provvedimento 19 giugno 2026

Il decreto-legge n. 66/2026 (A.C. 2920-A) reca "Disposizioni urgenti per il Piano Casa".

Nella seduta del 18 giugno 2026 l'VIII Commissione ha concluso l'esame in sede referente deliberando di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul decreto-legge in esame.

Il provvedimento, modificato in sede referente, si compone ora di 18 articoli (a fronte dei 12 del testo iniziale),

Per approfondimenti si rinvia al dossier.

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L'articolo 1, modificato durante l'esame in sede referente, individua le misure che compongono il Piano casa di cui al presente decreto (consistenti precipuamente nella realizzazione e nella valorizzazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata volti a incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili) e ne precisa le finalità principali, che sono quelle di fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie e dei genitori separati, nonché di realizzare modelli di coabitazione.

L'articolo 2, modificato in sede referente, reca disposizioni finalizzate alla realizzazione di un Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e sociale (ERS).

Di tale programma sono individuate le finalità (comma 1), i soggetti coinvolti e le procedure da seguire per l'implementazione del Programma (commi 2 e 3). Per le citate finalità, si autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ad erogare contributi a favore dei soggetti attuatori, attraverso la stipulazione di apposita convenzione con il soggetto gestore (Invitalia S.p.A.). Sono inoltre disciplinati i contenuti della convenzione, stabilendo, in particolare, che la stessa definisce i criteri e le modalità di selezione, da parte di Invitalia S.p.A., mediante uno o più avvisi pubblici adottati di concerto con il MIT, delle offerte presentate dai soggetti attuatori.

Le risorse destinate al Programma sono costituite: da un'autorizzazione di spesa complessiva di 970 milioni di euro per il periodo 2026-2030, coperta mediante il corrispondente azzeramento delle autorizzazioni di spesa destinate al c.d. Piano casa Italia (co. 4); da una quota delle risorse del Fondo sociale per il clima dell'UE (co. 5); da una quota delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 per l'erogazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, nel limite di spesa complessivo di 4,8 miliardi di euro per il periodo 2027-2034 (co. 6).

Agli interventi realizzati dai soggetti attuatori ai sensi del presente articolo si applica il Codice dei contratti pubblici e alle relative procedure di affidamento possono partecipare anche i soggetti proponenti programmi di edilizia integrata, per la parte di edilizia convenzionata (comma 7).

L'articolo 3, modificato in sede referente, prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale previsto dall'articolo 2 (comma 1), ne disciplina i poteri (comma 2),  dispone e regola una procedura straordinaria di ricognizione degli immobili da destinare a progetti di edilizia sociale (comma 3), reca le norme e i principi che regolano l'attuazione degli interventi (commi 4-6), istituisce e disciplina la struttura di supporto al Commissario (comma 7), prevede che, per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario si avvale della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ed individua gli altri enti di cui il Commissario può avvalersi (comma 8), provvede alla dotazione finanziaria da riconoscere al Commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni (comma 9), ed istituisce e disciplina la Cabina di monitoraggio degli interventi previsti (comma 10).

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Fondo rotativo di garanzia destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica (ERP) nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Tale fondo ha una dotazione iniziale pari a 22 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni per il 2027 ed è alimentato con quota parte dei canoni di locazione versati dai conduttori degli alloggi di ERP. La disciplina attuativa del fondo istituendo è demandata a un apposito decreto interministeriale. Alla copertura degli oneri connessi alla citata dotazione iniziale si provvede mediante corrispondente azzeramento delle risorse del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (istituito dal D.L. 102/2013).

L'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, include tra le categorie prioritarie esclusivamente ammesse all'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa: le persone con disabilità permanente e il componente di un nucleo familiare in cui conviva da almeno 2 anni un familiare, che sia figlio o figlia ovvero fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente. Per tali soggetti la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura del 50 per cento della quota capitale che resta ancora dovuto sui finanziamenti erogati ovvero nella misura dell'80 per cento della quota capitale nel caso in cui i soggetti richiedenti abbiano un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Le risorse del Fondo sono incrementate di 6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro per l'anno 2027.

L'articolo 4-ter dispone un rifinanziamento del Fondo per gli alloggi degli studenti universitari fuori sede, istituito dalla legge di bilancio per il 2021, nell'ordine di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026.

L'articolo 5, modificato in sede referente, prevede l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, di un decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, volto a stabilire le procedure con cui i comuni, gli enti pubblici anche territoriali, nonché le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e sociale comunque denominati, possono alienare gli immobili di proprietà facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. La disposizione riconosce il diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione. Si prevede, infine, che alla destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni di cui al presente articolo, da individuare in coerenza con il percorso della spesa netta di cui al Regolamento (UE) 2024/1263 e fermo il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, si provvede con specifico provvedimento da adottare, nel caso di proventi di competenza degli enti territoriali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 6, allo scopo di concorrere alla realizzazione degli interventi del programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, prevede la possibilità di destinare le risorse relative ai progetti di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, ivi compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione, senza consumo di suolo, ovvero di acquisto e trasformazione immobiliare di edifici o complessi di edifici di proprietà unitaria composti da almeno 25 unità immobiliari, a progetti di edilizia sociale per la concessione dell'abitazione principale degli assegnatari in locazione di lunga durata, con facoltà di riscatto progressiva. La norma assoggetta le unità immobiliari ad apposito atto d'obbligo da trascriversi a favore del Comune in cui gli edifici sono ubicati, il quale reca l'impegno a mantenerne la destinazione a locazione di lunga durata. Gli immobili oggetto della disciplina del presente articolo devono rispondere a standard di elevata sostenibilità ambientale ed efficienza energetica e tecnologica.

L'articolo 7,  modificato in sede referenteal fine di contrastare il disagio abitativo, autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri a sottoscrivere nell'anno 2026 quote per un importo pari a 100 milioni di euro del Fondo Housing Coesione istituito, ai sensi del comma 1, come modificato in sede referente, dalla società INVIMIT SGR S.p.A., con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, che vengono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire al Dipartimento per le politiche di coesione la successiva sottoscrizione delle quote del fondo. Il comma 2 prevede la possibilità di incrementare la dotazione del fondo mediante la sottoscrizione di ulteriori quote da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, utilizzando le risorse di cofinanziamento nazionale del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee.

Possono altresì partecipare al fondo, sottoscrivendone delle quote, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le amministrazioni centrali che gestiscono programmi finanziati con le risorse europee delle politiche di coesione, che prevedono interventi per favorire l'edilizia abitativa sostenibile e a prezzi accessibili (comma 3-5). In caso di sottoscrizione di quote del fondo anche da parte di regioni e province autonome, all'interno del fondo devono essere creati degli appositi comparti aventi lo scopo di garantire una separazione contabile adeguata (comma 6).

Il comma 7, modificato in sede referente, disciplina la destinazione dei proventi ottenuti dalla vendita delle quote sottoscritte dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che vengono versati ad un capitolo speciale del bilancio dello Stato e riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; quelli ottenuti dalla vendita delle quote sottoscritte da regioni e province autonome con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono destinati principalmente a ridurre anticipatamente i rispettivi debiti (comma 7). Si prevede infine che il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione presenti ogni anno una relazione al Parlamento sull'applicazione delle norme contenute nell'articolo in esame (comma 8).

L'articolo 8, modificato in sede referente, reca disposizioni di semplificazione e coordinamento applicabili agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione previsti dal Capo I (comma 1). Si prevede che ai fini dell'approvazione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990 (comma 2). Viene stabilito che al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalità previste dall'articolo 1, si applica la disciplina semplificata prevista dall'art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001 per le singole unità immobiliari, in base alla quale il mutamento di destinazione d'uso fra categorie funzionali diverse, con o senza opere, è in linea generale sempre consentito, fatta salva la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di prevedere specifiche condizioni, e prevedendosi in ogni caso un vincolo trentennale di destinazione d'uso da trascrivere nei registri immobiliari entro trenta giorni dal completamento dell'intervento (comma 3, modificato in sede referente). Si stabilisce che l'approvazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale inseriti in programmi di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, comunque denominati, comporta la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di legge (comma 4). Sono, infine, dettate disposizioni in materia di adeguamento della legislazione regionale (comma 5, modificato in sede referente), di modifica e abrogazione di disposizioni delle leggi di bilancio 2024, 2025 e 2026 concernenti il Piano casa Italia (commi 6, 7 e 8) e di requisiti dimensionali dei progetti relativi agli alloggi di edilizia residenziale sociale (comma 9).

L'articolo 9, modificato in sede referente, disciplina i programmi infrastrutturali di edilizia integrata con diversi obiettivi tra i quali  consentire il conseguimento della casa di abitazione principale a soggetti che per via delle condizioni economico-patrimoniali, non possono accedere a programmi di edilizia residenziale pubblica, ma per i quali l'accesso al libero mercato rappresenterebbe comunque un onere economicamente non sostenibile; nonché consentire la soddisfazione delle esigenze abitative di studenti universitari e lavoratori fuori sede. Si individuano le condizioni di realizzazione di tali programmi nel rispetto dei valori ambientali e della rigenerazione urbana.

L'articolo 9-bis, introdotto in sede referente, introduce una disciplina specifica per gli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri, creando una nuova categoria di alloggi destinata a esigenze temporanee: gli alloggi di servizio per esigenze temporanee, denominati ASET.

L'articolo 9-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente, modifica la disciplina dell'operatività della società Invimit sgr, al di fine di consentire la partecipazione dei fondi d'investimento da essa istituiti anche in fondi d'investimenti immobiliari promossi o partecipati da società partecipate in misura maggioritaria, in luogo di "interamente partecipate", da enti territoriali e da altri enti pubblici.

L'articolo 10 contiene le disposizioni procedimentali applicabili alla disciplina dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata, valorizzando meccanismi di semplificazione procedimentale quali il ricorso alla conferenza dei servizi semplificata, alla autorizzazione unica, alla dichiarazione di pubblica utilità implicita. Si prevedono facilitazioni economiche quali lo scomputo dei costi di eventuali bonifiche ambientali dagli oneri di urbanizzazione e la riduzione dei costi notarili.

L'articolo 11 dispone (al comma 1) che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono dettate le disposizioni occorrenti per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica di cui al capo II e per attuare le disposizioni del decreto in esame, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, contenimento del consumo di suolo, miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, riqualificazione delle aree urbane degradate ed efficienza energetica e tecnologica e tenendo conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali. Si prevede, poi, che L'INPS può destinare i beni immobili non strumentali di sua proprietà anche alla stipula di nuovi contratti di locazione ad uso abitativo e ad uso diverso da quello abitativo (comma 2). Viene altresì stabilito che gli enti territoriali possono decidere di conferire o apportare immobili non destinati a finalità istituzionali seguendo procedure e modalità già stabilite dalla normativa vigente (comma 3). Si procede infine ad integrare la normativa vigente, al fine di permettere agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie privatizzati di partecipare a interventi di programmi infrastrutturali di edilizia integrata (comma 4).

Il comma 4-bis dell'articolo 11, introdotto in sede referenteautorizza il Ministero dell'università e della ricerca, a decorrere all'anno 2026, ad avvalersi del supporto tecnico e specialistico di Invitalia S.p.a., sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle attività finalizzate al cofinanziamento statale per la realizzazione, ristrutturazione e acquisizione di alloggi e residenze per studenti universitari.

L'articolo 11-bis, introdotto in sede referente, introduce misure volte al potenziamento del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa per le esigenze delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

L'articolo 11-ter, introdotto in sede referente, stabilisce che le disposizioni del decreto-legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola di maggior favore introdotta dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

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ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026
 
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