provvedimento 23 febbraio 2024
Studi - Bilancio Studi - Istituzioni D.L. 215/2023 - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune altre disposizioni urgenti. 

Per approfondire le singole disposizioni si veda il dossier Disposizioni urgenti in materia di termini normativi Volume I e Volume II .

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In tema di sanità il decreto-legge in esame:

  • differisce, con esclusivo riferimento al personale con profilo di assistente sociale, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 sia il termine entro il quale il dipendente a tempo determinato può essere stabilizzato ai sensi di una disciplina transitoria sia il termine posto, al fine della medesima possibilità di stabilizzazione, per la maturazione, presso la relativa pubblica amministrazione, del requisito di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 1, comma 22-ter);

  • proroga fino al 31 marzo 2024 gli effetti giuridici – in attesa di un aggiornamento - delle disposizioni in scadenza al 31 dicembre 2023 previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in relazione ai servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI). Ciò al fine di garantire l'erogazione senza soluzione di continuità di tali servizi, anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione (art. 3, comma 12);

  • proroga fino alla data della presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023 (vale a dire fino al 30 aprile 2024) il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie fissato al 31/12/2023. Ciò al fine di semplificare l'applicazione delle procedure di approvazione dei bilanci degli ordini professionali in base al principio di economia di gestione (art.4, comma 1);

  • proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito – con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi – per molteplici categorie di soggetti. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, comma 1-bis);

  • proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione di una speciale disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art. 4, comma 2);

  • dispone la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, AO (Aziende ospedaliere) e degli altri enti del SSN, in scadenza il 31 marzo 2024, per i soggetti iscritti nell'apposito elenco del Ministero della salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 (art. 4, comma 3);

  • consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di utilizzare, anche per l'anno 2024, alcuni strumenti straordinari - previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati - per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento. Si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari (art. 4, comma 4);

  • stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere - in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi - al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. Viene specificato che la predetta forma di reclutamento deve avvenire, qualora utilizzata, nel rispetto dei vigenti limiti alla spesa per il personale sanitario (art. 4, comma 5);

  • sospende fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni del Regolamento recante la disciplina per l'attivita' di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al D.M. 30 agosto 2023 n. 156,  al fine di armonizzare le vigenti disposizioni alla contestuale modifica di una disposizione della legge finanziaria per il 2002 (Legge 28 dicembre 2001, n. 448[1]) diretta a specificare che la collaborazione volontaria ed occasionale dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale, possa avvenire non solo a titolo gratuito ma anche con contratto libero-professionale. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, commi 5-bis e 5 ter);

  • proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la normativa transitoria che consente il conferimento - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza (art. 4, comma 6);

  • introduce una disciplina transitoria in materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e per i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Si prevede che, fino al 31 dicembre 2025, tali soggetti possano richiedere la prosecuzione del rapporto fino al compimento del settantaduesimo anno di età (e comunque non oltre la suddetta data). Un'analoga possibilità viene concessa, a determinate condizioni, all'omologo personale già collocato in quiescenza a titolo di pensionamento di vecchiaia e con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2023 (per tale personale si prevede infatti la possibilità di richiedere la riammissione in servizio). Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, comma 6-bis);

  • dispone l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) in deroga alla normativa vigente, dell'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, comma 6-ter);

  • prevede la prosecuzione della sperimentazione della Farmacia dei servizi nell'anno 2024, con effettuazione di una valutazione finale degli esiti. Dispone, altresì, in ordine alla relativa autorizzazione di spesa (25,3 milioni di euro) (art. 4, comma 7);

  • prevede che le regioni e le province autonome abbiano tempo fino al 31 dicembre 2024 per adeguare i rispettivi ordinamenti ad alcune innovazioni introdotte dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, in tema di selezione dei soggetti privati accreditati ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, comma 7-bis);

  • proroga al 31 dicembre 2024 il termine del 31 dicembre 2023 entro il quale le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono approvare gli specifici piani organizzativi per l'adeguamento agli standard di utilizzo di metodiche automatizzate al fine di incrementare l'efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche ovvero dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione). Ciò al fine di convalidare il contributo da parte delle Regioni o Province autonome erogato per favorire il processo di completamento della riorganizzazione della rete di queste strutture sanitarie ancora in via di completamento e di relativa valutazione da parte del Governo (art. 4, comma 8);

  • incrementa di un importo pari a 400.000 euro, per il 2024, le risorse del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, di cui al comma 388, articolo 1, della legge di bilancio n. 205 del 2017. Ai fini della copertura finanziaria dell'incremento, si riduce, nella corrispondente misura di 400.000 per il medesimo 2024, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione. Inoltre, novellando la medesima disposizione del comma 388 della citata legge di Bilancio 2018, specifica che le associazioni di riferimento che hanno accesso al fondo sono gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del relativo Codice, costituiti in forma di associazione o fondazione. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, commi 8-bis e 8-ter);

  • estende al 2024 la norma transitoria, già prevista per gli anni 2021, 2022 e 2023, in base alla quale si assumono come regioni di riferimento (cd. benchmark) per il calcolo delle quote di riparto delle risorse del fabbisogno sanitario tutte le cinque regioni individuate come le migliori in termini di erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizioni di equilibrio economico. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, comma 8-undecies);

  • differisce al 31 dicembre 2024 il termine per il completamento degli adempimenti necessari per la piena operatività del Sistema di identificazione e registrazione (cd. Sistema I&R) degli stabilimenti, degli operatori e degli animali. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, comma 8-decies);

  • reca la dotazione per l'anno 2024, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, e provvedono in ordine alla copertura del connesso onere finanziario. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, commi 8-quinques e 8-sexies);

  • prevede una transitoria limitazione della punibilità a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia stato commesso, nell'esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, commi 8-septies e 8-octies).

  • proroga per l'anno 2024, per un importo pari ad un milione di euro, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) recata dall'articolo 1, comma 784 della legge di bilancio per il 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234). Viene poi disposta la copertura degli oneri recati dalla disposizione. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 6, comma 8-quinquies).

In tema di politiche sociali il provvedimento in esame:

  • proroga al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'Iva – applicabili anche agli enti del Terzo settore - recate dal D. L. n. 146 del 2021 in materia fiscale. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 3, comma 12-sexies);

  • dispone anche per il 2024 l'incremento di 5 milioni delle risorse previste per il c.d. bonus psicologo. I corrispondenti oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, sono conseguentemente coperti a valere sul Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, comma 8-quater);
ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2024

Con riferimento al settore primario il decreto- legge in esame :

  • proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'espletamento delle procedure concorsuali già autorizzate da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) inerenti il ruolo Agricoltura e il ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MASAF (articolo 1, comma 21);
  • estende temporalmente l'operatività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA. In particolare, si prevede, oltre la prorogabilità, anche la rinnovabilità del mandato del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA che attualmente opera per un periodo di dodici mesi prorogabili per una sola volta; inoltre si  estende la prorogabilità del mandato dello stesso  Commissario da dodici mesi fino a 36 mesi (articolo 4, commi 8-novies);
  • proroga – fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 –  il termine fino al quale il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio è autorizzato (a seguito di un procedimento unico e nel rispetto delle prescrizioni minime previste) dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente (articolo 12, comma 5);
  • proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale è consentito alle amministrazioni pubbliche di posticipare al momento del saldo le verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi, previsti dall'articolo 78 del decreto legge n. 18 del 2020, alla regolarità contributiva e fiscale (articolo 13, comma 1);
  • prevede la proroga del termine - di cui all'articolo 8-ter, comma 2 -bis, D.L.n.27/2019 - al 2024 per l'adozione di alcune misure previste per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa. In particolare, quella volta a consentire al proprietario, conduttore o detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere all'estirpazione degli ulivi nella zona infetta, nonché quella finalizzata a permettere ai produttori, previa autorizzazione del servizio fitosanitario, di produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante garantendo la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e l'inesistenza della presenza di patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità (articolo 13, comma 2);
  • fissa i nuovi termini previsti per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi. In particolare, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2024, il termine previsto per i mezzi immatricolati entro il 31 dicembre 1983 e per quelli immatricolati tra il 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 (lett. Oa) e a)) e di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2025, quello per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2019 (lett. b) (articolo 13, comma 3);
  • proroga agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali introducendo alcune limitazioni allo stesso. In particolare, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali - con alcune eccezioni - concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: a) fino a 10.000 euro per lo zero per cento; b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, al 50 per cento; c) oltre 15.000 euro, al 100 per cento. I commi 3-ter e 3-quater dispongono in merito alla copertura finanziaria (articolo 13,  commi da 3-bis a 3-quater);
  • proroga, fino al 31 dicembre 2024 il termine per l'attuazione delle azioni  dei Programmi 2023 del Programma Nazionale triennale della pesca e della acquacoltura 2022-2024 (articolo 13, commi da 3-quinquies a 3-septies).

ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2024

Con riferimento all'ambiente e alla tutela del territorio, il decreto-legge in esame:

  • proroga termini per l'assunzione di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (art. 1, commi 19 e 20);
  • proroga fino al 30 giugno 2024 il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine entro il quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza ambientale (art. 12, comma 1);
  • proroga al 1° gennaio 2025 il termine entro il quale adottare i decreti ministeriali per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale (art. 12, comma 2);
  • proroga di sei mesi il termine per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale (art. 12, comma 3);
  • proroga al 30 aprile 2024 la durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sono ancora stati rinnovati (art. 12, comma 4);
  • proroga – fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 – il termine fino al quale il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio è autorizzato (a seguito di un procedimento unico e nel rispetto delle prescrizioni minime previste) dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente (art. 12, comma 5, modificato durante l'esame in sede referente);
  • proroga di un anno - dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 - l'incarico di Commissario straordinario per la bonifica e la riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo, altresì, l'attribuzione al Commissario di un compenso per lo svolgimento degli incarichi assegnati (art. 12, comma 6);
  • proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la durata dell'incarico del Commissario straordinario del Governo per il risanamento e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina nonché la durata dell'incarico di sub-commissario (art. 12commi 6-bis–6-quater, introdotti nel corso dell'esame in sede referente);
  • differisce al 30 giugno 2024 il termine (scaduto il 13 dicembre 2023) fino al quale è ammessa l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare (art. 12, comma 6-septies, introdotto durante l'esame in sede referente);
  • estende da cinque a otto anni il periodo entro cui i tecnici competenti in acustica devono effettuare l'aggiornamento professionale (art. 12, comma 6-octies, introdotto in sede referente);
  • autorizza il Commissario straordinario per gli eventi sismici del 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009 a proseguire gli interventi previsti dal Fondo nazionale complementare al PNRR per la ricostruzione di tali aree, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023 (art. 17, comma 1);
  • proroga al 31 dicembre del 2024 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che ha colpito l'area etnea (art. 17-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente).
ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2024

Con riferimento al sostegno alle imprese, il provvedimento in esame:

  • proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie a valere sul Fondo Legge n. 394/1981 previste a favore delle imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino dall'articolo 5-ter del D.L. n. 14/2022 e dall'articolo 29 del D.L. n. 50/2022 ; (articolo 9, ai commi 1 e 2);
  • proroga al 31 dicembre 2024, il termine sino al quale la Regione Emilia Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei e internazionali e il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche dall'articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019;

Viene anche prorogata l'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, per ulteriori due mandati degli organi della Camera di commercio delle Marche, specificando che la giunta del medesimo ente è composta dal Presidente e da un numero di membri pari a nove. Pertanto, viene posticipato di due consiliature il passaggio dai 33 membri previsti con la nascita della Camera di commercio delle Marche, nell'ambito del suindicato regime transitorio, ai 22 previsti membri previsti dalla legge n. 580 del 1993. Con riferimento ai componenti del consiglio designati da parte delle organizzazioni delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, si precisa che le organizzazioni interessate dalle procedure di designazione sono quelle di livello provinciale ovvero pluri-provinciale, o in mancanza, rispettivamente quella di livello regionale se presente, ovvero nazionale, con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale di riferimento della Camera di Commercio (articolo 17, comma 1 -bis, inserito in sede referente).

Il decreto egge contiene poi talune disposizioni, inserite in sede referente, che intervengono nel settore energetico, e in particolare disponogono:

  • una proroga dal 16 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 del termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA)(articolo 12, comma 2-bis);
  • una estensione del termine di applicazione della procedura semplificata di dismissione degli impianti di distribuzione di carburanti, disponendo che essa si applichi agli impianti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro il 31 dicembre 2024, anziché entro il 31 dicembre 2023. Rimane sempre salvo il caso che sull'area interessata siano stati sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino (articolo 12, comma 6-sexies);
  •  dispone che la procedura semplificata per la verifica dei serbatori di GPL prevista dall'articolo 64-bis del D.L. n. 76/2020 possa trovare applicazione per i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore 13 metri cubi fino al 31 dicembre 2024 (articolo 12-bis).
ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2024

Sono diverse le disposizioni in materia di istruzione contenute nel presente provvedimento, che si riportano di seguito:

  • si proroga agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 la definizione, con ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito, della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo (articolo 5, comma 2, lettera a);
  • si proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l'obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza nel termine abbreviato di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere (articolo 5, comma 2, lett. b);
  • si novella la legge n. 107 del 2015, prevedendo: a) che le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, provvedano al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con modalità che derogano la disciplina vigente; b) che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento sia riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica (articolo 5, comma 3);
  • si prevede che le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per le assunzioni di 14 unità di personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso bandito con decreto del Ministero dell'istruzione del 22 luglio 2021, n. 61, destinate all'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, siano prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale (articolo 5, comma 3-quinques, introdotto nel corso dell'esame in sede referente);
  • si interviene in materia di graduatorie e ammissione agli esami di Stato. In particolare:

i) si prevede che le graduatorie a esaurimento di cui al D.L. 97/2004, a decorrere dal 2024/2025, e le graduatorie per le supplenze siano aggiornate con cadenza biennale, anziché triennale (art. 5, comma 3-bis introdotto in sede referente);

ii) si prevede che dal primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla sua data di entrata in vigore, si applichi anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie il termine annuale per l'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica (art. 5, comma 3-ter introdotto in sede referente);

iii) si proroga al 2023/2024 la deroga alla necessità di possedere il requisito concernente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento per l'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, sia per i candidati interni che esterni (art. 5, comma 3-quater introdotto in sede referente).

ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2024

In materia di università e ricerca i principali interventi sono i seguenti:

  • si modifica l'art. 2, comma 140, del D.L. 262/2006, innalzando da due a tre anni la validità temporale dell'elenco di soggetti entro cui sono nominati i componenti dell'organo direttivo dell'ANVUR (cioè, il Consiglio direttivo). L'elenco è definito da un comitato di selezione; sulla base di esso, il Ministro dell'università e della ricerca propone la nomina, che avviene con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti (art. 6, comma 1);
  • si differisce (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria (art. 6, comma 2);
  • si prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria[1] relativa alla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni (esami successivi al conseguimento del diploma di laurea) e di altri esami professionali (art. 6, comma 3);
  • si proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024 il termine entro il quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della L. 79/2022, di conversione del D.L. 36/2022) (art. 6, comma 4);
  • si proroga dal 31 dicembre 2023 al 15 febbraio 2024 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023, formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021. Resta ferma la previgente disposizione legislativa, secondo cui la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 dicembre 2023 (art. 6, comma 5);
  • si estende dall'a.a. 2023-2024 all'a.a. 2024-2025 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento cosiddette "143" (art. 6, comma 6);
  • si proroga (dall'a.a. 2024/2025) all'a.a. 2025/2026 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato (art. 6, comma 7, lett. a). Inoltre, si differisce (dall'anno accademico 2024/2025) all'anno accademico 2025/2026 l'abrogazione di alcune disposizioni legislative prevista dal suddetto regolamento (art. 6, comma 7, lett. b); 
  • si consente alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di reclutare, oltre che, come già previsto, per l'a.a. 2023/2024, anche per l'a.a. 2024/2025 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni. Il reclutamento deve essere prioritariamente effettuato a valere: sulle vigenti graduatorie formate nell'ambito dei processi di statizzazione delle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica non statali; nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli;e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto di alcuni principi in materia di reclutamento nelle PA, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dal 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore della L. 14/2023, di conversione del D.L. 198/2022). La disposizione in commento inserisce l'espresso riferimento all'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per cinque anni (art. 6, comma 8);
  • si incrementa di 1 milione di euro per il 2024 lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati.  L'accesso ai contributi è limitato ai soli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento (art. 6, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti in sede referente);

ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2024

In materia culturale si segnalano le seguenti misure:

- si proroga per il 2024 l'autorizzazione di spesa di 250.000 euro in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" (articolo 5, comma 1);

- si proroga da sette a otto anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita presso il Segretariato generale del Ministero della cultura, ex art.15-bis, comma 6, lett. a), del D.L. 189/2016, creata allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Corrispondentemente, provvede a prorogare dal 2023 al 2024 l'incremento di unità di personale di cui la segreteria si compone, disposto dall'art. 18, comma 2, del D.L. 8/2017. Viene autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per il 2024, individuando la relativa copertura (art. 7, commi 1-3);

- si posticipa dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», istituito presso il Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 806, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022). Si autorizza per l'anno 2024 la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato, disponendo in relazione a tali oneri (art. 7, comma 4, lett. a e b);

- si modifica l'art. 38-bis, comma 1, del D.L. 76/2020,  relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, sotto due profili: da un lato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il regime amministrativo semplificato incentrato sull'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli spettacoli dal vivo e le proiezioni cinematografiche; dall'altro lato, innalza da 1.000 a 2.000 il limite massimo di soggetti che possono partecipare agli eventi di cui sopra, affinché possa operare il regime semplificato (art. 7, comma 5);

- si proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di durata della disciplina che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico nonché di personale amministrativo avente determinati requisiti mediante procedure selettive riservate. Tale disciplina transitoria deroga espressamente alla disposizione per cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche (art. 7, comma 5-bis introdotto in sede referente);

- si proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 il termine entro il quale devono essere adottati i regolamenti di organizzazione per la ri-organizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura; nelle more, continua ad applicarsi il DPCM 169/2019 (art. 7, comma 6);

- si prevede che le contabilità ordinarie intestate a 5 Direzioni regionali Musei del Ministero della cultura, accorpate ai sensi del DPCM n. 167 del 2023, continuino ad operare fino al 31 dicembre 2024, nelle more della riforma attuata con il predetto provvedimento, che ha portato da 18 a 13 il numero massimo delle direzioni regionali musei del MIC (articolo 7, comma 6-quater, introdotto nel corso dell'esame in sede referente);

 - si proroga all'anno 2024 la disciplina derogatoria di ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 7, comma 6-quinquies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente).

ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2024

In materia di lavoro sportivo si segnala che viene esteso dal 30 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 il termine entro il quale, relativamente a taluni soggetti (i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico), possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, le comunicazioni al centro per l'impiego e all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023. Inoltre, si differisce dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale alcune figure professionali operanti in ambito dilettantistico, già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento. Viene poi escluso dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20 per cento le somme versate a titolo di premio agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, fino al 31 dicembre 2024, nei limiti dell'ammontare complessivo di 300 euro (art. 14, commi da 2-bis a 2-quinquies introdotti in sede referente). 

ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2024

In materia di editoria si segnalano i seguenti interventi:

- alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per il 2024, per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali (art. 7-bis introdotto in sede referente);

- si dispone circa un riparto di risorse in favore delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale che, alla data del 31 dicembre 2023, risultassero titolari di un contratto stipulato con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento di servizi giornalistici e strumentali ad agenzie di stampa con rete di servizi esteri e loro diffusione all'estero, che si è svolta nel 2017. Si prevede, inoltre, che le medesime agenzie di stampa siano tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, in aggiunta ai servizi già forniti in applicazione delle disposizioni applicabili (art. 16, commi 1-5).

ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2024

In materia creditizia e fiscale il decreto-legge in esame:

  • proroga al 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza (art. 3, comma 1);
  • proroga, anche per il 2024, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (art. 3, comma 3);
  • con una norma introdotta in sede referente, proroga al 31 dicembre 2024 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 ossia la legge di bilancio 2018 (art. 3, comma 4-bis);
  • proroga di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi (art. 3, comma 6);

  • proroga al 2024 la possibilità riconosciuta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto destinando le maggiori entrate di tali estrazioni aggiuntive sono destinate al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali (art. 3, comma 7);

  • proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità prevista, a determinate condizioni, dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile di continuare a svolgere la propria attività (art. 3, comma 8);
  • con una norma introdotta in sede referente, amplia la facoltà di cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico e i contributi regionali (o delle province autonome di Trento e Bolzano) ai casi di contributi erogati negli anni 2025 e 2026, in luogo dei soli anni 2023 e 2024 previsti dal testo vigente (art. 3, comma 12-ter);
  • con una norma introdotta in sede referente,  proroga al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'Iva – applicabili anche agli enti del Terzo settore - recate dal D. L. n. 146 del 2021 in materia fiscale (art. 3, comma 12-sexies);
  • con una norma introdotta in sede referente, stabilisce che talune disposizioni in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, concessi ai soggetti che rispettino i requisiti di priorità anagrafici e reddituali previsti a legislazione vigente anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), siano applicabili fino alla data del 31 dicembre 2024 (art. 3, comma 12-septies);
  • con una norma introdotta in sede referente, estende la possibilità di usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale (disciplinato dalla legge di bilancio 2023) alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. L'importo dovuto è rateizzabile con l'applicazione di interessi nella misura del 2 per cento annuo  (art. 3, comma 12-undecies);
  • con una norma introdotta in sede referente, estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali tenute entro il 30 aprile 2024  (art. 3, comma 12-duodecies);
  • con una norma introdotta in sede referente, estende il termine per avvalersi dell'agevolazione prevista per l'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000, stabilendo che tale misura si applica anche nel caso che il contratto preliminare registrato di acquisto sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024. Si riconosce, inoltre, un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto dalla disposizione sopra descritta (art. 3, comma 12-terdecies- 12-quinquiesdecies);

  • con una norma introdotta in sede referente, differisce dal al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della c.d. rottamazione-quater. A tale nuova scadenza si applica il termine di tolleranza di 5 giorni. Si prevede inoltre

    un'analoga proroga al 15 marzo 2024 per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, con riferimento alla prima e seconda rata della rottamazione-quater (art. 3-bis);
  • proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 fino al 30 giugno 2024, il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci) (art. 14, co. 1);
  • con una norma introdotta in sede referente, proroga l'operatività di alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma (art. 17-ter).
ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2024

In tema di finanza locale il decreto-legge in esame:

  • dispone per gli enti locali in dissesto la proroga di un anno dell'obbligo di ricostituire un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2024 (art. 2, comma 6);

  • consente alle regioni a statuto ordinario, in presenza di un considerevole disavanzo di amministrazione, per gli anni 2023 e 2024 di diminuire la quota obbligatoria di reiscrizione dei residui perenti. Le risorse che in tal modo sono rese disponibili, vengono destinate al Fondo perdite potenziali (art. 2, commi 6-bis e 6-ter, inseriti nel corso dell'esame in sede referente);
  • estende al 2023 l'applicazione delle norme concernenti l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione dettate dalla legge di bilancio per il 2019 per le regioni a statuto ordinario ed estende l'applicazione di tali norme, per il medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome (art. 2, comma 6-quater, inserito in sede referente);
  • proroga di ulteriori 10 mesi, fino al 31 ottobre 2024, il termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal Comune di Roma, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale. Inoltre prevede che entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro dà avviso con ogni forma idonea di pubblicità della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro assegnando un termine perentorio, non inferiore a centottanta giorni, per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti afferenti ad obbligazioni contrattuali extracontrattuali ed indennitarie assunte dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo deve essere presentata entro il 31 gennaio 2025 (art. 3, comma 2, modificato in sede referente);
  • consente agli enti locali, in considerazione dell'emergenza energetica in corso, di effettuare anche nell'anno 2024 operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti (art. 3, comma 12-bis, inserito in sede referente);

  • estende di un anno l'ambito di applicazione della norma che consente a regioni ed enti locali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2022, le quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai LEP. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato è autorizzato, limitatamente alle risorse di parte corrente, per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario nazionale (art. 3, commi 12-quater e 12-quinquies, inseriti in sede referente);

  • riduce l'importo del contributo per il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario previsto per il 2024 di 45 milioni di euro, lasciando invariato il contributo previsto per gli anni dal 2025 al 2028; dilaziona di un mese i termini per la definizione del riparto del contributo tra le regioni, nonché il termine per il versamento all'erario della quota di competenza di ciascuna regione per il solo 2024 (art. 3, commi 12-octies e 12-novies, inseriti in sede referente);
  • esclude dal concorso alla finanza pubblica le risorse che sono state assegnate agli enti locali quali contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche per efficientamento energetico e per lo sviluppo territoriale sostenibile. Il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno che deve provvedere alla determinazione degli importi del contributo alla finanza pubblica a carico di ciascun ente è posticipato dal 31 gennaio al 31 marzo 2024 (art. 3, comma 12-decies, inserito in sede referente); 
  • abroga il termine di sei mesi per il completamento delle attività istruttorie volte alla ricognizione e determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata e differisce al 31 dicembre 2024 il termine di predisposizione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni standard nelle predette materie (art. 15).

Inoltre, in materia di enti locali si segnalano i seguenti interventi:

  • la disapplicazione dell'l'inconferibilità di incarichi di livello regionale con riferimento ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra comuni che superi i 15.000 abitanti. L'inconferibilità che non trova applicazione riguarda l'assunzione nella medesima regione, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, degli incarichi amministrativi di vertice della regione; degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (art. 1-bis, introdotto in sede referente);
  • la proroga al 31 dicembre 2024 del termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del D.L. 78 del 2010 (art. 2, comma 2).
  • il differimento al 31 dicembre 2024 della vigenza dell'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha introdotto procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale (art. 2, comma 3);
  • la proroga al 31 dicembre 2024 della possibilità, per i piccoli comuni, di conferire, in via transitoria, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune con determinati requisiti (art. 2, comma 5);

 

Infine, si segnala il comma 4-bis dell'articolo 2 che consente, fino al 31 dicembre 2024, anche ai comuni che non sono capoluoghi di provincia o con popolazione inferiore a centomila abitanti, di avviare la sperimentazione dell'uso di armi ad impulsi elettrici (cd. Taser) da parte delle Polizie municipali prescindendo dal requisito demografico attualmente richiesto dalla normativa.

ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2024

L'articolo 1, comma 9, lett. b) e c) del comma 9 proroga il termine di scadenza dei contratti per l'assunzione a tempo determinato degli addetti all'ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.

Il comma 18  consente fino al 31 dicembre 2024 all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza ed in deroga all'attuale limite del 25 per cento.

L'articolo 3, comma 4, differisce di un ulteriore anno tutti i termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Pertanto, la cessazione - a regime - dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia Tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorrerà dal 1° gennaio 2029. Il comma 5 reca la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 6comma 3 dell'articolo 6 prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria relativa alla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni (esami successivi al conseguimento del diploma di laurea) e di altri esami professionali.

L'articolo 8comma 5-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, proroga di sei mesi (dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024) la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. "scudo erariale", che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di giustizia

I commi 1 e 2 sospendono fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni riguardanti il requisito della partecipazione a specifici corsi di formazione per l'attribuzione ai magistrati di funzioni direttive o semidirettive, di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del d.lgs. n. 26 del2006, consentendo che fino a tale data possano concorrere all'attribuzione di tali incarichi anche coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, ma non vi abbiano ancora potuto partecipare (comma 1). Si prevede, inoltre, che tale disposizione si applichi anche alle procedure già bandite e che coloro cui sia stato conferito un incarico che non abbiano in precedenza frequentato un corso o non abbiano già svolto le funzioni debbano parteciparvi entro sei mesi dal conferimento delle medesime (comma 2).

Il comma 3 prevede che se il termine massimo di 10 anni di permanenza per i magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario scade in data antecedente al 31 dicembre 2024 esso è prorogato fino alla medesima data.

Il comma 4 eleva, fino al 31 dicembre 2024, da sei mesi a un anno il termine massimo per l'assunzione delle nuove funzioni da parte del magistrato in caso di tramutamento.

Il comma 4-bis proroga la riduzione della durata del tirocinio a 12 mesi anche per coloro che risultano essere vincitori dei concorsi per magistrato banditi nel 2023. Il comma 4-ter reca la relativa copertura finanziaria.

Il comma 5 è volto a prorogare il termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di delegare, nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, taluni specifici adempimenti ad un giudice onorario dal 30 aprile 2024 al 17 ottobre 2024.

Il comma 5-bis modifica l'art. 4-ter del DL 51/2023 al fine di prorogare dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la sospensione dell'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo, per gli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non è possibile o non ha esito positivo.

Il comma 5-ter dispone la proroga al 31 dicembre 2024 della norma che consente all'imprenditore di sostituire le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi con proprie autodichiarazioni attestanti la presentazione della richiesta agli enti deputati al rilascio (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL) almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza di accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi.

Il comma 6 prevede che le elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione siano differite da aprile 2024 a dicembre 2024. Pertanto, è prorogata la durata degli organi attualmente in carica finché non si saranno insediati i nuovi.

Il comma 6-sexies proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense del 2012.

Il comma 6-bis proroga al 31 dicembre 2024 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia.

Il comma 6-quater dell'articolo 11 differisce di un anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2025 anziché dalla sessione 2024. Il comma 6-quinquies proroga l'applicazione della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense prevista per la sessione 2023, anche per la sessione 2024.

Il comma 6-ter proroga fino al 31 dicembre 2024 l'esclusione dell'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia.

Il comma 7 proroga dal 15 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 150/2022 (cd. "riforma Cartabia" del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale.

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali.

Il comma 9 differisce al 1° gennaio 2026 la data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate. Il comma 10 reca la relativa copertura finanziaria.

I commi 11-bis e 11-ter prevedono il differimento fino a sei mesi delle elezioni degli organi dell'Ordine dei giornalisti previste per il mese di ottobre 2024 e l'applicazione anche alle prossime elezioni, nelle more di una riforma complessiva, della procedura elettorale mista, sia da remoto sia in presenza, utilizzata nelle precedenti elezioni del 2021

ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2024

Con riferimento alle infrastrutture e ai contratti pubblici, il decreto-legge in esame:

  • stabilisce una proroga temporale, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, per l'adempimento di alcuni oneri necessari a favorire la cantierabilità dei lavori relativi all'aeroporto di Firenze "Amerigo Vespucci" (art. 8, comma 1);
  • stabilisce una proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine per la realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare mediante procedure di affidamento semplificate (art. 8, comma 5);
  • prevede che per le attività di investimento di ANAS s.p.a. è riconosciuta, a titolo di onere di investimento, una quota non superiore al 12,5% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione, al miglioramento, all'adeguamento della rete stradale nonché alla gestione dei beni funzionali al servizio stradale ed autostradale. Inoltre, per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, viene riconosciuta una quota a titolo di oneri di investimento pari al 9%. Viene altresì disposto che entro il predetto limite del 12,5%, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS, verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione della società (art. 8, comma 8);
  • proroga dal 31 dicembre del 2023 al 30 marzo 2024 il termine ultimo entro il quale le società concessionarie autostradali devono predisporre una proposta aggiornata del Piano Economico-Finanziario (PEF) conformemente a quanto disposto dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché alle indicazioni rese dal concedente. L'aggiornamento del PEF dovrà essere perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Infine, è disposto l'incremento delle tariffe autostradali conformemente all'inflazione nella misura pari al 2,3 % (art. 8, comma 9);
  • proroga di un ulteriore anno (vale a dire per tutto il 2024) l'applicabilità della disposizione transitoria che disciplina – per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data del 19 aprile 2016 – l'approvazione delle varianti da apportare al progetto definitivo (art. 8, comma 9-bis, inserito durante l'esame in sede referente);
  • dispone la proroga, alla data del 31 ottobre 2028, della scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a. (art. 8, comma 10);
  • proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006 (art. 14, comma 2).
ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2024

In tema di lavoro il decreto legge in esame:

  • dal 2024, destina al finanziamento dell'attività dei patronati prevista nell'ambito delle nuove misure Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e lavoro le risorse, pari a 5 milioni di euro, già stanziate per l'attività dei medesimi patronati nell'ambito del reddito e della pensione di cittadinanza (art. 18, comma 4);
  • proroga dal 30 aprile 2024 al 31 dicembre 2024 il termine entro cui devono essere stipulati gli atti tra datore di lavoro e dipendente che individuano le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva (cosiddette causali) in presenza delle quali è possibile prorogare un contratto a termine oltre la durata di 12 mesi, fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi (art. 18, comma 4-bis, introdotto in sede referente);
  • differisce dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine entro cui gli enti del Terzo settore devono assumere a tempo indeterminato persone con disabilità al fine di fruire del relativo incentivo previsto dalla normativa vigente per tali assunzioni (art. 18, comma 4-quater, introdotto in sede referente).

In tema di previdenza il decreto legge in esame:

  • proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale non si applicano i termini di prescrizione degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici, con riferimento ai periodi di competenza compresi entro il 31 dicembre 2019 (in luogo del 31 dicembre 2018) (art. 1, comma 16, lettera a);
  • differisce dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione della norma transitoria che esclude la prescrizione per il mancato versamento delle contribuzioni previdenziali inerenti alla Gestione separata dell'INPS, con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 16, lettera b);
  • differisce dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora (art. 1, comma 17);
  • fino al 31 dicembre 2025 autorizza, su domanda, il trattenimento in servizio dei dirigenti medici, dei sanitari del SSN e dei docenti universitari che svolgono assistenza in medicina e chirurgia fino al compimento di 72 anni (fermo restando il suddetto limite temporale del 31 dicembre 2025). Fino alla medesima data del 31 dicembre 2025, il medesimo personale già collocato in quiescenza a titolo di pensionamento di vecchiaia dal 1° settembre 2023 può essere riammesso in servizio, su domanda e sempre fino al compimento di 72 anni, previo esercizio dell'opzione tra il trattamento di quiescenza e la retribuzione connessa all'attività lavorativa. È fatto divieto a tale personale di assumere o mantenere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale (art. 4, comma 6-bis, introdotto in sede referente);
  • riporta al Comitato Previdenza Italia le funzioni sinora attribuite ad Assoprevidenza in materia di analisi, ricerche, studi e valutazioni concernenti investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese (art. 18, commi 1-3).

ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2024

In materia di personale delle Pubbliche amministrazioni il decreto legge in esame:

  • proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine temporale per le possibilità di assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni dal 2013 al 2022 (art. 1, comma 3, lettera a));
  • autorizza gli enti locali della Calabria a bandire procedure selettive per l'accesso a contratti a termine e a tempo parziale, di 18 ore settimanali e della durata di 18 mesi, in deroga ai limiti di spesa per il personale a tempo determinato posti dalla normativa vigente. A tali contratti sono ammessi in via prioritaria i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga e già utilizzati dalle medesime amministrazioni (art. 1, comma 3-bis, lettera a), introdotto in sede referente);
  • differisce dal 31 agosto 2024 al 30 settembre 2024 il termine entro cui le amministrazioni della Calabria interessate devono comunicare al Dip.to della funzione pubblica le esigenze di personale connesse all'inquadramento nelle proprie piante organiche di tirocinanti già utilizzati dalle medesime amministrazioni e rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga (art. 1, comma 3-bis, lettera c), numero 2, introdotto in sede referente);
  • proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo dalla legge di bilancio 2017 e autorizzate con apposito decreto ministeriale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (art. 1, comma 4);
  • in materia di lavoratori socialmente utili (LSU): proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 alcune convenzioni relative a tali lavoratori; proroga dal 30 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità possono essere assunti da parte della PA già utilizzatrice, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali; con una modifica in sede referente, si introduce una possibilità di stabilizzazione, da parte degli enti locali della Regione siciliana, dei lavoratori inseriti nell'elenco della stessa Regione relativo ai soggetti già svolgenti lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità (art. 1, commi 6 e 6-bis);
  • proroga al 31 dicembre 2024 la vigenza della disposizione che ha autorizzato l'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte delle Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica (articolo 1, comma 1);
  • proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine, già più volte prorogato, entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno che erano state autorizzate da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 5);
  • proroga dal 31 dicembre 2023 sino al 31 dicembre 2024 il termine per consentire l'espletamento di alcune procedure concorsuali già autorizzate per l'assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno  (art. 1, commi 7).
  • estende all'anno 2024 un'autorizzazione ad assumere 30 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Ministero dell'interno: si tratta del personale destinato alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali per investimenti comunali e per investimenti in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativi a progetti previsti dal PNRR (art. 1, comma 8, lettera a)).
ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2024

Comparto sicurezza e vigili del fuoco

 

Un primo gruppo di disposizioni riguarda in generale il personale del comparto sicurezza e vigili del fuoco. Si tratta delle seguenti disposizioni:

  • l'articolo 1, comma 2 e comma 3, lettera b) prorogano al 31 dicembre 2024 le autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valevoli per l'anno 2013 e per l'anno 2014, le quali erano state prorogate di anno in anno fino al 31 dicembre 2023
  • l'articolo 1, comma 15, proroga al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di effettuare assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore;
  • l'articolo 2, comma 4, lett. b) estende all'anno 2024 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata.

 

Un secondo gruppo di disposizioni riguarda in particolare il Corpo dei vigili del fuoco. In proposito, il decreto-legge:

  • dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 della validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019 (articolo 2, comma 4. lett. a);.
  • destina risorse (per circa 8,3 milioni) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco per un periodo (dal 1° agosto 2021 al 31 marzo 2022) in cui si è protratta l'emergenza da Covid-19 (articolo 2, commi 7 e 8);

In tema di polizia locale, il decreto consente in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2024, a tutti i comuni che non sono capoluoghi di provincia o con popolazione inferiore a centomila abitanti, di avviare la sperimentazione dell'uso di armi ad impulsi elettrici (cd. Taser) da parte delle Polizie municipali prescindendo dal requisito demografico attualmente richiesto dalla normativa. Continua invece ad essere necessaria l'istituzione dell'armeria del Corpo o Servizio di polizia locale (articolo 2, comma 4-bis).

Servizi di informazione per la sicurezza

L'articolo 19, comma 1proroga dal 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge 7/2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data:

  • il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo;
  • al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione;
  • le identità di copertura degli addetti dei servizi di sicurezza possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate;
  • l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

 

Inoltre, l'articolo 19, comma 2, proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2024

In materia di trasporti il decreto-legge:

  • proroga di tre mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti e  prevede anche per il 2024 risorse per il personale non avviato al lavoro (art. 8, comma 2);

  • estende al 2024, rifinanziandola con 2 milioni di euro, la possibilità delle Autorità di sistema portuale di erogare risorse residue a favore di fornitori di lavoro e imprese titolari di contratti d'appalto nel settore portuale e la riconnette alla recente crisi in Medioriente e nel Mar Rosso (art. 8, comma 3-bis, introdotto in sede referente);
  • proroga di un anno alcuni termini previsti nel decreto MIT 28 ottobre 2005 sulla sicurezza delle gallerie ferroviarie (art. 8, comma 4);
  • stabilisce il differimento di una pluralità di termini da osservare per la riduzione della circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti nel settore dei trasporti pubblici: al 31 gennaio 2024 il termine per le categorie di veicoli Euro 2, al 15 gennaio 2024 il termine per le categorie di veicoli Euro 2 da esonerare nelle Province autonome di Trento e Bolzano e al 31 gennaio 2024 il termine per l'adozione del decreto MIT di esonero delle categorie di veicoli Euro 2 da considerarsi necessari per soddisfare i requisiti di funzionamento del trasporto pubblico locale (art. 8, comma 6);
  • proroga al 31 dicembre 2024, il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore prevista dal Codice della Strada (art. 8, comma 6-bis, introdotto in sede referente);
  • proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità che le prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, in conto privato, possano essere svolte anche da personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza (art. 8, comma 6-ter, introdotto in sede referente);
  • proroga al 30 giugno 2024 il termine per l'entrata in vigore del regolamento MIT sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga alla stessa data la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico (art. 8, comma 10-bis, introdotto in sede referente);
  • prevede che fino al 30 giugno 2024 le macchine agricole siano soggette all'obbligo di assicurazione (RC), solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate (art. 8, comma 10-ter, introdotto in sede referente).
ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2024
 
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