provvedimento 15 giugno 2026
Studi - Finanze D.L. 63/2026 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

L'esame del decreto-legge n. 63 del 2025 (C. 2962​), contenente disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali è iniziato, in seconda lettura, presso la Commissione VI della Camera dei deputati l'11 giugno 2026. Nel corso della seduta del 16 giugno 2026 la Commissione ha concluso l'esame in sede referente senza approvare emendamenti al testo trasmesso dal Senato.

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Il decreto-legge n. 63 del 2026, avente ad oggetto, disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali (C. 2962​),  il cui contenuto è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame in Senato e che riproduce i contenuti del decreto-legge n.89 del 2026, abrogato dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, con salvezza degli effetti, è composto da 16 articoli.

L'articolo 1, ai commi da 1 a 4, proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, prevista a partire dal 19 marzo dai decreti-legge n.33 e n. 38 del 2026. Rispetto ai valori di inizio anno, per il nuovo periodo di riferimento la riduzione dell'accisa per il gasolio è confermata nella stessa misura (20 centesimi al litro), mentre la riduzione dell'accisa per la benzina è di 5 centesimi al litro e quella per il GPL di 2,5 centesimi al litro. Nella relazione governativa si preannuncia, inoltre, che le predette riduzioni saranno prorogate, alla luce dei dati disponibili, fino al 22 maggio con successivo decreto ministeriale con compensazione sulle maggiori entrate IVA determinate per il medesimo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dai suddetti commi, pari a 146,5 milioni di euro nel 2026, si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 1, ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quinquies conferma la proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dal 23 maggio fino al 6 giugno 2026, della riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, disposta con il decreto-legge n. 89 del 2026. Rispetto ai valori di inizio anno, per il nuovo periodo di riferimento la riduzione dell'accisa per il gasolio scende a 10 centesimi al litro (dal 19 marzo al 22 maggio la riduzione è stata di 20 centesimi al litro), la riduzione dell'accisa per la benzina è di 5 centesimi al litro e quella per il GPL di 2,5 centesimi al litro. Con il successivo D.M. 5 giugno 2025 le aliquote delle accise per i carburanti sono state rideterminate anche per il periodo dal 7 giugno al 3 luglio attraverso il meccanismo dell'accisa mobile, con l'utilizzo a copertura delle maggiori entrate derivanti dall'IVA: in tale periodo la riduzione per la benzina e il GPL è confermata nelle stesse misure sopra previste, mentre la riduzione del gasolio scende a 5 centesimi al litro.

L'articolo 1, col comma 4-quater interviene sull'ambito di applicazione temporale delle disposizioni recentemente adottate in materia di autoconsumo di biometano per le industrie cd. hard-to-abate.

L'articolo 1-bis introduce un nuovo finanziamento oneroso fino a 100 milioni di euro per il 2026 in favore di Acciaierie d'Italia (ADI), inserendosi nel quadro delle misure urgenti per garantire la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA. La somma è erogata direttamente ad ADI dal MIMIT, su richiesta dell'organo commissariale, in un'unica soluzione, conformemente alla normativa europea sugli aiuti di Stato. Il rimborso è dovuto entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto tra ADI e ILVA o, se anteriore, dalla vendita dei compendi aziendali. Si esclude la colpa grave in relazione al fatto dannoso che trae origine dall'emanazione di atti previsti e autorizzati dalle disposizioni in esame, o che ne costituiscano il presupposto o la conseguenza logico giuridica. La copertura degli oneri è rinviata all'articolo 1-septies.

L'articolo 1-ter, ai commi 1 e 8, conferma la proroga per il mese di giugno 2026 del credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2026 e la copertura finanziaria relativa al maggior onere (pari a 200 milioni di euro). 

L'articolo 1-ter, ai commi da 2 a 6 e al comma 8, conferma le disposizioni concernenti i crediti d'imposta riconosciuti in favore delle imprese agricole e la relativa copertura finanziaria, introdotte dall'articolo 2, commi da 2 a 6 del decreto-legge n. 63 del 2026. In particolare, si dispone la proroga per i mesi di aprile e maggio 2026 del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole con conseguente incremento del limite di spesa a 90 milioni di euro per l'anno 2026 (maggiore onere di 60 milioni di euro). Alle medesime imprese si riconosce un credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2026, nella misura del 30 per cento della spesa effettuata nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

L'articolo 1-ter, comma 7, conferma la modifica – a decorrere dal 1° ottobre 2026 – della disciplina del rimborso dell'accisa per il gasolio commerciale usato come carburante, introdotta dal decreto-legge n. 89 del 2026, riducendo da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale l'amministrazione finanziaria procede al rimborso e disponendo che la richiesta di rimborso deve essere presentata esclusivamente in forma telematica.

L'articolo 1-quater incrementa di 80 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, la dotazione del c.d. Fondo TPL al fine di finanziare il rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.

L'articolo 1-quinquies stabilisce l'assegnazione a Roma della sede del SEETAC, il primo centro di assistenza tecnica del Fondo Monetario Internazionale in Europa. Il Centro supporterà sette Paesi candidati all'UE nello sviluppo di politiche economiche e fiscali adeguate, con l'Italia che parteciperà attivamente alla sua governance.

L'articolo 1-sexies, ai commi 1 e 2, dispone il differimento (dal 30 giugno al 20 luglio 2026), senza maggiorazioni, del termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i quali sono tenuti, entro il 30 giugno 2026, ad effettuare i versamenti (comma 1). Il comma 2 specifica che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

L'articolo 1-sexies, comma 3 prevede l'estensione fino al 30 novembre 2027 della disciplina vigente in materia bancaria e creditizia in relazione alle società cooperative.

Il comma 4 dell'articolo 1-sexies reca una serie di proroghe di termini inerenti all'estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. rottamazione quinquies) ai carichi degli enti territoriali che, nell'esercizio della propria e autonoma autonomia impositiva, ne prevedano l'applicazione.

L'articolo 1-septies reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4-bis e 4-ter, 1-bis, 1-ter, commi da 1 a 6, 1-quater e 1-quinquies e indica le fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 1-octies interviene sulla disciplina della prevenzione e del contrasto alle manovre speculative sui carburanti, modificando l'ambito degli accertamenti della Guardia di finanza lungo la filiera dei carburanti. Si specifica, in particolare, che l'attività istruttoria volta al riscontro delle anomalie risalga sino al costo giornaliero di acquisto dei prodotti sostenuto dal titolare dell'autorizzazione petrolifera operante in regime sospensivo, in luogo dei costi di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati sui mercati di riferimento.

L'articolo 1-novies estende l'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta (commisurato alla maggiore spesa per l'acquisto di gasolio utilizzato come carburante nei mesi da marzo a giugno 2026 rispetto al mese di febbraio del medesimo anno) alle imprese che operano nel settore dell'autotrasporto di persone ed alle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI.

L'articolo 1-decies interviene sul processo di preparazione di alcuni fertilizzanti, utilizzati nei processi industriali e agricoli.

L'articolo 1-undecies individua i criteri di ammissibilità dei residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare e delle biomasse in ingresso negli impianti di biogas e di biometano.

L'articolo 1-duodecies interviene sul Codice del consumo al fine di contrastare le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste: lo fa disponendo un divieto generale di tali sollecitazioni, anche tramite messaggi, verso i consumatori, specificando che i contatti telefonici, finalizzati alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas e servizi di telecomunicazioni, debbano essere effettuati da un numero che identifichi univocamente il professionista. 

L'articolo 1-terdecies modifica la legge 12 settembre 2025, n. 131 intervenendo su quattro misure di credito d'imposta (artt. 6, 7, 19 e 25) applicate nei comuni montani. La disposizione sostituisce, in tutti i casi interessati, il requisito della presenza di una minoranza linguistica storica con soglia minima del 15 per cento della popolazione residente con un criterio esclusivamente territoriale, fondato sulle delimitazioni dei comuni individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999. L'intervento mira a uniformare e semplificare l'individuazione dei territori beneficiari delle agevolazioni, riconducendo i presupposti applicativi a perimetrazioni amministrative già definite, in luogo di verifiche demografiche sulla consistenza delle minoranze linguistiche.

L'articolo 1-quaterdecies sostituisce il riferimento alla moneta elettronica con quello agli strumenti di moneta elettronica, in materia di obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali. Conseguentemente, con riferimento all'irrogazione delle sanzioni in capo al soggetto obbligato che non abbia accettato un pagamento, di qualsiasi importo, secondo le modalità previste dalla disciplina dei pagamenti elettronici, viene modificato il riferimento al pagamento effettuato con una carta di pagamento con quello al pagamento effettuato con uno strumento di pagamento.

L'articolo 1-quinquiesdecies introduce un regime speciale per il servizio elettrico nelle isole minori non interconnesse. In particolare, sono disciplinate le condizioni di fornitura dei clienti finali, la titolarità di sistemi di stoccaggio in capo ai distributori locali, lo svolgimento del dispacciamento e la durata delle concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori e delle cooperative elettriche; l'efficacia di parte delle deroghe è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea. 

L'articolo 2 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ossia l'1 maggio 2026).

ultimo aggiornamento: 15 giugno 2026
 
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