata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
In materia di istruzione, il provvedimento in esame:
prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (MIM), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono determinati, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal MIM per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del target PNRR M4C1-1.4 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo. Si stabilisce che l'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non debba superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti (articolo 20, commi 4 e 5);
prevede che, nella Provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti nella scuola secondaria (di primo e di secondo grado) possa avvenire anche mediante percorsi abilitanti disciplinati e istituiti dalla Giunta provinciale (articolo 20, comma 6-bis, inserito in sede referente);
interviene sulla disciplina (recata dall'art. 5, commi 11-quinquies e seguenti del decreto-legge n. 198/2022) concernente l'estensione della validità della graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017. Si interviene, in particolare, sui requisiti di ammissione al corso intensivo di formazione, con relativa prova finale - previsto dalla suddetta disciplina al fine della copertura dei posti vacanti - al quale accedono i partecipanti al predetto concorso che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e che soddisfino determinate condizioni. Vengono poi introdotte disposizioni aggiuntive concernenti la conferma definitiva in ruolo oppure l'immissione in ruolo dal 1° settembre 2024, di taluni soggetti che hanno partecipato al medesimo concorso, superando la prova scritta e la prova orale, previo superamento del periodo di formazione e prova (articolo 20, comma 6-ter, introdotto in sede di conversione);
In materia di università e alta formazione, il provvedimento in esame:
modifica la disciplina relativa all'assegnazione della parte degli incrementi del fondo per il finanziamento ordinario delle università destinati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo. Rispetto alla previgente disciplina le innovazioni normative sono le seguenti:
- si specifica il carattere annuale dell'incremento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 e destinati a tale finalità;
- si elimina il riferimento al criterio "delle specifiche attività svolte";
- si elimina altresì anche l'espressa previsione che affidava al decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università l'individuazione dei criteri di riparto delle risorse incrementali tra le singole istituzioni, nonché dei princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo;
- s'introduce il riferimento al fatto che le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale (anziché dal decreto di riparto del fondo per il finanziamento ordinario delle università);
- s'introduce anche l'espressa previsione per cui il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale (articolo 5).
In materia culturale, il provvedimento in esame:
incrementa la dotazione organica del Ministero della cultura di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del medesimo Ministero e garantire l'efficacia delle relative azioni. A tali fini si autorizza il Ministero della cultura ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite le procedure comparative per le progressioni fra le aree funzionali non dirigenziali in cui sono inquadrati i dipendenti pubblici e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Inoltre, si incrementa il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura nonché il contingente dei consiglieri chiamati a collaborare con gli Uffici di diretta collaborazione, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di Gabinetto e Stampa e comunicazione (articolo 12, modificato in sede referente);
autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest'ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Si dispone che tali investimenti sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le Parti. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale (articolo 43).
In materia sportiva, il provvedimento in esame:
modifica alcuni profili dell'attuale disciplina concernente gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. Esso elimina l'attuale vincolo per il quale il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate non possono svolgere più di tre mandati. In luogo di tale previsione, si stabilisce ora che il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, debbono essere eletti con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei voti validamente espressi. Si elimina l'attuale previsione la quale, nella rappresentanza per delega nelle assemblee delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, ove ammessa dai rispettivi statuti, limita a cinque il numero delle deleghe che possono essere rilasciate. In luogo di tale previsione, s'introduce una specifica disciplina che parametra il numero delle deleghe ammesse nelle assemblee nazionali al numero delle società con diritto al voto. S'impone ora espressamente al CONI di riferire all'autorità vigilante (attualmente il Dipartimento per lo sport) l'avvenuta nomina di un commissario ad acta qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non abbiano adeguato i propri statuti alle predette disposizioni in materia di deleghe ammesse nelle rispettive assemblee. S'introduce l'espressa previsione per cui gli enti di promozione sportiva, nonché i presidenti e i membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo. Si apportano analoghe modifiche alla disciplina sugli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche (articolo 39-bis, introdotto in sede referente).
In materia di difesa, il provvedimento
Con riguardo alle norme in materia fiscale e finanziaria, il provvedimento interviene:
prevedendo che la società Sose S.p.A. venga fusa per incorporazione nella società Sogei S.p.A. al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi prestati. La disposizione prevede inoltre delle deroghe ad alcuni termini ordinari previsti dal codice civile in materia di fusioni societarie volte a velocizzare la realizzazione dell'incorporazione. Vengono altresì introdotte norme dirette a garantire la continuità dell'attività svolta, nonché i criteri di scelta dei componenti del consiglio di amministrazione della società incorporante e si prevede l'esenzione dell'imposizione fiscale di tali operazioni. Vengono, infine, introdotte delle norme specifiche per i lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato trasferiti alla società Sogei S.p.A. (articolo 18-bis introdotto in sede referente);
estendendo fino al 2025 l'incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, originariamente disposto per il solo 2020 dal decreto-legge n. 23 del 2020 e successivamente prorogato fino al 2022 (articolo 28-quater introdotto in sede referente);
istituendo presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare che eserciti funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico (articolo 28-quinquies, introdotto in sede referente);
allungando da uno a due anni il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, per le società sportive professionistiche nonché introducendo poi una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta di società sportive professionistiche, differenziandone il trattamento tributario secondo la natura del corrispettivo (articolo 33 commi 1 e 2);
rendendo applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali (articolo 37).
In materia di giustizia, il decreto-legge prevede:
Con riferimento all'assunzione di personale non dirigenziale di diverse amministrazioni ed enti, al relativo trattamento economico e alla disciplina dei concorsi pubblici il presente decreto legge:
per la stabilizzazione del personale non dirigenziale da parte degli enti pubblici territoriali, possibile fino al 31 dicembre 2026, prevede l'applicazione di una determinata procedura (colloquio selettivo e valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta), come specificato in sede referente, assicurando comunque il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni (articolo 28, comma 1, lettera a-bis));
In materia di politiche attive, il decreto in esame:
In materia di attività ispettiva, vengono rimodulate le posizioni dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e modificata la procedura per la determinazione del riparto della dotazione organica del medesimo Ispettorato e della connessa articolazione organizzativa dell'ente. In particolare, dal 1° luglio 2023, viene elevato da 4 ad 8 il numero delle posizioni dirigenziali di livello generale, vengono ridotte da 94 a 86 le posizioni dirigenziali di livello non generale e il limite massimo della dotazione organica viene ridefinito in 7.846 unità, con una riduzione (rispetto al limite già vigente) di 4 unità, conseguente alla suddetta rimodulazione delle posizioni dirigenziali (articolo 3, commi 15 e 16).
In materia di Lavoratori socialmente utili:
si consente che le pubbliche amministrazioni assumono a tempo indeterminato, entro il 30 giugno 2026, determinati soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità in posizione di lavoratori sovrannumerari e in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, ma fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente (articolo 2, comma 1, modificato in sede referente);
Tra le ulteriori disposizioni si segnalano
In materia di sicurezza si segnalano le seguenti disposizioni:
In materia di trasporti, il provvedimento:
Alcune disposizioni del decreto intervengono sulla disciplina generale dell'organizzazione ministeriale, disponendo:
In tema di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno e e prefetture-UTG, il decreto prevede:
prevede la definitiva confluenza in un'apposita sezione ad esaurimento dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno del personale dirigenziale e non dirigenziale delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL), che è attualmente inquadrato nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'interno (articolo 25).
In materia di immigrazione, il decreto:
Con ulteriori disposizioni introdotte in sede referente, al fine di fornire sostegno alla trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche il Dipartimento per la trasformazione digitale è autorizzato a coprire posizioni dirigenziali vacanti con il conferimento di incarichi, entro il 31 dicembre 2026 e in numero non superiore alle quattro unità, in deroga ai limiti quantitativi ivi previsti, che varrebbero per la Presidenza del Consiglio (articolo 1, comma 1-bis). Inoltre si prevede che il medesimo Dipartimento possa autorizzare lo svolgimento di missioni con mezzo proprio, con corresponsione di corrispondente indennità chilometrica, da parte del personale appartenente al contingente di esperti presso il Dipartimento per attività di verifica e controllo nell'ambito degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti dal PNRR (articolo 1, comma 1-ter).