ll disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026, A.C. 2935, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, composto nel testo iniziale da diciotto articoli, è stato assegnato in prima lettura al Senato, che ne ha concluso l'esame, dopo l'approvazione di alcuni emendamenti, in data 14 maggio 2026.
La Commissione VI Finanze della Camera ne ha avviato l'esame nella medesima data e ha conferito il mandato al relatore a riferire in Assemblea in data 19 maggio 2026, senza apportare modificazioni al testo approvato dal Senato.
La legge di conversione del decreto-legge n. 38 del 2026, modificata nel corso dell'esame parlamentare, consta di un unico articolo che al comma 1 dispone la conversione in legge del decreto-legge allegato, mentre al comma 2 prevede l'abrogazione del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (cd. carburanti-bis), con salvezza degli effetti. Il comma 3 disciplina l'entrata in vigore della legge di conversione.
Il decreto-legge n. 38 del 2026, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, all'articolo 1, modificato nel corso dell'esame parlamentare, interviene sulla disciplina concernente la determinazione della base imponibile IVA relativa alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni. Si prevede che per tali operazioni la base imponibile IVA sia costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. Si prevede, inoltre, che tale valore non possa essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni. L'articolo in esame propone l'abrogazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che intervengono sulla medesima materia, prevedendo altresì che la nuova disciplina si applichi alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono inoltre dettate disposizioni applicabili ai comportamenti pregressi conformi alla disciplina allora applicabile.
L'articolo 2, comma 1, estende il divieto di cumulabilità con il regime della cd. flat tax per i neo-residenti anche al nuovo regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023). Il comma 2 stabilisce che la disciplina in esame si applica nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
L'articolo 2-bis, inserito nel corso dell'esame parlamentare, al comma 1 introduce nel Testo unico delle imposte sui redditi l'esclusione dalla base imponibile dell'IRPEF dei redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato per le navi iscritte nel registro internazionale. Il comma 2 abroga una norma di interpretazione autentica che regolava il citato regime di esenzione riferito ai medesimi lavoratori marittimi ed il comma 3 stabilisce che si tiene conto dei redditi dei lavoratori marittimi di cui al comma 1 per quanto riguarda deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo.
L'articolo 2-ter, inserito durante l'esame parlamentare, prevede che le PA non siano tenute a verificare l'effettuazione degli adempimenti fiscali da parte degli esercenti di arti e professioni prima dell'erogazione delle somme dovute quale compenso per l'attività professionale svolta nel caso in cui l'ammontare delle cartelle di pagamento sia pari o inferiore a cinquemila euro.
L'articolo 3 introduce la rateizzazione (in cinque quote annue) della tassazione, ai fini IRES ed IRAP, dell'avviamento negativo rilevato a conto economico dai soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), a fronte delle operazioni di cessione di azienda (o ramo d'azienda) con continuità dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali. Tale disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
L'articolo 4 dispone una esenzione temporanea, fino al 31 dicembre 2028, dall'imposta sostitutiva sui proventi finanziari a favore dei sistemi di garanzia dei depositanti.
L'articolo 5 prevede la disapplicazione, fino al 30 giugno 2026, delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che hanno introdotto un contributo amministrativo di 2 euro a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchi di valore inferiore ai 150 euro.
L'articolo 6, comma 1, differisce dal 1° marzo al 1° maggio 2026 la decorrenza dell'applicazione della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale. La misura si inserisce all'interno della disciplina dei commi 140-142 della legge di bilancio 2026, che estendono l'obbligo anche a categorie prima escluse (come agenzie di viaggio, intermediari marittimi e aerei e operatori del settore petrolifero), uniformandone il trattamento fiscale. Nel corso dell'esame parlamentare sono stati introdotti i commi 2-bis, 2-ter e 2- quater. Tali commi introducono l'esenzione della ritenuta sulle provvigioni per le agenzie di viaggio e turismo, limitandola, tuttavia, ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, provvedendo altresì alla copertura del relativo onere.
,L'articolo 7 comma 1, rende ammissibili alla disciplina agevolativa dell'iperammortamento, prevista dall'articolo 1, comma 427, della legge di bilancio per il 2026, anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri finanziari, rinviando all'articolo 18 le relative coperture. Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. Il comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame parlamentare, stabilisce che nella determinazione del reddito d'impresa oggetto di concordato preventivo biennale, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante (c.d. iper-ammortamento).
L'articolo 7-bis, inserito nel corso dell'esame parlamentare, introduce, nell'ambito del regime del concordato preventivo biennale, due nuove soglie di livello massimo per la proposta di reddito concordato. In particolare tale proposta non può eccedere di più del 30 per cento il valore del reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente (opportunamente rettificato) per i contribuenti che presentano, nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 e di più del 35 per cento del reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente (sempre opportunamente rettificato) per i contribuenti che presentano, nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 1 ma inferiore a 6. Si prevede che per il 2026 i programmi informatici (di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il Modello ISA) sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026 (anziché entro il 15 aprile 2026). Infine, si differisce al 31 ottobre 2026 (anziché al 30 settembre 2026) il termine per aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-2027.
Nell'articolo 8, a seguito dell'esame parlamentare, è stato trasposto l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 42 del 2026. Si prevede così un aumento degli importi spettanti alle imprese che abbiano presentato le comunicazioni per i benefici previsti dal Piano Transizione 5.0 del 2025 (commi 1 e 4). Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, interviene sulla destinazione dei proventi delle aste ETS, richiedendo la realizzazione presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione europea degli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, nonché dell'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi. Nel corso dell'esame parlamentare sono stati inseriti diversi nuovi commi. I commi 3-bis e 4-bis che hanno introdotto un ulteriore contributo, concesso alle imprese in proporzione a specifiche spese sostenute. I commi da 4-ter a 4-quinquies stanziano risorse per il potenziamento delle infrastrutture del Porto di Piombino per complessivi 30 milioni di euro nel 2027 e 62 milioni di euro nel 2028. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incaricato, in raccordo con il Ministero delle imprese e del made in Italy, della gestione e attuazione delle fasi di progettazione tecnico-economica delle opere infrastrutturali e della realizzazione delle opere. Alla copertura si provvede tramite corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo finalizzato a promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative. I commi da 4-sexies a 4-octies dispongono circa l'istituzione di un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane. Il fondo è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, con una dotazione complessiva di 20 milioni per il 2027 e di 30 milioni per il 2028. I commi in esame demandano ad un decreto ministeriale le disposizioni di attuazione e provvedono, altresì, alla copertura degli oneri. I commi 4-novies e 4-decies introducono un regime fiscale agevolato, ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF) e IRAP, nei confronti dei soggetti coinvolti nello svolgimento della "America's Cup – Napoli 2027". Nello specifico, si riconosce un'esenzione dall'IRES e dall'IRAP alle persone giuridiche (ed alle stabili organizzazioni) costituite, dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, nel 2026 con sede legale in Italia, in relazione alle attività svolte, tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, che siano direttamente ed esclusivamente correlate alla loro partecipazione all'evento (comma 4-novies). Si riconosce l'esenzione da imposizione fiscale (da IRPEF, da ritenute a titolo d'acconto o d'imposta e da imposte sostitutive sui redditi) sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché sui redditi di lavoro autonomo percepiti, negli anni 2026 e 2027, da soggetti non residenti per prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della 38° edizione della Coppa America e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento. Per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, i medesimi redditi, percepiti negli anni 2026 e 2027, concorrono alla formazione del reddito complessivo, per le medesime annualità, limitatamente al 35 per cento del loro ammontare (comma 4-decies).
L'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, riproduce il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 8-bis del decreto-legge n. 42 del 2026. Tale disposizione proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dall'8 aprile al 1° maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio ed al GPL impiegati come carburanti, prevista dal decreto-legge n. 33 del 2026 (dal 19 marzo al 7 aprile). In aggiunta la norma in esame prevede per lo stesso periodo temporale l'azzeramento dell'accisa per il gas naturale (metano) usato come carburante e l'equiparazione dell'aliquota ridotta anche per il biocarburante e il biodiesel. Gli oneri derivanti dalla riduzione temporanea delle accise sui carburanti sono valutati in 308 milioni di euro per il 2026 e in 4,4 milioni di euro per il 2028.
L'articolo 8-bis.1, inserito nel corso dell'esame parlamentare, dispone che dal 1° giugno 2026, se il Garante per la sorveglianza dei prezzi rileva un possibile aumento dei prezzi dei carburanti legato a eventi straordinari o condizioni socio-economiche particolari, lo stesso trasmetta una relazione al Ministro delle imprese e del made in Italy. Questi a sua volta, con proprio decreto, può quindi attivare uno speciale regime di controllo sulla filiera dei carburanti per verificare e contrastare eventuali fenomeni distorsivi.
L'articolo 8-ter, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, riproduce il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 8-ter del decreto-legge n. 42 del 2026. Tale disposizione riconosce in favore delle imprese agricole un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo 2026, comprovato con le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA ed entro limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026. Il credito d'imposta è utilizzabile secondo le modalità telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate, senza che si rendano applicabili alcuni limiti annuali (quello generale di 2 milioni di euro e quello di 250 mila euro applicabile ai crediti d'imposta da quadro RU, nonché il divieto di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro). La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito d'imposta è demandata ad un decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 8-quater, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, riproduce il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lett. b), capoverso 8-quater del decreto-legge n. 42 del 2026. Tale disposizione introduce un incentivo a favore delle imprese che abbiano subito impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o ad una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico. La misura, da erogare alle imprese che presenteranno domanda entro il 31 dicembre 2026, consiste in un contributo a fondo perduto fino al 20% (30% per le PMI) dell'intervento complessivo concesso a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell'UE, secondo la disciplina dei finanziamenti agevolati di cui al cd. "Fondo 394". Con una o più deliberazioni, il Comitato agevolazioni per l'amministrazione del fondo ha la possibilità di stabilire i criteri per la verifica delle condizioni di accesso all'incentivo e i termini e le modalità per l'applicazione della misura.
L'articolo 9, comma 1, esclude, dal 28 marzo 2026 fino al 31 dicembre 2026, dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20 per cento le somme versate a titolo di premio agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro. Il comma 2 prevede la copertura degli oneri finanziari. Il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame parlamentare, modifica la denominazione dei soggetti ai quali si applica la detassazione degli eventi sportivi organizzati dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche.
L'articolo 10 prevede che, limitatamente ai carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione successivamente all'8 agosto 2024 - e per i quali, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale, è già decorso il termine di ventiquattro mesi dalla data della loro presa in carico - la facoltà di richiedere la riconsegna anticipata è esercitata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale - non ancora emanato - che deve definire le modalità e i termini della richiesta. Il comma 2-bis, inserito durante l'esame parlamentare, interviene sulla disciplina della perdita dei benefici della "definizione agevolata" prevedendo che essa si verifichi, nel caso di pagamento dell'unica rata o dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento, solo nel caso in cui il versamento tardivo sia superiore a cinque giorni. Il comma 2-ter, inserito dal Senato, si prevede inoltre che le fattispecie per le quali i comuni possono differenziare le aliquote IMU possono essere modificate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in luogo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 10-bis, inserito durante l'esame parlamentare, modifica la disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione. Si tratta di un'imposta che si applica alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico. Tra le novità, si segnalano disposizioni che varranno anche per il settore del noleggio, nonché la possibilità per Province e Città Metropolitane di accedere, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del P.R.A e della motorizzazione civile.
L'articolo 10-ter, inserito nel corso dell'esame parlamentare, modifica la norma sulla riscossione della tariffa del servizio idrico integrato eliminando la possibilità che la riscossione volontaria possa essere effettuata attraverso il sistema F24 e previa convenzione con l'Agenzia delle entrate.
L'articolo 10-quater, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, proroga le norme in vigore al 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore dei testi unici in materia tributaria (1° gennaio 2027) per le Regioni che abbiano allineato la relativa legislazione regionale alla data di decorrenza originariamente prevista – per tali testi unici – del 1° gennaio 2026.
L'articolo 10-quinquies, inserito nel corso dell'esame parlamentare, consente l'estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. rottamazione quinquies) ai carichi degli enti territoriali che, nell'esercizio della propria e autonoma autonomia impositiva, ne prevedano l'applicazione, disciplinandone modalità e termini.
L'articolo 11 reca delle modifiche al trattamento fiscale (IRES e IRPEF) dei dividendi (regime di esclusione) e delle plusvalenze (regime di esenzione), nonché alle modalità di applicazione della ritenuta (dell'1,20 per cento) su dividendi corrisposti a società non residenti soggetti all'imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all'accordo SEE. In particolare, eliminando il requisito dimensionale (partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro) a decorrere dal 1° gennaio 2026, viene ripristinato, senza soluzione di continuità, il regime previgente alle modifiche operate dalla legge di bilancio 2026.
L'articolo 12 eleva da 110 a 118 euro l'importo dell'imposta di bollo sugli estratti conto e sui rendiconti dei conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche.
L'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, stabilisce che il trasferimento della proprietà di beni immobili all'Automobile Club d'Italia nel contesto dell'operazione di liquidazione della società in-house «ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Società per Azioni» è esente da qualsiasi imposta diretta e indiretta, tributo o diritto. Non saranno effettuati rimborsi di imposte o versamenti già effettuati.
L'articolo 13, comma 1, con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, posticipa dall'anno 2026 all'anno 2028 l'applicazione della disciplina in materia di limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ("riduzione del turn-over"). IL comma 2, con riferimento ai criteri di riparto della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sopprime il riferimento all'importo di 192 milioni di euro e aggiorna i riferimenti temporali sostituendo l'anno 2025 con l'anno 2026 e il triennio 2022-2024 con il triennio 2023-2025. Il comma 3 interviene sull'articolo 1, comma 763, della legge n. 197 del 2022, disponendo la proroga al 31 dicembre 2026 dell'operatività della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP) S.p.A. nella gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato sui finanziamenti in favore di imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2012 e del 2016. Il comma 4 reca le previsioni di carattere finanziario.
L'articolo 14, comma 1, riduce la misura del tasso di interesse di differimento e di dilazione per il versamento rateale dei debiti per i contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria; l'intervento concerne specificamente la maggiorazione, che viene ridotta da 6 a 2 punti percentuali, del valore di base dell'interesse; resta fermo che tale valore di base è pari a quello del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento), il quale è attualmente pari a 2,15 punti percentuali. Il comma 3 autorizza le rappresentanze diplomatico-consolari e le altre strutture pubbliche italiane in Tunisia ad assumere personale per le attività di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili, con contratto esclusivamente locale, senza applicare la disciplina degli impiegati a contratto assunti dalle rappresentanze diplomatiche e derogando alle norme sull'ottenimento della cittadinanza per servizio allo Stato. Il comma 4 reca la relativa copertura degli oneri.
L'articolo 14-bis, inserito nel corso dell'esame parlamentare, introduce un beneficio economico per il personale non dirigente dalle regioni e dalle province autonome coinvolto nelle attività di verifica, controllo e riscossione dei tributi e che partecipa al recupero dei tributi gestiti dai medesimi soggetti, parametrandone i limiti rispetto al trattamento tabellare individuale.
L'articolo 14-ter, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, ai commi 1 e 3 destina ulteriori 21.513 euro a decorrere dal 2027 all'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 102 del 2024 in materia di florovivaismo provvedendo alla copertura del relativo onere. Il suddetto criterio di delega stabilisce che il Governo preveda un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). Il comma 2 stabilisce che ad eventuali nuovi oneri derivanti dall'attuazione di altri criteri di delega contenuti nell'articolo 2 della citata legge n. 102 del 2024, si possa provvedere anche mediante utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli accantonamenti di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dei fondi speciali esposti nelle tabelle A e B della legge di bilancio per il 2026.
L'articolo 15 modifica alcune disposizioni in materia di educazione finanziaria. In particolare, oltre ad alcune precisazioni in merito ai principi ai quali si deve attenere il Ministro dell'economia e delle finanze nella predisposizione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, l'articolo aumenta da 11 a 12 i membri del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, prevedendo che tra i componenti sia presente un soggetto designato dal Corpo della Guardia di finanza. Si prevede altresì che il citato Comitato possa avvalersi di consulenti o esperti nella materia esterni all'amministrazione dei quali sono determinati i compensi, e che sia consentito, per il Presidente del Comitato o un soggetto delegato, anche il rimborso di spese per la partecipazione a eventi nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali. Tali ultimi interventi non comportano maggiori oneri in quanto sono espressamente ricompresi nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente. Nel corso dell'esame in Senato sono state introdotte diverse modifiche dirette a rafforzare il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari, degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi nella fase di elaborazione e attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria prevedendosi inoltre la possibilità che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sottoscriva appositi accordi con soggetti istituzionali e privati operanti nel settore al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale direttamente nei luoghi di lavoro.
L'articolo 15-bis, inserito durante l'esame parlamentare, interviene sul comma 4, articolo 15, del decreto-legge n. 179 del 2012, sostituendo il riferimento alle «carte prepagate» con quello di «moneta elettronica», di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del Testo unico bancario, ampliando e aggiornando la disciplina dei pagamenti elettronici.
L'articolo 15-ter, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, stabilisce che, ai fini dell'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola, si intende per "personale della scuola" il personale docente, ivi compreso quello di religione cattolica, quello educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i dirigenti scolastici, nonché il personale in servizio, a qualsiasi titolo, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito. In sede di prima applicazione, per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa da parte del personale di cui al primo periodo, si fa riferimento alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale del solo comparto istruzione e ricerca.
L'articolo 16 autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di assicurare la continuità, nel medesimo anno, del servizio di emissione della Carta europea della disabilità. Il suddetto stanziamento è disposto a valere sulle risorse finanziarie stabilite dalla disciplina di delega al Governo, di cui all'articolo 17 della L. 13 giugno 2025, n. 91, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
L'articolo 17 autorizza la spesa di 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato, per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate.
L'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, dispone una proroga al 31 maggio 2026 del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione 2025 per tutti gli enti locali situati nelle Regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
L'articolo 18 è stato modificato nel corso dell'esame parlamentare, sia incrementando specifiche autorizzazioni di spesa, sia intervenendo sulle coperture già previste nel testo originario per integrarle tenuto conto degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto-legge n. 42 del 2026, il cui contenuto è stato trasposto nel decreto in esame.
L'articolo 18-bis, inserito nel corso dell'esame parlamentare, modifica la disciplina sul rientro dal disavanzo sanitario da parte della regione Molise. Le novelle in esame prevedono: la modifica delle condizioni e della modulazione relative all'assegnazione ed erogazione di una prima quota, pari al 50 per cento, delle risorse statali già stanziate quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del Servizio sanitario della suddetta regione al 31 dicembre 2023; il differimento dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2028 del termine – al quale deve conformarsi il relativo piano della regione – per il completamento della copertura del disavanzo sanitario residuo, relativo al 31 dicembre 2023.
Infine, l'articolo 19 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 28 marzo 2026.