provvedimento 8 marzo 2024
Studi - Attività produttive D.L. 4/2024 Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

Il disegno di legge reca misure modificative della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e adotta ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale sottoposti all'amministrazione straordinaria (Ilva in a.s. e Acciaierie d'Italia in a.s.).

Alcune norme sono relative alle imprese dell'indotto, con riferimento alle quali, in sede di conversione è stato inserito l'articolato del D.L. n. 9/2024, contestualmente abrogato.

Per approfondimenti si consulti il dossier redatto in collaborazione tra i Servizi Studi di Camera e Senato.

Per i profili di natura finanziaria, si rinvia, invece, al relativo dossier del Servizio Bilancio.

apri tutti i paragrafi

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4/2024 – recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico – è stato approvato, con modificazioni, in prima lettura dal Senato in data 5 marzo 2024 ed è stato trasmesso alla Camera dei deputati il 6 marzo 2024 (A.C. 1759). 

La X Commissione attività produttive, assegnataria in sede referente del provvedimento, lo ha esaminato senza apportare modifiche al testo come già emendato dal Senato. L'esame in Commissione è terminato il 6 marzo 2024.

Il provvedimento passa ora all'esame dell'Assemblea (A.C. 1759-A).

ultimo aggiornamento: 8 marzo 2024

L'articolo 1, del disegno di legge di conversione, modificato al Senato, nel disporre, al comma 1, la conversione in legge del decreto legge, dispone, al comma 2, l'abrogazione del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, con salvezza dei relativi effetti. Il contenuto del decreto legge oggetto di abrogazione è stato contestualmente trasposto, con talune modifiche, nel corpo del decreto legge n. 4, qui in esame, attraverso puntuali disposizioni aggiuntive.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, il decreto legge risulta composto da 12 articoli.

L'articolo 1, comma 1 interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. n. 347/2003 e consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie di ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (in precedenza, tale facoltà era attribuita, nel caso di società partecipate dallo Stato, al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento).

Dalla data di presentazione dell'istanza, fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria o al passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza dei requisiti, non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dal decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l'avvio della composizione negoziata, si prevede l'archiviazione della relativa domanda.

Nel corso dell'esame al Senato, sono stati inseriti due nuovi commi nell'articolo 1.

Il nuovo comma 1-bis interviene sul programma dell'amministrazione straordinaria, prevedendo che esso possa riguardare, in via alternativa alla cessione dei complessi aziendali, la cessione dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali. Il comma 1-ter dispone che, a seguito dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale al Ministero delle imprese e del made in Italy.

L'articolo 2 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere, previa richiesta motivata del commissario straordinario, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva s.p.a., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo 2-bis – inserito al Senato – traspone nel decreto legge, con talune modifiche, quanto già disposto dall'articolo 1 del D.L. n. 9/2024, e, in particolare, riconosce condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle micro, piccole e medie imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (L. n. 231/2012), ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024.

L'articolo 2-ter, introdotto durante l'esame al Senato, traspone nell'atto in esame, con talune modifiche, quanto già disposto dall'articolo 2 del D.L. n. 9 del 2024. La norma stabilisce che, per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo 2-bis può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni.

L'articolo 2-quater, commi 1-3, introdotto al Senato, traspone nell'atto in esame quanto già disposto dall'articolo 2 del D.L. n. 9 del 2024 e prevede la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari e dai garanti di tali crediti, nei confronti dei committenti che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e che siano stati ammessi all'amministrazione straordinaria successivamente al 3 febbraio 2024.

L'articolo 2-quater, comma 4, inserito al Senato, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2023, le quote di avanzo vincolato di amministrazione, derivanti da trasferimenti statali, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai LEP. Le risorse svincolate possono essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno alle imprese.

L'articolo 2-quinquies – inserito nel corso dell'esame al Senato – traspone nell'atto in esame quanto già disposto dall'articolo 4 del D.L. n. 9 del 2024. La norma, in particolare, stanzia 16,7 milioni di euro per il 2024, prevedendo, per lo stesso anno, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane, a favore dei lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

L'articolo 3, comma 1, concerne l'ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. In particolare, si prevede che, anche qualora sia disposta l'amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione dell'esercizio di impresa), resta fermo il beneficio summenzionato – nell'ambito del limite di spesa stabilito dalla norma già vigente – qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione.

L'articolo 3, comma 2 prevede – al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza sul lavoro e, come aggiunto al Senato, di tutela ambientale – che gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza nonché gli addetti all'implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presìdi ambientali, possano essere interessati dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa soltanto qualora i medesimi lavoratori non siano direttamente impegnati negli specifici programmi individuati dal medesimo comma 2.

L'articolo 3, comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga anche per il 2024 la concessione dell'indennità, riconosciuta dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2023, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020. Tale indennità – si ricorda – è pari al trattamento di mobilità in deroga. Il comma 2-ter provvede alla copertura finanziaria dell'onere recato dal comma precedente.

L'articolo 4, modificato al Senato, integra la disciplina delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al D.lgs. n. 270/1999, al fine di accelerare – con l'inserimento di un nuovo articolo 74-bis, rubricato "Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura" – la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.

L'articolo 4-bis, introdotto al Senato, modifica anch'esso il succitato D.lgs. n. 270/1999, consentendo – con una integrazione dell'articolo 2 del D.lgs. – l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, anche in deroga, delle imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica nonché le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a 40 da almeno un anno.

Si interviene poi sulla disciplina (di cui all'articolo 62 del D.lgs.), relativa alla alienazione dei beni dell'impresa insolvente, prevedendosi che il commissario straordinario, previa autorizzazione del Comitato di sorveglianza, possa rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.

Si modifica inoltre la norma (articolo 73 del D.lgs. n. 270) che prevede che il Tribunale – nei casi di programma di cessione dei complessi aziendali interamente portato a termine nei tempi (integrale cessione) – su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiari con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa. La norma in esame prevede che, con la medesima istanza, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, possa chiedere al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le start-up innovative, in liquidazione controllata.

Infine, si interviene sulla disciplina (di cui all'articolo 74 del D.lgs. n. 270) della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, prevedendo che la procedura si chiude anche quando – nel corso della procedura – si accerti che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, circostanza che può essere accertata dal commissario con le relazioni periodiche sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione di cui è data comunicazione anche al Tribunale.

Tutte le sopra indicate modifiche si applicano alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma.

L'articolo 4-ter – inserito nel corso dell'esame al Senato – introduce una disciplina sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, volta a consentire alle nuove imprese, costituite attraverso processi di aggregazioni e aventi un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori, la possibilità di stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali contenente un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori. 

L'articolo 4-quater, introdotto al Senato, nel modificare l'ambito di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, aggiunge le rade di Santa Panagia e del Porto Grande di Siracusa con la finalità di "razionalizzare le attività, la logistica e gli investimenti nelle strutture portuali serventi" il Polo petrolchimico.

ultimo aggiornamento: 8 marzo 2024
 
temi di Sviluppo economico e politiche energetiche