Il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune altre disposizioni urgenti.
Per approfondire le singole disposizioni si veda il dossier Disposizioni urgenti in materia di termini normativi: Volume I e Volume II .
In tema di sanità il decreto-legge in esame:
differisce, con esclusivo riferimento al personale con profilo di assistente sociale, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 sia il termine entro il quale il dipendente a tempo determinato può essere stabilizzato ai sensi di una disciplina transitoria sia il termine posto, al fine della medesima possibilità di stabilizzazione, per la maturazione, presso la relativa pubblica amministrazione, del requisito di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 1, comma 22-ter);
proroga fino al 31 marzo 2024 gli effetti giuridici – in attesa di un aggiornamento - delle disposizioni in scadenza al 31 dicembre 2023 previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in relazione ai servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI). Ciò al fine di garantire l'erogazione senza soluzione di continuità di tali servizi, anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione (art. 3, comma 12);
proroga fino alla data della presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023 (vale a dire fino al 30 aprile 2024) il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie fissato al 31/12/2023. Ciò al fine di semplificare l'applicazione delle procedure di approvazione dei bilanci degli ordini professionali in base al principio di economia di gestione (art.4, comma 1);
proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito – con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi – per molteplici categorie di soggetti. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, comma 1-bis);
proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione di una speciale disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art. 4, comma 2);
dispone la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, AO (Aziende ospedaliere) e degli altri enti del SSN, in scadenza il 31 marzo 2024, per i soggetti iscritti nell'apposito elenco del Ministero della salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 (art. 4, comma 3);
consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di utilizzare, anche per l'anno 2024, alcuni strumenti straordinari - previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati - per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento. Si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari (art. 4, comma 4);
stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere - in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi - al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. Viene specificato che la predetta forma di reclutamento deve avvenire, qualora utilizzata, nel rispetto dei vigenti limiti alla spesa per il personale sanitario (art. 4, comma 5);
sospende fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni del Regolamento recante la disciplina per l'attivita' di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al D.M. 30 agosto 2023 n. 156, al fine di armonizzare le vigenti disposizioni alla contestuale modifica di una disposizione della legge finanziaria per il 2002 (Legge 28 dicembre 2001, n. 448[1]) diretta a specificare che la collaborazione volontaria ed occasionale dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale, possa avvenire non solo a titolo gratuito ma anche con contratto libero-professionale. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, commi 5-bis e 5 ter);
proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la normativa transitoria che consente il conferimento - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza (art. 4, comma 6);
introduce una disciplina transitoria in materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e per i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Si prevede che, fino al 31 dicembre 2025, tali soggetti possano richiedere la prosecuzione del rapporto fino al compimento del settantaduesimo anno di età (e comunque non oltre la suddetta data). Un'analoga possibilità viene concessa, a determinate condizioni, all'omologo personale già collocato in quiescenza a titolo di pensionamento di vecchiaia e con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2023 (per tale personale si prevede infatti la possibilità di richiedere la riammissione in servizio). Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, comma 6-bis);
dispone l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) in deroga alla normativa vigente, dell'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, comma 6-ter);
prevede la prosecuzione della sperimentazione della Farmacia dei servizi nell'anno 2024, con effettuazione di una valutazione finale degli esiti. Dispone, altresì, in ordine alla relativa autorizzazione di spesa (25,3 milioni di euro) (art. 4, comma 7);
prevede che le regioni e le province autonome abbiano tempo fino al 31 dicembre 2024 per adeguare i rispettivi ordinamenti ad alcune innovazioni introdotte dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, in tema di selezione dei soggetti privati accreditati ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, comma 7-bis);
proroga al 31 dicembre 2024 il termine del 31 dicembre 2023 entro il quale le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono approvare gli specifici piani organizzativi per l'adeguamento agli standard di utilizzo di metodiche automatizzate al fine di incrementare l'efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche ovvero dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione). Ciò al fine di convalidare il contributo da parte delle Regioni o Province autonome erogato per favorire il processo di completamento della riorganizzazione della rete di queste strutture sanitarie ancora in via di completamento e di relativa valutazione da parte del Governo (art. 4, comma 8);
incrementa di un importo pari a 400.000 euro, per il 2024, le risorse del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, di cui al comma 388, articolo 1, della legge di bilancio n. 205 del 2017. Ai fini della copertura finanziaria dell'incremento, si riduce, nella corrispondente misura di 400.000 per il medesimo 2024, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione. Inoltre, novellando la medesima disposizione del comma 388 della citata legge di Bilancio 2018, specifica che le associazioni di riferimento che hanno accesso al fondo sono gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del relativo Codice, costituiti in forma di associazione o fondazione. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, commi 8-bis e 8-ter);
estende al 2024 la norma transitoria, già prevista per gli anni 2021, 2022 e 2023, in base alla quale si assumono come regioni di riferimento (cd. benchmark) per il calcolo delle quote di riparto delle risorse del fabbisogno sanitario tutte le cinque regioni individuate come le migliori in termini di erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizioni di equilibrio economico. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, comma 8-undecies);
differisce al 31 dicembre 2024 il termine per il completamento degli adempimenti necessari per la piena operatività del Sistema di identificazione e registrazione (cd. Sistema I&R) degli stabilimenti, degli operatori e degli animali. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, comma 8-decies);
reca la dotazione per l'anno 2024, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, e provvedono in ordine alla copertura del connesso onere finanziario. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, commi 8-quinques e 8-sexies);
prevede una transitoria limitazione della punibilità a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia stato commesso, nell'esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 4, commi 8-septies e 8-octies).
proroga per l'anno 2024, per un importo pari ad un milione di euro, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) recata dall'articolo 1, comma 784 della legge di bilancio per il 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234). Viene poi disposta la copertura degli oneri recati dalla disposizione. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 6, comma 8-quinquies).
In tema di politiche sociali il provvedimento in esame:
proroga al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'Iva – applicabili anche agli enti del Terzo settore - recate dal D. L. n. 146 del 2021 in materia fiscale. Tale disposizione è stata inserita nel corso dell'esame referente (art. 3, comma 12-sexies);
Con riferimento al settore primario il decreto- legge in esame :
Con riferimento all'ambiente e alla tutela del territorio, il decreto-legge in esame:
Con riferimento al sostegno alle imprese, il provvedimento in esame:
Viene anche prorogata l'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, per ulteriori due mandati degli organi della Camera di commercio delle Marche, specificando che la giunta del medesimo ente è composta dal Presidente e da un numero di membri pari a nove. Pertanto, viene posticipato di due consiliature il passaggio dai 33 membri previsti con la nascita della Camera di commercio delle Marche, nell'ambito del suindicato regime transitorio, ai 22 previsti membri previsti dalla legge n. 580 del 1993. Con riferimento ai componenti del consiglio designati da parte delle organizzazioni delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, si precisa che le organizzazioni interessate dalle procedure di designazione sono quelle di livello provinciale ovvero pluri-provinciale, o in mancanza, rispettivamente quella di livello regionale se presente, ovvero nazionale, con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale di riferimento della Camera di Commercio (articolo 17, comma 1 -bis, inserito in sede referente).
Il decreto egge contiene poi talune disposizioni, inserite in sede referente, che intervengono nel settore energetico, e in particolare disponogono:
Sono diverse le disposizioni in materia di istruzione contenute nel presente provvedimento, che si riportano di seguito:
i) si prevede che le graduatorie a esaurimento di cui al D.L. 97/2004, a decorrere dal 2024/2025, e le graduatorie per le supplenze siano aggiornate con cadenza biennale, anziché triennale (art. 5, comma 3-bis introdotto in sede referente);
ii) si prevede che dal primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla sua data di entrata in vigore, si applichi anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie il termine annuale per l'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica (art. 5, comma 3-ter introdotto in sede referente);
iii) si proroga al 2023/2024 la deroga alla necessità di possedere il requisito concernente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento per l'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, sia per i candidati interni che esterni (art. 5, comma 3-quater introdotto in sede referente).
In materia di università e ricerca i principali interventi sono i seguenti:
In materia culturale si segnalano le seguenti misure:
- si proroga per il 2024 l'autorizzazione di spesa di 250.000 euro in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" (articolo 5, comma 1);
- si proroga da sette a otto anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita presso il Segretariato generale del Ministero della cultura, ex art.15-bis, comma 6, lett. a), del D.L. 189/2016, creata allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Corrispondentemente, provvede a prorogare dal 2023 al 2024 l'incremento di unità di personale di cui la segreteria si compone, disposto dall'art. 18, comma 2, del D.L. 8/2017. Viene autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per il 2024, individuando la relativa copertura (art. 7, commi 1-3);
- si posticipa dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», istituito presso il Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 806, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022). Si autorizza per l'anno 2024 la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato, disponendo in relazione a tali oneri (art. 7, comma 4, lett. a e b);
- si modifica l'art. 38-bis, comma 1, del D.L. 76/2020, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, sotto due profili: da un lato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il regime amministrativo semplificato incentrato sull'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli spettacoli dal vivo e le proiezioni cinematografiche; dall'altro lato, innalza da 1.000 a 2.000 il limite massimo di soggetti che possono partecipare agli eventi di cui sopra, affinché possa operare il regime semplificato (art. 7, comma 5);
- si proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di durata della disciplina che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico nonché di personale amministrativo avente determinati requisiti mediante procedure selettive riservate. Tale disciplina transitoria deroga espressamente alla disposizione per cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche (art. 7, comma 5-bis introdotto in sede referente);
- si proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 il termine entro il quale devono essere adottati i regolamenti di organizzazione per la ri-organizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura; nelle more, continua ad applicarsi il DPCM 169/2019 (art. 7, comma 6);
- si prevede che le contabilità ordinarie intestate a 5 Direzioni regionali Musei del Ministero della cultura, accorpate ai sensi del DPCM n. 167 del 2023, continuino ad operare fino al 31 dicembre 2024, nelle more della riforma attuata con il predetto provvedimento, che ha portato da 18 a 13 il numero massimo delle direzioni regionali musei del MIC (articolo 7, comma 6-quater, introdotto nel corso dell'esame in sede referente);
- si proroga all'anno 2024 la disciplina derogatoria di ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 7, comma 6-quinquies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente).
In materia di lavoro sportivo si segnala che viene esteso dal 30 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 il termine entro il quale, relativamente a taluni soggetti (i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico), possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, le comunicazioni al centro per l'impiego e all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023. Inoltre, si differisce dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale alcune figure professionali operanti in ambito dilettantistico, già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento. Viene poi escluso dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20 per cento le somme versate a titolo di premio agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, fino al 31 dicembre 2024, nei limiti dell'ammontare complessivo di 300 euro (art. 14, commi da 2-bis a 2-quinquies introdotti in sede referente).
In materia di editoria si segnalano i seguenti interventi:
- alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per il 2024, per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali (art. 7-bis introdotto in sede referente);
- si dispone circa un riparto di risorse in favore delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale che, alla data del 31 dicembre 2023, risultassero titolari di un contratto stipulato con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento di servizi giornalistici e strumentali ad agenzie di stampa con rete di servizi esteri e loro diffusione all'estero, che si è svolta nel 2017. Si prevede, inoltre, che le medesime agenzie di stampa siano tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, in aggiunta ai servizi già forniti in applicazione delle disposizioni applicabili (art. 16, commi 1-5).
In materia creditizia e fiscale il decreto-legge in esame:
proroga di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi (art. 3, comma 6);
proroga al 2024 la possibilità riconosciuta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto destinando le maggiori entrate di tali estrazioni aggiuntive sono destinate al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali (art. 3, comma 7);
con una norma introdotta in sede referente, estende il termine per avvalersi dell'agevolazione prevista per l'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000, stabilendo che tale misura si applica anche nel caso che il contratto preliminare registrato di acquisto sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024. Si riconosce, inoltre, un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto dalla disposizione sopra descritta (art. 3, comma 12-terdecies- 12-quinquiesdecies);
con una norma introdotta in sede referente, differisce dal al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della c.d. rottamazione-quater. A tale nuova scadenza si applica il termine di tolleranza di 5 giorni. Si prevede inoltre
un'analoga proroga al 15 marzo 2024 per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, con riferimento alla prima e seconda rata della rottamazione-quater (art. 3-bis);In tema di finanza locale il decreto-legge in esame:
dispone per gli enti locali in dissesto la proroga di un anno dell'obbligo di ricostituire un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2024 (art. 2, comma 6);
consente agli enti locali, in considerazione dell'emergenza energetica in corso, di effettuare anche nell'anno 2024 operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti (art. 3, comma 12-bis, inserito in sede referente);
estende di un anno l'ambito di applicazione della norma che consente a regioni ed enti locali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2022, le quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai LEP. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato è autorizzato, limitatamente alle risorse di parte corrente, per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario nazionale (art. 3, commi 12-quater e 12-quinquies, inseriti in sede referente);
abroga il termine di sei mesi per il completamento delle attività istruttorie volte alla ricognizione e determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata e differisce al 31 dicembre 2024 il termine di predisposizione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni standard nelle predette materie (art. 15).
Inoltre, in materia di enti locali si segnalano i seguenti interventi:
Infine, si segnala il comma 4-bis dell'articolo 2 che consente, fino al 31 dicembre 2024, anche ai comuni che non sono capoluoghi di provincia o con popolazione inferiore a centomila abitanti, di avviare la sperimentazione dell'uso di armi ad impulsi elettrici (cd. Taser) da parte delle Polizie municipali prescindendo dal requisito demografico attualmente richiesto dalla normativa.
L'articolo 1, comma 9, lett. b) e c) del comma 9 proroga il termine di scadenza dei contratti per l'assunzione a tempo determinato degli addetti all'ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.
Il comma 18 consente fino al 31 dicembre 2024 all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza ed in deroga all'attuale limite del 25 per cento.
L'articolo 3, comma 4, differisce di un ulteriore anno tutti i termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Pertanto, la cessazione - a regime - dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia Tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorrerà dal 1° gennaio 2029. Il comma 5 reca la relativa copertura finanziaria.
L'articolo 6, comma 3 dell'articolo 6 prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria relativa alla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni (esami successivi al conseguimento del diploma di laurea) e di altri esami professionali.
L'articolo 8, comma 5-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, proroga di sei mesi (dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024) la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. "scudo erariale", che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.
L'articolo 11 reca disposizioni in materia di giustizia
I commi 1 e 2 sospendono fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni riguardanti il requisito della partecipazione a specifici corsi di formazione per l'attribuzione ai magistrati di funzioni direttive o semidirettive, di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del d.lgs. n. 26 del2006, consentendo che fino a tale data possano concorrere all'attribuzione di tali incarichi anche coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, ma non vi abbiano ancora potuto partecipare (comma 1). Si prevede, inoltre, che tale disposizione si applichi anche alle procedure già bandite e che coloro cui sia stato conferito un incarico che non abbiano in precedenza frequentato un corso o non abbiano già svolto le funzioni debbano parteciparvi entro sei mesi dal conferimento delle medesime (comma 2).
Il comma 3 prevede che se il termine massimo di 10 anni di permanenza per i magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario scade in data antecedente al 31 dicembre 2024 esso è prorogato fino alla medesima data.
Il comma 4 eleva, fino al 31 dicembre 2024, da sei mesi a un anno il termine massimo per l'assunzione delle nuove funzioni da parte del magistrato in caso di tramutamento.
Il comma 4-bis proroga la riduzione della durata del tirocinio a 12 mesi anche per coloro che risultano essere vincitori dei concorsi per magistrato banditi nel 2023. Il comma 4-ter reca la relativa copertura finanziaria.
Il comma 5 è volto a prorogare il termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di delegare, nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, taluni specifici adempimenti ad un giudice onorario dal 30 aprile 2024 al 17 ottobre 2024.
Il comma 5-bis modifica l'art. 4-ter del DL 51/2023 al fine di prorogare dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la sospensione dell'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo, per gli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non è possibile o non ha esito positivo.
Il comma 5-ter dispone la proroga al 31 dicembre 2024 della norma che consente all'imprenditore di sostituire le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi con proprie autodichiarazioni attestanti la presentazione della richiesta agli enti deputati al rilascio (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL) almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza di accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi.
Il comma 6 prevede che le elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione siano differite da aprile 2024 a dicembre 2024. Pertanto, è prorogata la durata degli organi attualmente in carica finché non si saranno insediati i nuovi.
Il comma 6-sexies proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense del 2012.
Il comma 6-bis proroga al 31 dicembre 2024 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia.
Il comma 6-quater dell'articolo 11 differisce di un anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2025 anziché dalla sessione 2024. Il comma 6-quinquies proroga l'applicazione della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense prevista per la sessione 2023, anche per la sessione 2024.
Il comma 6-ter proroga fino al 31 dicembre 2024 l'esclusione dell'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia.
Il comma 7 proroga dal 15 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 150/2022 (cd. "riforma Cartabia" del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale.
Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali.
Il comma 9 differisce al 1° gennaio 2026 la data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate. Il comma 10 reca la relativa copertura finanziaria.
I commi 11-bis e 11-ter prevedono il differimento fino a sei mesi delle elezioni degli organi dell'Ordine dei giornalisti previste per il mese di ottobre 2024 e l'applicazione anche alle prossime elezioni, nelle more di una riforma complessiva, della procedura elettorale mista, sia da remoto sia in presenza, utilizzata nelle precedenti elezioni del 2021
Con riferimento alle infrastrutture e ai contratti pubblici, il decreto-legge in esame:
In tema di lavoro il decreto legge in esame:
In tema di previdenza il decreto legge in esame:
In materia di personale delle Pubbliche amministrazioni il decreto legge in esame:
Comparto sicurezza e vigili del fuoco
Un primo gruppo di disposizioni riguarda in generale il personale del comparto sicurezza e vigili del fuoco. Si tratta delle seguenti disposizioni:
Un secondo gruppo di disposizioni riguarda in particolare il Corpo dei vigili del fuoco. In proposito, il decreto-legge:
In tema di polizia locale, il decreto consente in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2024, a tutti i comuni che non sono capoluoghi di provincia o con popolazione inferiore a centomila abitanti, di avviare la sperimentazione dell'uso di armi ad impulsi elettrici (cd. Taser) da parte delle Polizie municipali prescindendo dal requisito demografico attualmente richiesto dalla normativa. Continua invece ad essere necessaria l'istituzione dell'armeria del Corpo o Servizio di polizia locale (articolo 2, comma 4-bis).
Servizi di informazione per la sicurezza
L'articolo 19, comma 1, proroga dal 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge 7/2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data:
Inoltre, l'articolo 19, comma 2, proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.
In materia di trasporti il decreto-legge:
proroga di tre mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti e prevede anche per il 2024 risorse per il personale non avviato al lavoro (art. 8, comma 2);