provvedimento 25 gennaio 2024
Studi - Finanze D.L. 212/2023 - Modifiche al superbonus e alle agevolazioni per l'abbattimento di barriere architettoniche

La Camera dei deputati in prima lettura ed il Senato della Repubblica in via definitiva hanno approvato, senza modifiche, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 212 del 2023, che apporta modifiche alla disciplina del cd. Superbonus e riforma la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Il decreto-legge è stato convertito dalla legge n. 17 del 2024.

Il decreto-legge reca misure volte a evitare che il mancato completamento nei termini previsti dalla legislazione vigente degli interventi rientranti nella disciplina del cd. Superbonus comporti la revoca dei benefici già erogati (art. 1, comma 1), a riconoscere ai contribuenti più deboli un contributo per mitigare gli effetti della riduzione dell'entità del beneficio fiscale nell'anno 2024 (articolo 1, comma 2), a limitare ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici (articolo 2, comma 1), a prevedere un obbligo di assicurazione contro il rischio sismico per i contribuenti che abbiano fruito del superbonus per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (articolo 2, comma 2) e, infine, a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dall'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al relativo dossier di documentazione.

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L'articolo 1, al comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. Superbonus, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 - è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso.

Il comma 2 riconosce, inoltre, ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo. Esso è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 28 febbraio 2024 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge). Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

L'articolo 2, al comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta dell'agevolazione, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo.

Il comma 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento (superbonus) per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023.

 

L'articolo 3 novella la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Le norme in esame restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione: essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici; è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cd. bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Le modifiche inoltre limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi.

Infine, lo sconto in fattura e la cessione del credito restano applicabili per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; ove non sia prevista, ove siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

 

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento. Esso è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 30 dicembre 2023.

ultimo aggiornamento: 25 gennaio 2024
 
temi di Politica economica e finanza pubblica