provvedimento 20 giugno 2023
Studi - Bilancio Studi - Istituzioni D.L. 51/2023 - Enti pubblici e proroghe

Il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, reca diverse disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte alcune nuove disposizioni, tra cui disposizioni in materia di enti territoriali e per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, già recate dal D.L. 57/2023, rispettivamente agli articoli 1 e 2, che sono contestualmente abrogati dal d.d.l. di conversione del D.L. 51/2023.

Per approfondire si veda il dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato.

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In tema di affari sociali il provvedimento:

  • dispone l'estensione al 31 dicembre 2023 del periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, prevedendo, in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga operi limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio. Si prevede inoltre che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (art. 3, commi 1 e 2);

  • stabilisce che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari ad acta nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso pari a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario (art. 3, comma 3);

  • conferma, a decorrere dal l° luglio 2023, la soppressione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia ("Unità", di seguito) e il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla medesima, definendo alcuni correlati adempimenti in capo al Ministero subentrante e al Ragioniere generale dello Stato. Contestualmente, la disposizione proroga al 31 dicembre 2023 la contabilità speciale ed il conto corrente bancario già nella titolarità del direttore dell'Unità (art. 3, comma 4);

  • dispone l'ulteriore (quinta) proroga al 1° ottobre 2023 di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco, la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso, in scadenza il prossimo 30 giugno (art. 3, comma 5);

  • proroga fino al 31 dicembre 2026 la facoltà (attualmente prevista fino al 31 dicembre 2023) delle singole regioni o province autonome di elevare, portandolo fino a 1.000 (invece che fino a 850) il numero massimo di assistiti in carico presso i medici di medicina generale aventi anche - nell'ambito del ruolo unico dell'assistenza primaria - un incarico ad attività oraria di 24 ore settimanali (art. 3, comma 5-ter);

  • modifica la disciplina che consente, a determinate condizioni, ai medici e ad altri professionisti sanitari in formazione specialistica di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario ai fini della successiva collocazione, all'esito positivo delle medesime procedure, in una graduatoria separata. La modifica concerne l'ampliamento dell'ambito dei soggetti interessati, in relazione all'anno del corso di formazione specialistica a cui i medesimi siano iscritti (art. 3, comma 5-bis);

  • proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito - con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi - per molteplici categorie di soggetti (art. 3, comma 6);

  • prevede la possibilità di apportare modifiche transitorie alla vigente disciplina concernente il controllo della spesa per dispositivi medici, in attesa della programmata definizione di una nuova disciplina della materia, da adottare entro il 2026, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di Health technology assessment (HTA - Valutazione delle tecnologie sanitarie). Per l'adozione delle anzidette modifiche è prevista un'apposita, peculiare procedura. In riferimento poi al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018, si proroga al 31 luglio 2023 il termine per il versamento della quota ridotta di contributo da parte dalle aziende fornitrici che non abbiano attivato un contenzioso o intendano rinunciarvi (art. 3-bis);

  • dispone norme per la disciplina relativa all'assunzione a tempo indeterminato dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, già reclutato a tempo determinato con le procedure introdotte dalla legge di bilancio 2018, per la finalità di un rafforzamento strutturale di tali Istituti. In particolare, il personale interessato deve aver maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del SSN almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, a seguito di procedura selettiva pubblica, potendo essere assunto nel limite complessivo di 74 milioni di euro a valere sulle risorse già stanziate e ancora disponibili per tale personale di ricerca ai sensi della citata legge di bilancio 2018. La norma inoltre dispone che, per gli anni del triennio 2023-2025, l'assunzione a tempo indeterminato possa avvenire in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del SSN e agli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia del personale di ricerca, come previsto dalle norme sul fabbisogno di personale sanitario e di attuazione della recente riforma degli IRCCS prevista nel PNRR. Condizione per l'assunzione nei ruoli a tempo indeterminato, peraltro, è il non aver ottenuto due valutazioni annuali negative in base alla normativa vigente (art. 3-ter);

  • prevede l'applicazione delle disposizioni di principio sul riconoscimento, la promozione e la tutela della lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST) anche alle lingue dei segni e alle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori (art. 10, comma 1-bis);

  • consente alle regioni e province autonome che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati, di riconoscere un contributo una tantum a determinate strutture private accreditate a titolo di ristoro di quota parte dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19.

    Il contributo non deve superare il 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Nel caso in cui il volume delle attività assistenziali effettivamente svolte sia superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo ed il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021 (art. 12-bis, comma 2).

ultimo aggiornamento: 20 giugno 2023

Si prevede un finanziamento di 39 milioni complessivi per il periodo 2024-2026, per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo (art. 5, comma 2).

Si differisce dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno (art. 6, comma 1).

Nel corso dell'esame in sede referente, sono state introdotte le seguenti disposizioni:

  • modifiche al Codice dei contratti pubblici, volte a stabilire che i requisiti attestanti la parità di genere non possono essere autocertificati, ma devono essere dimostrati mediante il possesso della certificazione prevista dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (art. 6, comma 2-bis);
  • la proroga di un anno (vale a dire fino al 30 giugno 2024) del termine entro il quale i soggetti responsabili di particolari impianti fotovoltaici possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo di gestione dei RAEE, nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione (art. 6, comma 2-quater);
  • la proroga della durata della nomina dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, fino al completamento delle relative procedure di nomina e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 (art. 6, comma 2-quinquies);
  • la soppressione del termine (scaduto il 29 maggio scorso) previsto per la presentazione delle istanze di indennizzo per l'accesso al Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento dell'ex Ilva; in luogo di tale termine viene previsto che le istanze d'indennizzo valutate come ammissibili saranno liquidate annualmente (a valere sulla dotazione finanziaria prevista per il corrispondente anno) se presentate entro il 31 luglio di ciascun anno (art. 6-quater);
  • la previsione di una serie di proroghe di termini riguardanti i contributi, erogati per l'anno 2023, dal Ministero dell'interno a favore dei comuni, per il potenziamento degli investimenti per la sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico riconosciuti dall'art. 30, comma 14-bis del D.L. n. 34/2019 (art. 6-bis).

 

ultimo aggiornamento: 16 giugno 2023

L'articolo 6, comma 2-septies, inserito in sede referente, proroga il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, attualmente fissato alla data del 31 dicembre 2024, per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025. Fino alla scadenza delle concessioni, una quota dei canoni potrà essere destinata dall'autorità competente, nella misura massima del 5 per cento, alla copertura degli oneri derivanti dall'espletamento, da parte dell'autorità medesima, delle attività inerenti le concessioni stesse.

L'articolo 6-ter, inserito in sede referente, interviene sulle disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI le esportazioni delle materie prime critiche. L'articolo porta da venti a sessanta giorni (prima dell'avvio dell'operazione) il termine entro il quale l'obbligo di notifica deve essere adempiuto (lett. a)). Contestualmente, proroga di tre anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2026, l'operatività delle disposizioni che impongono l'obbligo in questione (lett. b)).

ultimo aggiornamento: 16 giugno 2023

Per quanto riguarda l'istruzione:

  • l'art. 7, modificando l'art. 24, comma 6-bis, del D.L. 152/2021, differisce dal 31 maggio al 30 giugno 2023 (in corrispondenza della scadenza della relativa milestone europea) il termine ultimo entro cui, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno, deve essere fissato e temporalmente collocato il termine di aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 59, della L. 160/2019 (che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia») rientranti nel PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia»;
  • l'art. 7-ter, introdotto in sede referente, è volto a consentire che, fino al 31 dicembre 2023, gli esami per l'abilitazione ad alcune professioni si svolgano secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, in deroga alle norme ordinarie.

Per quanto riguarda l'università:

  • l'art. 7-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1, istituisce la tornata 2023-2025 dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti (ossia l'art. 15 della legge n. 240 del 2010 nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 6-bis, del D.L. n. 36/2022 – L. n. 79/2022 nonché il DM n. 855/2015), nelle more dell'adozione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto individuare i nuovi gruppi scientifico-disciplinari (GSD). Il comma 2 introduce l'espressa deroga alla previsione per cui per ciascun settore concorsuale deve essere istituita un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia (di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della L. n. 240/2010), e stabilisce che le commissioni nazionali nominate per la tornata 2023-2025 dell'ASN hanno durata di diciotto mesi. Il procedimento di formazione delle commissioni è avviato entro il 31 luglio 2023. I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 si concludono entro il 30 aprile 2025. Per ragioni di coordinamento con quanto disposto dal precedente comma 2, il comma 4 abroga la disposizione (contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 8, del D.L. n. 198/2022 - L. n. 14/2023) secondo cui il procedimento di formazione delle nuove commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023. Il comma 3 esclude espressamente che ai commissari si applichi il divieto di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale (tale divieto è previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera l), della L. n. 240/2010);
  • l'art.12-ter introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR - all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'art. 2, comma 2 del decreto legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento

Per quanto riguarda la cultura:

  • l'art. 2, comma 1, modifica, rispetto alla disciplina previgente, l'ambito soggettivo di operatività del divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso nelle fondazioni lirico-sinfoniche, riferendolo ora a tutti i soggetti in quiescenza che abbiano compiuto il settantesimo anno di età (invece del sessantacinquesimo, come previsto in precedenza). La nuova disposizione introdotta dal comma 2 specifica che il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche cessa "in ogni caso" (si veda infra) dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Il comma 3 detta una disposizione transitoria, la quale prevede la cessazione anticipata dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023 per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data dell'11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame), hanno compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso;
  • l'art. 2, comma 3-bis, approvato in sede referente, ricomprende anche la Commissione consultiva per la musica, così come ri-costituita dal DM n. 223 del 25 maggio 2022, fra quelle per le quali – ai sensi dell'art. 7, comma 7-septies, del D.L. 198/2022 – viene anticipato di un anno, al 31 dicembre 2023 anziché al 31 dicembre 2024, la scadenza dalla carica dei componenti.

Per quanto riguarda lo sport:

  • l'art.5, comma 2, prevede un finanziamento di 39 milioni complessivi per il periodo 2024-2026, per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo;
  • l'art. 5, comma 3, prevede che il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi – che muta denominazione - possa: a) erogare finanziamenti (e non più solo mutui) sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, destinati alle medesime finalità; b) concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026. Il comma 4 del medesimo art. 5 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
ultimo aggiornamento: 16 giugno 2023

Con riferimento alla materia fiscale e finanziaria, il provvedimento in esame:

  • riapre i termini per aderire alla cd. rottamazione-quater, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Il termine per la presentazione delle domande per aderire alla procedura viene posticipato dal 30 aprile al 30 giugno 2023; viene differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata; slitta anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31 luglio 2023 e prorogata dalle norme in esame al 31 ottobre 2023 (articolo 4, comma 1);
  • posticipa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 22 giugno 2022 (in sostanza, al periodo d'imposta 2023) l'efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef (articolo 4, comma 2);
  • posticipa dal 1° gennaio al 1° luglio 2024 l'entrata in vigore di alcune modifiche alla disciplina IVA, che mirano a ricomprendere una serie di operazioni tra quelle effettuate nell'esercizio di impresa o in ogni caso, tra quelle aventi natura commerciale, e a rendere tali operazioni esenti ai fini IVA (articolo 4, comma 2-bis, introdotto in sede referente);
  • dispone che le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria siano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e che esse abbiano luogo entro il 30 settembre 2023 (articolo 4, comma 3);
  • modifica la disciplina del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori e, in particolare: viene elevato dal 30 al 40 per cento il quantum indennizzabile agli azionisti; viene prorogata dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 l'operatività della Commissione tecnica del FIRviene conseguentemente integrata l'autorizzazione di spesa necessaria al proseguimento dell'attività di Consap a supporto della predetta Commissione (articolo 4, commi da 3-bis a 3-quater, introdotti in sede referente); 
  • si incrementa – a specifiche condizioni -  di 1,5 milioni di euro dal 2023 il contributo in favore dei Comuni, volto a ristorare detti enti delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in materia di accatastamento e, dunque, di tassazione degli immobili a uso produttivo e a destinazione speciale disposte dalla legge di stabilità 2016, individuandone altresì le modalità di riparto e la relativa copertura finanziaria (commi  3-novies-3-undecies dell'articolo 4, introdotti in sede referente);

  • apporta modifiche ai versamenti dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, istituita e disciplinata dalla legge di bilancio 2023. In particolare, si differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per il versamento in unica soluzione di tale imposta sostitutiva, nonché posticipa alla medesima data del 30 settembre 2023 il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto (di cui al successivo comma 135). Si prevede che i predetti versamenti siano effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti ISA in possesso di specifici requisiti che sono tenuti, entro il 30 giugno 2023, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni Iva e Irap. Per tali soggetti, i predetti versamenti possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Inoltre i termini di versamento così definiti si applicano, oltre ai soggetti ISA, anche ai soggetti che partecipano ad alcune tipologie di società, associazioni e imprese: società di persone, società tassate per trasparenza e società a ristretta base proprietaria (articolo 4, commi 3-quinquies-3-octiesintrodotti in sede referente);

  • interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) l'estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età (articolo 4-sexies introdotto in sede referente);
  • proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. A tal fine, novella l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del D.L. n. 95/2012 (articolo 4-quinques introdotto in sede referente); 
  • proroga il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali, Collegio dei sindaci e Direttore generale) al 31 dicembre 2023 (articolo 5, comma 1);
  • differisce dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022 (articolo 8-bis, introdotto in sede referente).

 

ultimo aggiornamento: 16 giugno 2023

Il provvedimento contiene alcune disposizioni in materia di giustizia, introdotte nel corse dell'esame in sede referente, volte a sospendere l'efficacia o a prorogare i termini di sospensione dell'efficacia di talune diposizioni legislative e a prorogare i termini di vigenza di alcune discipline derogatorie rispetto a quelle ordinarie, per l'abilitazione all'esercizio delle professione forense e di alcune altre professioni. 

In particolare, l'articolo 4-ter è volto a sospendere, fino al 31 dicembre 2023, l'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo, per gli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non è possibile o non ha esito positivo. Pertanto, in questi casi, le notificazioni si eseguono, fino al termine del periodo di sospensione, con le modalità ordinarie.

L'articolo 4-quater prevede l'applicazione di una disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense anche per la sessione 2023 (come già previsto per le sessioni 2020, 2021 e 2022). Si prevede che l'esame di Stato per la sessione 2023 sia disciplinato dalle disposizioni di cui al DL 31/2021, come integrate dalle modalità previste dal medesimo articolo. Nello specifico, l'esame si compone di due prove: una scritta e una orale. 

L'articolo 7-ter proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine, previsto dall'art. 6, comma 4, del DL 228/2021, fino al quale gli esami per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni (agrotecnico e agrotecnico laureato; geometra e geometra laureato; perito agrario e perito agrario laureato; perito industriale e perito industriale laureato) si svolgono secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, in deroga alle norme ordinarie.

L'articolo 8-ter proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 la sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati, prevista dall'art. 9, comma 9, del DL 139/2021.

ultimo aggiornamento: 16 giugno 2023

In materia di entri previdenzili pubblici, l'articolo 1 modifica la disciplina di alcuni organi dell'INAIL e dell'INPS.  In particolare:

  • con riferimento a ciascuno dei due enti, si sopprime la figura del vice presidente e si modificano alcune norme relative al presidente, al consiglio di amministrazione e al direttore generale, riformulando i requisiti soggettivi per le titolarità dei suddetti organi e riducendo da 5 a 4 anni il limite temporale di durata del mandato del direttore generale, con la possibilità di rinnovo per una sola volta (tale rinnovo può anche non essere consecutivo) (commi 1 e 5)
  • si prevedono poi (commi da 2 a 4):
    • la nomina di un commissario straordinario per ciascuno dei due enti, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al presidente e al consiglio di amministrazione, con decadenza - contestuale alla suddetta nomina - del presidente, del vice presidente e del consiglio di amministrazione già in carica;
    • l'adozione, da parte del commissario straordinario, delle modifiche regolamentari conseguenti alle suddette novelle e la successiva nomina del consiglio di amministrazione, con decadenza, contestuale all'insediamento di quest'ultimo, del direttore generale già in carica;
    • la presentazione della proposta, da parte del consiglio di amministrazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della nomina del direttore generale.

ultimo aggiornamento: 16 giugno 2023

Nel corso dell'esame in sede referente sono state approvate le seguenti norme in materia di regioni ed enti locali:

  • l'articolo 4-bis assegna al responsabile del servizio finanziario dell'ente locale il compito di redigere il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2022, concernenti il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione attestante la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che deve essere presentata da parte degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (comma 1). Inoltre è fissato al 31 luglio 2023 il termine entro il quale i comuni devono certificare il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità - cui sono collegati i trasferimenti di risorse dal Fondo di solidarietà comunale – attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE Spa (comma 2);
  • l'articolo 12-bis, comma 1, autorizza gli enti del servizio sanitario della regione Calabria ad adottare il bilancio di esercizio 2022 entro il 30 giugno 2023 e a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024. Tale norma  riproduce la disposizione introdotta dal decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 (art. 1, comma 1);
  • l'articolo 12-bis, comma 3, consente alle regioni a statuto ordinario, in presenza di un disavanzo pro-capite al 31 dicembre 2021 superiore a 1.500 euro e a determinate condizioni, di procedere al ripiano del disavanzo stesso in nove esercizi a decorrere dal 2023, previa la deliberazione del consiglio regionale, verificata dal collegio dei revisori, in cui sia esposto il piano di ammortamento.
ultimo aggiornamento: 16 giugno 2023

L'articolo 6, comma 2, proroga di ulteriori 12 mesi il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione di segway, hoverboard, monowheel e analoghi dispositivi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali i monopattini.

L'articolo 8, in materia di salvamento acquatico, differisce al 30 novembre 2023 l'entrata in vigore del regolamento sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga per il medesimo periodo la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

Sono, poi, sostituite le finalità per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a modificare il predetto regolamento ministeriale, introducendovi quelle di garantire la salute dei bagnanti e la sicurezza delle attività balneari e di valorizzare il carattere altamente specialistico dell'attività di salvamento acquatico, in luogo delle finalità precedentemente indicate di assicurare la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare l'eccessiva mobilità delle persone nel periodo pandemico per sostenere gli esami per il brevetto. Per tali finalità di interesse pubblico, è quindi autorizzato il rilascio di autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale.

ultimo aggiornamento: 16 giugno 2023

Tra le altre disposizioni introdotte dal D.L. 51/2023 si ricordano le seguenti:

  • l'articolo 9 che modifica l'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, prevedendo che le domande volte ad ottenere, da parte dei congiunti degli infoibati, una apposita insegna metallica con relativo diploma debbano essere presentate entro il termine di trent'anni – anziché venti, come attualmente previsto – dalla data di entrata in vigore della medesima legge;
  • l'articolo 10 che, al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attività della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, differisce al 7 luglio e al 31 agosto 2023 i termini attualmente previsti dall'articolo 8, commi 2, 3 e 5, del d.P.R. 345/2001 per la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dalla legge sulle minoranze linguistiche storiche e dei relativi progetti;
  • l'articolo 11 in base al quale le emissioni filateliche possono prevedere alla vendita una maggiorazione di prezzo rispetto al loro valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione a emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente;
  • l'articolo 11-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, che prevede che il Ministero delle imprese e del Made in Italy, in qualità di autorità emittente e titolare esclusivo dei diritti, possa concedere l'utilizzo a terzi per finalità commerciali dell'immagine delle carte valori postali, vietando nel contempo l'uso a fini commerciali dell'immagine del francobollo senza l'autorizzazione del MIMIT;
  • l'articolo 12 che prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità. Tale limitazione era stata introdotta dal decreto-legge 20/2023 nel corso dell'esame del Senato. Viene ripristinato, così, il testo antecedente dell'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 25/2008 che consente di impugnare anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, come del resto previsto dalla normativa comunitaria.

Nel corso dell'esame in sedere referente alla Camera è stato introdotta una disposizione all'articolo 6 (comma 3-ter) che prevede che, fino al 30 novembre 2023, PagoPA, in qualità di gestore della Piattaforma notifiche digitali (PND), invii al destinatario, sprovvisto di domicilio digitale, anche una copia analogica dell'atto notificato, e non solo l'avviso di avvenuta ricezione con le istruzioni per reperire presso la piattaforma l'atto con modalità digitale. Inoltre, PagoPA può individuare altri operatori, oltre a Poste spa, per effettuare la consegna della copia cartacea dell'atto. Nelle more dell'avvio dei contratti con tali operatori, PagoPA eroga direttamente i servizi necessari a consentire ai cittadini con divario digitale di accedere agli atti notificati nei loro confronti. 

L'articolo 6-quinquies, introdotto durante l'esame in sede referente, proroga al 31 dicembre 2024 alcuni termini in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, relativi ai servizi del Sistema Pubblico di Connettività e ai contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa.

ultimo aggiornamento: 16 giugno 2023
 
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