provvedimento 10 agosto 2023
Studi - Istituzioni Studi - Lavoro D.L. 75/2023 - Potenziamento delle pubbliche amministrazioni

Il decreto-legge n. 75 del 2023, convertito con la legge 112/2023, reca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

Tra le principali misure del provvedimento merita richiamare:

  • le autorizzazzioni ad assumere in diverse amministrazioni ed enti pubblici;
  • la riorganizzazione di alcune pubbliche amministrazioni, quali Lavoro, Imprese, Difesa;
  • il potenziamento del Commissario straordinario per il contrasto della peste suina africana;
  • la riorganizzazione del Centro sperimentale di cinematografia;
  • il finanziamento alla Santa Sede per investimenti sulla digitalizzazione dei cammini giubilari e per la realizzazione di un'applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma in vista del Giubileo del 2025;
  • la riconfigurazione del Centro alti studi sulla difesa in scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale;
  • l'autorizzazione del soggiorno in Italia, al di fuori del meccanismo delle quote, dei lavoratori che siano stati dipendenti di imprese aventi sede in Italia operanti al di fuori dell'Unione europea;
  • la modifica delle modalità di reclutamento del personale docente delle scuole e della disciplina e sul percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie.

Per approfondire si veda il dossier curato dai Servizi Studi di Camera e Senato.

Per la verifica delle quanticazioni si consulti il dossier del Servizio Bilancio dello Stato.

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In tema di affari sociali il provvedimento:

  • dispone - con una modifica introdotta in sede referente -  l'abrogazione del comma 687, art. 1, della L. di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) che prevede a tutt'oggi la permanenza della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, e pertanto senza un apposito accordo contrattuale (art. 5, comma 1-bis);

  • incrementa il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, destinato alla corresponsione del trattamento accessorio al personale non dirigenziale. L'aumento di risorse disposto è pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2023 e ad euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024 (art. 6);

  • reca -  con una modifica introdotta in sede referente - una disciplina transitoria sui requisiti di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica, valevole fino al 31 dicembre 2025 (art. 6-bis);

  • dispone l'estinzione dal 1° luglio 2023 della società Siciliana Servizi di Emergenza SpA – SISE integralmente partecipata dall'ESACRI - Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese. Le attività, passività e giudizi pendenti, attivi e passivi, vengono conseguentemente trasferiti all'ESACRI (art. 7);

  • interviene sulla disciplina vigente in materia di riparto delle risorse già stanziate per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali: si prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto di riparto delle risorse, ammettendo al finanziamento tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria (art. 8);

  • prevede - con una modifica introdotta in sede referente - che, in ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 sia elevato a 68 anni il limite anagrafico (attualmente pari a 65 anni) per l'accesso all'elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di ASL, AO (aziende ospedaliere) ed altri enti del Servizio sanitario nazionale. Viene poi stabilito che fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della presente disposizione, non si applicano i limiti anagrafici (pari a 65 anni di età) previsti, per il direttore sanitario ed amministrativo dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (art. 8-bis);

  • prevede - con una modifica introdotta in sede referente - una nuova disciplina per il procedimento elettorale degli organi dell'ordine degli psicologi e specifiche modalità per l'integrazione degli organi disciplinari anche istruttori, mediante apposito decreto di natura regolamentare del Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (art. 8-ter);

  • autorizza - con una modifica introdotta in sede referente - la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per il 2023, 124,6 milioni per il 2024, 26,3 milioni per il 2025 e 3,2 milioni per il 2026 - di cui si prevede specifica copertura -, con la finalità di dare immediata attivazione alla procedure di affidamento per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione, oltre che alle annesse tecnologie sanitarie, dei presidi sanitari sede di DEA (dipartimenti di emergenza e accettazione) e Pronto Soccorso che fanno parte della rete del sistema di emergenza del Servizio sanitario della regione Lazio per l'accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo 2025 (art. 43, commi 4-bis e 4-ter).

ultimo aggiornamento: 26 luglio 2023

Con riferimento al settore agricolo, il provvedimento in esame:

  • interviene, modificandolo, sull'art. 2 del decreto-legge n. 9 del 2022 prevedendo il potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per garantire l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), nonché prevedendo, con una modifica introdotta in sede referente, la nomina e l'attribuzione di specifici compiti a tre subcommissari. Inoltre, con una modifica introdotta in sede referente, viene modificato l'art. 11-bis del decreto legge 27 del 2019 assegnando risorse per 400 mila euro del Fondo nazionale per la suinicoltura per l'anno 2023 al finanziamento di interventi di sostegno delle aziende faunistiche-venatorie e agrituristiche-venatorie che hanno subito danni per la PSA nel 2022 (art. 29);
  • interviene, novellando l'art. 1, del decreto-legge 27 n. 701 del 1986 -, sulle attività svolte da Agecontrol s.p.a., società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei controlli e del contrasto alle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura. Inoltre, con una modifica introdotta in sede referente, dispone la partecipazione di AGEA alla società dedicata che gestisce, per conto di ISMEA, il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (art. 30);
  • autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO (Livestock Environment Opendata), che ha come obiettivo principale quello di racchiudere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti Per effetto delle modifiche inserite in sede referente, vengono inoltre eliminati i riferimenti normativi alle tariffe dovute dagli operatori per la gestione e l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) e viene a tali fini autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2026, per la gestione e l'aggiornamento della stessa Banca Dati (art. 31);
  •  autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024 per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli (art. 32).
ultimo aggiornamento: 26 luglio 2023

In materia di ambiente e lavori pubblici, il provvedimento in esame prevede:

  • disposizioni in materia di svolgimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per crisi idrica istituita dall'art. 1 del D.L. 39/2023, che dispongono, tra l'altro, la riduzione da tre a due del numero massimo di esperti o consulenti di cui si può avvalere il Dipartimento e il loro inserimento nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (articolo 1, comma 2);

  • l'incremento della dotazione organica dell'ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise da 42 a 81 unità (articolo 1-quaterintrodotto in sede referente);

  • controlli a campione sulle concessioni di contributi pubblici a favore delle imprese per compensare gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione delle opere pubbliche (articolo 11);

  • modifiche alla disciplina del Comitato ETS principalmente finalizzate a mutare la composizione e i criteri di nomina dei componenti della Segreteria tecnica dedicata all'istruttoria per stesura degli atti deliberativi del Comitato stesso (articolo 19, comma 1), nonché modifiche alla disciplina relativa alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e alla denominazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale (articolo 19, commi 1-bis e 1-ter, introdotti in sede referente);

  • la proroga delle nomine e  dei  contratti dei direttori degli enti parco nazionali (articolo 19-bis, introdotto in sede referente);
  • l'istituzione di un fondo per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'ISPRA e dell'ENEA, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, e la destinazione delle relative risorse al superamento del precariato, all'espletamento di procedure selettive, allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nonché alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo (articolo 19-terintrodotto in sede referente);

  • al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto del consorzio ETIC del PNRR, l'autorizzazione per il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, per il triennio 2023-2025, ad assumere 6 unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di tre unità in servizio a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente (articolo 19-quaterintrodotto in sede referente);

  • l'autorizzazione per il Parco nazionale delle Cinque Terre, per il triennio 2023-2025, ad assumere 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in aggiunta alla dotazione organica vigente. La dotazione organica del Parco è rideterminata in 19 unità  (articolo 32-bisintrodotto in sede referente);

  • misure per le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dalla Fondazione "Milano-Cortina 2026" e l'iscrizione di diritto della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC (articolo 38);

  • l'iscrizione di diritto della società "Giubileo 2025"  nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati (articolo 43, comma 4).

ultimo aggiornamento: 26 luglio 2023

Il decreto-legge in esame reca alcune disposizioni, inserite nel corso dell'esame in sede referente, in materia di assunzioni presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare:

  • L'articolo 9-bis è volto ad incrementare di 150.000 euro il limite di spesa previsto per l'anno 2023 per il conferimento di incarichi di collaborazione destinati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
  • L'articolo 22-bis, al comma 2, dà facoltà al Ministero dell'economia e delle finanze di istituire 2 posizioni dirigenziali di livello non generale, nell'ambito delle esigenze connesse agli adempimenti riferiti al PNRR. Gli incarichi sono conferiti al personale esterno all'amministrazione in deroga ai limiti percentuali ivi previsti.
  • L'articolo 28-ter, comma 3, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, 60 unità di personale dirigenziale di livello non generale. Sono previste riserve di posti, non oltre il cinquanta per cento, a favore del personale in ruolo dello stesso Ministero.

Si segnala, inoltre, in materia di sostegno agli enti locali in situazioni di difficoltà finanziaria, l'articolo 28-sexies, il quale modifica la disciplina relativa del Fondo per il sostegno dei comuni in deficit strutturale, prevedendo che, ai fini del riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2023 (2 milioni di euro per il 2023, comma 790), la capacità fiscale pro capite dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna è quella determinata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

ultimo aggiornamento: 26 luglio 2023

In materia di istruzione, il provvedimento in esame:

  • modifica la disciplina in materia di reclutamento del personale docente delle scuole. Si prevede, in particolare, l'introduzione dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi in costanza di PNRR, e successivamente a tale periodo, la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. Si modifica conseguentemente il contenuto della prova orale. Si prevede, poi, l'introduzione della possibilità di integrare le graduatorie in relazione ai posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Si dispone, inoltre, l'eliminazione della graduatoria dei "vincitori non abilitati". Si prevede, altresì, l'inserimento - tra i soggetti titolati a redigere i quesiti della prova scritta dei concorsi per docente - oltre alle università anche dei consorzi universitari e degli enti di ricerca di diritto pubblico nonché del Formez PA (articolo 20, comma 1);
  • novella l'art. 47, comma 11, del D.L. 36/2022, che nel testo vigente dispone l'integrazione con i candidati idonei di due tipologie di graduatorie: i) quelle di cui all'art. 59, comma 10, lett. d) del D.L. 73/2021, che riguarda i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, da bandirsi a regime con frequenza annuale, nel limite dei posti messi a concorso; ii) quelle di cui all'art. 59, comma 15, del D.L. 73/2021, riguardanti le procedure concorsuali straordinarie per le classi di concorso e tipologie di posto funzionali – sempre nei limiti dei posti messi a concorso – alle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il PNRR circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche (STEM). A tal fine, si opera su due versanti: a) proroga la validità delle due tipologie di graduatorie sino al loro esaurimento; b) nello stesso momento, circoscrive temporalmente (per il futuro) la portata della disposizione originaria dell'art. 47, comma 11, del D.L. 36/2022, là dove, da un lato, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le medesime graduatorie integrate sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR; dall'altro lato, precisa ulteriormente che la previsione che dispone l'integrazione delle graduatorie non si applica ai concorsi che saranno banditi successivamente alla data di entrata in vigore della novella in commento (articolo 20, comma 2);
  • interviene sulla disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie. Viene confermata l'originaria eliminazione del riferimento al fatto che, in generale o su specifiche classi di concorso, il sistema di formazione iniziale dei docenti non deve determinare una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla. Rispetto al testo iniziale, sono ora introdotte categorie aggiuntive di soggetti che accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, per i primi tre cicli. Si prevede che gli abilitati su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e gli specializzati sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell'ambito delle metodologie e delle tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento (non è più specificato che occorre conseguire 20 CFU/CFA in tale ambito). Per tali soggetti, è inoltre eliminato anche il requisito degli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Infine, essi possono ora svolgere il percorso universitario e accademico di formazione iniziale anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento del totale, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi della normativa vigente. Si introducono due ulteriori categorie di soggetti i quali conseguono l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale. Viene previsto che la prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato con 3 anni di servizio negli ultimi 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. I vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato dopo aver conseguito 24 o 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento dello stesso percorso di formazione iniziale. La prova finale del percorso universitario e accademico, per i vincitori che hanno svolto un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, nei cinque anni precedenti, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. Si stabilisce che, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Si stabilisce che i requisiti per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico sono richiesti in relazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024 anziché successivamente all'a.s. 2024/2025. Viene aumentata dal 38 al 45 per cento la possibilità di innalzare dal 30 per cento la percentuale di incarichi dirigenziali di seconda fascia attribuibili ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 6-quater del d.lgs. 165 del 2001, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascun ente di ricerca di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. n. 593 del 1993. Si prevede che al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del d.lgs. 218/2016 possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo e secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022. Vengono infine modificati alcuni profili della disciplina per il riconoscimento della parità alle scuole non statali (articolo 20, commi 3-3-quater, modificati in sede referente). 
  • prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (MIM), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono determinati, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal MIM per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del target PNRR M4C1-1.4 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo. Si stabilisce che l'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non debba superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti (articolo 20, commi 4 e 5);

  • interviene in materia di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, novellando il comma 1 e il comma 2 dell'art. 1-bis del D.L. 126 del 2019 al fine di rimodulare la percentuale di posti assegnabili, rispettivamente, mediante la procedura ordinaria e mediante la procedura straordinaria. In particolare: 1) riduce dal 50 al 30 per cento la quota di posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, da coprire mediante il concorso che il Ministero dell'istruzione e del merito, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, deve bandire entro il 2023; 2) aumenta dal 50 al 70 per cento la quota dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, da coprirsi mediante la procedura straordinaria riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali (articolo 20, comma 6);
  • prevede che, nella Provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti nella scuola secondaria (di primo e di secondo grado) possa avvenire anche mediante percorsi abilitanti disciplinati e istituiti dalla Giunta provinciale (articolo 20, comma 6-bis, inserito in sede referente);

  • interviene sulla disciplina (recata dall'art. 5, commi 11-quinquies e seguenti del decreto-legge n. 198/2022) concernente l'estensione della validità della graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017. Si interviene, in particolare, sui requisiti di ammissione al corso intensivo di formazione, con relativa prova finale - previsto dalla suddetta disciplina al fine della copertura dei posti vacanti - al quale accedono i partecipanti al predetto concorso che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e che soddisfino determinate condizioni. Vengono poi introdotte disposizioni aggiuntive concernenti la conferma definitiva in ruolo oppure l'immissione in ruolo dal 1° settembre 2024, di taluni soggetti che hanno partecipato al medesimo concorso, superando la prova scritta e la prova orale, previo superamento del periodo di formazione e prova (articolo 20, comma 6-ter, introdotto in sede di conversione);

  • in materia di formazione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno, viene stabilito che oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio prestato sul posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti (art. 20, comma 6-quater,  introdotto in sede referente);
  • introduce una serie di misure relative al fondo di funzionamento amministrativo-didattico della Scuola europea di Brindisi e alle spese per la retribuzione del personale docente e amministrativo (articolo 20, comma 6-quinquies, introdotto in sede referente);
  • incrementa di 2 posizioni dirigenziali di livello generale e di 8 posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale la vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM). Il medesimo dicastero è autorizzato, poi, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021. Si prevede, inoltre, l'incremento del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito di 6 milioni di euro per il 2023, di 7,5 milioni di euro per il 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti nuovi commi. In particolare, si prevede che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possano attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico. Viene quindi istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con la consistenza di 50 milioni di euro per il 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali. Si è inoltre previsto che il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti e che nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore di famiglie e studenti, e di alimentare la predetta Piattaforma, il dicastero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad acquisire dall'INPS i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'ISEE delle famiglie con studenti iscritti presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggior numero di famiglie bisognose. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali inclusi nella Piattaforma di cui sopra, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso. Si introduce, poi, la previa intesa, in sede di Conferenza unificata, per l'emanazione del decreto ministeriale concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse per la riqualificazione dell'edilizia scolastica previste dalla legge di bilancio 2023. Si prorogano, inoltre, per gli anni 2023 e 2024, specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, destinando, a tal fine, 500.000 euro per ciascuno dei predetti anni. Si prevede, infine, che talune risorse previste per le attività formative dei docenti siano utilizzabili anche per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (articolo 21, modificato in sede referente).

In materia di università e alta formazione, il provvedimento in esame:

  • modifica la disciplina relativa all'assegnazione della parte degli incrementi del fondo per il finanziamento ordinario delle università destinati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo. Rispetto alla previgente disciplina le innovazioni normative sono le seguenti:

    - si specifica il carattere annuale dell'incremento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 e destinati a tale finalità;

    - si elimina il riferimento al criterio "delle specifiche attività svolte";

    - si elimina altresì anche l'espressa previsione che affidava al decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università l'individuazione dei criteri di riparto delle risorse incrementali tra le singole istituzioni, nonché dei princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo;

    - s'introduce il riferimento al fatto che le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale (anziché dal decreto di riparto del fondo per il finanziamento ordinario delle università);

    - s'introduce anche l'espressa previsione per cui il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale (articolo 5).

  • incrementa di € 3.060.000, a decorrere dal 2023, il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali AFAM. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a suo tempo disposta, e oggetto di varie rideterminazioni legislative, nelle more del processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati. A decorrere dal 1° gennaio 2023, si destinano al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste risorse pari a € 400.000, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa sopra indicata, come risultante a seguito dell'ultima rideterminazione disposta nel 2017, in quanto detto istituto, come si evince dalla relazione illustrativa, non ha presentato istanza di statizzazione. Viene inoltre destinata una quota pari ad € 3.020.790 alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle istituzioni AFAM statali per il 2022 e il 2023, nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle istituzioni AFAM statali, e stanziate nel 2023. Analogamente, a decorrere dall'anno 2024, le predette risorse relative al funzionamento ordinario delle istituzioni AFAM statali sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle istituzioni AFAM statali (articolo 5-bis, introdotto in sede referente).

In materia culturale, il provvedimento in esame:

  • novella l'art. 41, comma 6, del Codice dei beni culturali, aggiungendo l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza – con riguardo alla documentazione connessa all'esercizio delle funzioni attribuite volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cybernetico – al novero dei soggetti cui non si applicano gli obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali (articolo 1, comma 4-bis, introdotto in sede referente);
  • incrementa la dotazione organica del Ministero della cultura di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del medesimo Ministero e garantire l'efficacia delle relative azioni. A tali fini si autorizza il Ministero della cultura ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite le procedure comparative per le progressioni fra le aree funzionali non dirigenziali in cui sono inquadrati i dipendenti pubblici e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Inoltre, si incrementa il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura nonché il contingente dei consiglieri chiamati a collaborare con gli Uffici di diretta collaborazione, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di Gabinetto e Stampa e comunicazione (articolo 12, modificato in sede referente);

  • modifica la disciplina della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. In particolare, si espunge il direttore generale dall'elenco degli organi della Fondazione e si aumentano da 4 a 6 i componenti del consiglio di amministrazione (oltre al presidente). Si modificano, inoltre, la composizione e le modalità di nomina dei componenti del comitato scientifico (articolo 12-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente);
  • autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest'ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Si dispone che tali investimenti sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le Parti. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale (articolo 43).

In materia sportiva, il provvedimento in esame:

  • modifica alcuni profili dell'attuale disciplina concernente gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. Esso elimina l'attuale vincolo per il quale il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate non possono svolgere più di tre mandati. In luogo di tale previsione, si stabilisce ora che il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, debbono essere eletti con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei voti validamente espressi. Si elimina l'attuale previsione la quale, nella rappresentanza per delega nelle assemblee delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, ove ammessa dai rispettivi statuti, limita a cinque il numero delle deleghe che possono essere rilasciate. In luogo di tale previsione, s'introduce una specifica disciplina che parametra il numero delle deleghe ammesse nelle assemblee nazionali al numero delle società con diritto al voto. S'impone ora espressamente al CONI di riferire all'autorità vigilante (attualmente il Dipartimento per lo sport) l'avvenuta nomina di un commissario ad acta qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non abbiano adeguato i propri statuti alle predette disposizioni in materia di deleghe ammesse nelle rispettive assemblee. S'introduce l'espressa previsione per cui gli enti di promozione sportiva, nonché i presidenti e i membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo. Si apportano analoghe modifiche alla disciplina sugli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche (articolo 39-bis, introdotto in sede referente).

ultimo aggiornamento: 26 luglio 2023

In materia di difesa, il provvedimento

  • dispone una riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa basata sulla separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale. Al Direttore nazionale degli armamenti, posto a capo della Direzione nazionale degli armamenti, sono devolute le attribuzioni connesse a innovazione e ricerca tecnologica, alla politica industriale nazionale e internazionale di settore e al procurement degli armamenti, oltre ad altre attribuzioni finora poste in capo al Segretario generale, a cui restano le funzioni di coordinamento dell'azione amministrativa, istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordinamento e vigilanza degli uffici e delle attività del Ministero (articolo 4);
  • interviene sulla disciplina relativa al Centro alti studi per la difesa (CASD) che, fra l'altro, viene riconfigurato quale Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza (comma 1 dell'articolo 4-bis, introdotto in sede referente);
  • prevede che, con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione, vengano adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente (comma 2 dell'articolo 4-bisintrodotto in sede referente).
  • disciplina l'erogazione, da parte del Ministero della difesa, di corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne (articolo 4-ter, introdotto in sede referente).

ultimo aggiornamento: 26 luglio 2023

Con riguardo alle norme in materia fiscale e finanziaria, il provvedimento interviene:

  • attribuendo alla Scuola nazionale della pubblica amministrazione (SNA) il compito di provvedere alla formazione superiore, alla specializzazione ed al continuo aggiornamento professionale nelle materie della fiscalità, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, della Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia delle entrate riscossione nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni e prevedendo che spetti prioritariamente alla Scuola nazionale la formazione continua e l'aggiornamento dei magistrati tributari (articolo 1-ter introdotto in sede referente);
  • prevedendo che la società Sose S.p.A. venga fusa per incorporazione nella società Sogei S.p.A. al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi prestati. La disposizione prevede inoltre delle deroghe ad alcuni termini ordinari previsti dal codice civile in materia di fusioni societarie volte a velocizzare la realizzazione dell'incorporazione. Vengono altresì introdotte norme dirette a garantire la continuità dell'attività svolta, nonché i criteri di scelta dei componenti del consiglio di amministrazione della società incorporante e si prevede l'esenzione dell'imposizione fiscale di tali operazioni. Vengono, infine, introdotte delle norme specifiche per i lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato trasferiti alla società Sogei S.p.A. (articolo 18-bis introdotto in sede referente);

  • estendendo fino al 2025 l'incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, originariamente disposto per il solo 2020 dal decreto-legge n. 23 del 2020 e successivamente prorogato fino al 2022 (articolo 28-quater introdotto in sede referente);

  • istituendo presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare che eserciti funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico (articolo 28-quinquies, introdotto in sede referente);

  • allungando da uno a due anni il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, per le società sportive professionistiche nonché introducendo poi una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta di società sportive professionistiche, differenziandone il trattamento tributario secondo la natura del corrispettivo (articolo 33 commi 1 e 2);

  • stabilendo, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, che le società sportive professionistiche siano sottoposte a controlli (con i conseguenti provvedimenti) secondo modalità e principi approvati dal CONI (articolo 36);
  • esentando da IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese da organismi senza fine di lucro - compresi gli enti sportivi dilettantistici - nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica (articolo 36-bis introdotto in sede referente);
  • rendendo applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali (articolo 37).

ultimo aggiornamento: 26 luglio 2023

In materia di giustizia, il decreto-legge prevede:

  • l'esclusione dell'applicazione delle norme contenute nel D. Lgs. n. 165/2001 (T.U. pubblico impiego), diverse dai principi ivi previsti, agli ordini e collegi professionali, nonché ai relativi organismi nazionali, in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non disponga diversamente  (art.12-ter);
  • l'assunzione di personale e l'istituzione di un posto di livello dirigenziale generale presso il Ministero della giustizia, al fine di rafforzare le competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa (art. 13);
  • l'aumento di 1.947 unità di personale della dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria e l'adeguamento delle relative tabelle con D.P.C.M. (art. 13-bis);
  • la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e l'incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario (art. 14);
  • la disciplina del regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari e l'assimilazione dei compensi dai medesimi percepiti ai redditi da lavoro dipendente (art. 15-bis);
  • la specificazione che il trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura è costituito da una indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente, e una in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale (art. 16);
  • l'interpretazione autentica di una norma riguardante il rispetto del principio di parità di genere nell'ambito dell'elezione del Consiglio nazionale forense (art. 16-bis);
  • il differimento dal 30 giugno 2023 al 15 gennaio 2024 del termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 150/2022 (cd. "riforma Cartabia" del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale (art. 17);
  • la rimodulazione del piano di assunzione di 576 magistrati tributari, che avverrà in tre scaglioni (2024, 2026 e 2029), e la modifica di alcune norme del d.lgs. n. 545 del 1992 relative alle procedure e alle prove concorsuali, alla composizione della commissione di esame e alla nomina dei magistrati che hanno superato il concorso per magistrato tributario (art. 18);
  • l'incremento della dotazione organica dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di ulteriori n. 100 unità di personale non dirigente, attraverso procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni (art. 27);
  • l'ampliamento da 24 mesi a 5 anni del termine per la presentazione della domanda di elargizione in favore delle vittime di richieste estorsive, di cui alla L. 44/1999 (art. 27-bis);
  • l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate per far sì che le penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché per favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione (art. 34);
  • la cessazione del trattamento delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati dilettantistici attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica (art. 35).

ultimo aggiornamento: 26 luglio 2023

Con riferimento all'assunzione di personale non dirigenziale di diverse amministrazioni ed enti, al relativo trattamento economico e alla disciplina dei concorsi pubblici il presente decreto legge:

  • dispone, come stabilito in sede referente, l'armonizzazione, dal 2023, dei trattamenti economici accessori del personale delle aree dell'Agenzia italiana per la gioventù con quelli del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 1, commi 5-ter e 5-quater);
  • come disposto in sede referente, autorizza il Ministero del lavoro allo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli e prove scritta e orale per il reclutamento di personale appartenente all'area dei funzionari, anche al fine del reclutamento di specifiche professionalità con competenza in materia, tra l'altro, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, di analisi delle politiche del lavoro, nonché allo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche o allo scorrimento di graduatorie vigenti per l'assunzione di sei dirigenti di seconda fascia (articolo 3, commi 6-bis e 6-ter);
  • dispone, come previsto in sede referente, che il fondo destinato alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree dei Ministeri sia destinato anche ad armonizzare i medesimi trattamenti del personale dell'Anpal e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro dall'anno 2023 (articolo 3, comma 16-bis);
  • specifica che le assunzioni da parte delle amministrazioni comunali della Calabria dei tirocinanti già utilizzati dalle medesime amministrazioni e rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga debbano avvenire previo espletamento di procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente (e non attraverso prova selettiva come previsto in precedenza), con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti (articolo 28, comma 1, lettera a));
  • per la stabilizzazione del personale non dirigenziale da parte degli enti pubblici territoriali, possibile fino al 31 dicembre 2026, prevede l'applicazione di una determinata procedura (colloquio selettivo e valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta), come specificato in sede referente, assicurando comunque il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni (articolo 28, comma 1, lettera a-bis));

  • specifica che le procedure per il reclutamento a tempo determinato di giovani laureati (con apprendistato) o di studenti di età inferiore a 24 anni (attraverso convenzioni e con contratto di formazione e lavoro), previsto dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2026, si svolgono nel rispetto di quanto previsto dal TU sul pubblico impiego in materia di reclutamento del personale. Con riferimento a tali ultime assunzioni in sede referente è stato disposto che i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possano procedervi nel limite del 20 per cento delle rispettive facoltà assunzionali (in luogo del 10 per cento previsto per le altre amministrazioni pubbliche), la non applicazione delle procedure di mobilità e l'applicazione di quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori posti dalla normativa vigente per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito al 2018, del fondo per la contrattazione integrativa  (articolo 28, comma 1, lettera b));
  • prevede, nell'ambito dei concorsi pubblici banditi da parte dei comuni per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo (articolo 28, comma 1-bis);
  • eleva, come disposto in sede referente, da 15.000 a 25.000 abitanti la soglia demografica, entro la quale è riconosciuta ai comuni la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza (articolo 28, comma 1-ter);
  • prevede, come disposto in sede referente, che le P.A., al fine di provvedere alle assunzioni volte al raggiungimento della dotazione organica di taluni soggetti definita dal presente decreto (INL, Ministeri della cultura, della giustizia, dell'istruzione e del merito e dell'interno), possano stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità (articolo 28-bis);
  • specifica, come disposto in sede referente, che la previsione in base alla quale sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso (come specificato in sede referente) e l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria entro tali limiti (di cui all'art. 1-bis del  D.L. 44/2023) si applica ai concorsi pubblici banditi successivamente al 22 giugno 2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto). Il suddetto limite relativo agli idonei non si applica ai concorsi banditi per il reclutamento di personale sanitario e socio sanitario, educativo, scolastico, dei ricercatori, nonché di personale in regime di diritto pubblico, ai concorsi banditi dagli enti territoriali e locali e da enti e agenzia da questi controllati o partecipati che prevedono un numero di posti messi a concorso non superiore a 20 unità, per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato (articolo 28-ter comma 1, lettera c) e comma 2);
  • prevede, come disposto in sede referente, che l'esperienza maturata all'estero che, in base alla normativa vigente, costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica, sia adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti con l'esperienza maturata durante il servizio prestato temporaneamente all'estero (articolo 28-ter, comma 1, lettera b));
  • la possibilità per determinati comuni (identificati in sede referente in Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto) di assumere a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026, personale per la realizzazione dei XXV Giochi olimpici anche con procedure selettive semplificate con solo la valutazione dei titoli e un colloquio (articolo 39).

In materia di politiche attive, il decreto in esame:

  • dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, vengono trasferite al medesimo Ministero le funzioni esercitate dall'ANPAL, le relative risorse strumentali, finanziarie ed umane – ad eccezione del personale del comparto ricerca che viene trasferito all'INAPP -, nonché la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data l'ANPAL viene soppressa e la società ANPAL Servizi S.p.a. torna ad assumere la denominazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.. Anche a seguito del suddetto trasferimento di funzioni, viene altresì modificata la disciplina relativa all'articolazione in dipartimenti e alle aree funzionali di competenza del Ministero. In sede referente è stato disposto che il personale di ricerca trasferito ad INAPP, al quale è applicato il CCNL degli Enti pubblici di ricerca, può chiedere il trasferimento presso altro ente di ricerca tra quelli elencati dalla normativa vigente, ai sensi di quanto previsto dal Testo unico sul pubblico impiego in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (articolo 3, commi da 1 a 14);
  • al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, autorizza la regione Calabria a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria (anno 2015-2016), sottoscritto il 7 dicembre 2016. A tal fine, è assegnato alla medesima regione un contributo di 5 milioni di euro per il 2023 (articolo 2, commi 2-bis e 2-ter).

In materia di attività ispettiva, vengono rimodulate le posizioni dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e modificata la procedura per la determinazione del riparto della dotazione organica del medesimo Ispettorato e della connessa articolazione organizzativa dell'ente. In particolare, dal 1° luglio 2023, viene elevato da 4 ad 8 il numero delle posizioni dirigenziali di livello generale, vengono ridotte da 94 a 86 le posizioni dirigenziali di livello non generale  e il limite massimo della dotazione organica viene ridefinito in 7.846 unità, con una riduzione (rispetto al limite già vigente) di 4 unità, conseguente alla suddetta rimodulazione delle posizioni dirigenziali (articolo 3, commi 15 e 16).

In materia di Lavoratori socialmente utili:

  • si consente che le pubbliche amministrazioni assumono a tempo indeterminato, entro il 30 giugno 2026, determinati soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità in posizione di lavoratori sovrannumerari e in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, ma fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente (articolo 2, comma 1, modificato in sede referente);

  • viene differito dal 30 giugno 2023 al 30 dicembre 2023 il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assuntida parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in posizione di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente (articolo 2, comma 2-quater).

Tra le ulteriori disposizioni si segnalano

  • la previsione, introdotta in sede referente, che al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali non si applicano i divieti previsti in materia di attribuzione di incarichi a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza (articolo 28, comma 1, lettera b-bis));
  • la previsione che l'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza) sostituisca il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia" nei compiti di analisi, ricerche, studi e valutazioni concernenti investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eroga quindi direttamente all'Assoprevidenza, entro il 31 marzo di ciascun anno (30 giugno per il solo anno 2023), le risorse previste per lo svolgimento dei suoi compiti, al fine di accrescere la capacità amministrativa nei processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare (articolo 3-bis);
  • il rifinanziamento del Fondo per l'esonero dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, pari a 2.740.000 euro nel 2024, a 880.000 euro nel 2025, a 490.000 euro nel 2026 e a 100.000 euro nel 2027 (articolo 33, commi 3 e 4);
  • le disposizioni che prevedono l'abolizione del vincolo sportivo dal 1° luglio 2023 (salvo determinate eccezioni) non si applicano, a decorrere dalla stessa data, agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, per i quali le FSN e le DSA possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni (articolo 41);
  • la possibilità di concedere ulteriori 40 settimane di CIGS fruibili fino al 31 dicembre 2023 per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati (articolo 42).
ultimo aggiornamento: 26 luglio 2023

In materia di sicurezza si segnalano le seguenti disposizioni:

  • l'interpretazione autentica dell'articolo 42, comma 5, della legge n. 124 del 2007, che disciplina il meccanismo della declassificazione automatica. Si prevede che, in caso di apposizione della classifica di segretezza di "riservato", la disposizione in questione vada interpretata nel senso di ritenere cessato ogni vincolo di classifica una volta che siano decorsi cinque anni dalla data della relativa apposizione (art. 1, comma 4);
  • l'istituzione di un nuovo Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (art. 23);
  • l'istituzione presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di  due uffici di livello dirigenziale generale, preposti, rispettivamente, all'attività ispettiva e agli affari legali (assegnato ad un prefetto) ed alla sicurezza sul lavoro nonché salute fisica del personale (assegnato ad un dirigente generale del Corpo) (art. 26, commi 1-3)
  • la riduzione – a cinque settimane - della durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto dei vigili del fuoco nonché dei corsi di formazione per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra (art. 26, commi 4 e 5).
  • l'introduzione di due distinte previsioni, concernenti il personale proveniente da società a controllo pubblico in avvalimento presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Tale personale viene ad essere ricompreso nella riserva di posti, tra quelli messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale. E si prevede che per esso non applichi il vigente termine del 31 dicembre 2023, ai fini dell'inquadramento in ruolo (art. 28, comma 2).
ultimo aggiornamento: 26 luglio 2023

In materia di trasporti, il provvedimento:

  • consente di aggiungere alla dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una nuova posizione di dirigente generale, per il rafforzamento dell'operatività e dell'organizzazione. stanziando le relative risorse (articolo 9, comma 1);
  • istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada, definendone le attività e la composizione (articolo 9, commi da 1-bis a 1-sexies);
  • reca disposizioni  in ordine al pagamento delle indennità, fino al 31 dicembre 2026, per i componenti del Comitato speciale e del Consiglio superiore dei lavori pubblici (articolo 9, comma 1-septies);
  • permette al personale trasferito all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) e già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento di attività di verifica e di autorizzazione, di essere inquadrato nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, della medesima Agenzia (articolo 10);
  • integra la composizione del tavolo tecnico incaricato della mappatura delle concessioni demaniali, aggiungendovi il Ministro per lo sport e i giovani (articolo 40).
ultimo aggiornamento: 26 luglio 2023

Alcune disposizioni del decreto intervengono sulla disciplina generale dell'organizzazione ministeriale, disponendo:

  • la proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 del termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988, che invece prevede regolamenti governativi di delegificazione. Il termine del 30 giugno 2023 resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 1, comma 5). Con una disposizione introdotta in sede referente, originariamente contenuta nel decreto-legge n. 79 del 2023 (art. 2) e conseguentemente abrogata, qualificata come di interpretazione autentica, si sancisce l'applicabilità del termine di emanazione del 30 giugno 2023, anziché di quello (originariamente previsto) del 21 giugno 2023 per l'emanazione di alcuni decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti per la riorganizzazione di alcune strutture della medesima Presidenza e alla quale può seguire la decadenza dalla titolarità degli incarichi dirigenziali interessati (articolo 1-bis); al Ministero delle imprese si passa dal modello delle direzioni generali a quello per dipartimenti (articolo 3-bis);  
  • l'inclusione, con una disposizione introdotta in sede referente, nel trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo (art. 1, comma 5-bis).

In tema di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno e e prefetture-UTG, il decreto prevede: 

  • la possibilità, fino al 31 dicembre 2027, di conferire di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, previsti nella dotazione organica del Ministero dell'interno, a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, in deroga al limite percentuale stabilito all'articolo 19, comma 4, D.Lgs. 165/2001 e, comunque, nel limite massimo di due ulteriori unità (articolo 22);
  • la possibilità di conferire, entro il 31 dicembre 2026, al massimo 6 incarichi di livello dirigenziale non generale, a personale esterno, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001 , in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La disposizione è finalizzata, come espressamente indicato, anche all'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR (articolo 22-bis, comma 1);
  • che una quota pari al 30 per cento delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, resesi disponibili al termine di ogni esercizio sia destinata al Ministero dell'interno per rafforzare la funzionalità delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Si autorizza inoltre il Ministero ad assumere, a decorrere dal 1° settembre 2023, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale e, comunque, non superiore al 31 agosto 2024, 30 unità di personale non dirigenziale – nonché a ricorrere allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, banditi da altre amministrazioni, per la medesima area professionale – da destinare alle Prefetture-UTG delle province interessate dallo stato di emergenza per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, nonché si autorizza la spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le medesime Prefetture (articolo 24, co-1-4 e 6);
  • prevede la definitiva confluenza in un'apposita sezione ad esaurimento dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno del personale dirigenziale e non dirigenziale delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL), che è attualmente inquadrato nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'interno (articolo 25).

     

In materia di immigrazione, il decreto: 

  • prevede che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero di un Paese terzo per motivi di studio possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori del sistema delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato definite con il decreto flussi annuale (articolo 24, co. 5);
  • autorizza, con una norma introdotta in sede referente, il soggiorno in Italia, al di fuori del meccanismo delle quote, dei lavoratori che siano stati dipendenti per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea. Questi lavoratori dovranno essere impiegati nelle sedi delle medesime imprese o società presenti nel territorio italiano (articolo 24, co. 5-bis).

Con ulteriori disposizioni introdotte in sede referente, al fine di fornire sostegno alla trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche il Dipartimento per la trasformazione digitale è autorizzato a coprire posizioni dirigenziali vacanti con il conferimento di incarichi, entro il 31 dicembre 2026 e in numero non superiore alle quattro unità, in deroga ai limiti quantitativi ivi previsti, che varrebbero per la Presidenza del Consiglio (articolo 1, comma 1-bis). Inoltre si prevede che il medesimo Dipartimento possa autorizzare lo svolgimento di missioni con mezzo proprio, con corresponsione di corrispondente indennità chilometrica, da parte del personale appartenente al contingente di esperti presso il Dipartimento per attività di verifica e controllo nell'ambito degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti dal PNRR (articolo 1, comma 1-ter).

ultimo aggiornamento: 26 luglio 2023
 
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