Il decreto-legge in esame reca misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia, per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie, nonché in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei data center nel sistema elettrico.
Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2026 ed è stato trasmesso, per la prima lettura, alla Camera dei deputati, dove è stato assegnato in sede referente alla X Commissione attività produttive. L'esame in Commissione è iniziato il 24 febbraio e si è concluso, dopo l'approvazione di alcuni emendamenti, il 27 marzo 2026.
Per approfondimenti si consulti il dossier.
Il testo iniziale del decreto-legge presentato alla Camera constava di 12 articoli. A seguito delle modifiche apportate in sede referente sono stati approvati 8 articoli aggiuntivi, così come diversi commi aggiuntivi agli articoli del testo iniziale.
Il Capo I è dedicato alle misure in materia di energia elettrica e si compone di sedici articoli.
Nello specifico, l'articolo 1 introduce per il 2026 un contributo straordinario del valore di 115 euro ai titolari del bonus sociale per la fornitura di energia elettrica. Prevede inoltre un contributo che i venditori di energia elettrica possono volontariamente riconoscere per il 2026 e il 2027 a favore dei clienti domestici non titolari di bonus sociale e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro.
E' stata inoltre approvata una modifica al Codice del consumo al fine di contrastare le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste (cd. telemarketing).
L'articolo 1-bis riconosce alle famiglie economicamente svantaggiate, già titolari del bonus elettrico, anche il diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura del teleriscaldamento.
L'articolo 1-ter impone alle società di vendita di energia di indicare nelle bollette elettroniche l'identità dell'intermediario attraverso il quale è stato stipulato il contratto di fornitura, specificando che il dato è reso accessibile esclusivamente al venditore che emette la fattura e all'utente finale.
L'articolo 1-quater introduce e disciplina in capo agli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni la responsabilità per la correttezza, la trasparenza e l'adeguatezza delle attività di consulenza e delle proposte contrattuali rivolte ai clienti finali.
L'articolo 1-quinquies conferisce all'ARERA il compito di stabilire in che modo i venditori al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale dovranno comunicarle i dati relativi ai propri margini di profitto, la frequenza della rendicontazione, i soggetti obbligati e le eventuali soglie dimensionali.
L'articolo 1-sexies dispone che i dati raccolti tramite il Sistema informativo integrato durante il processo di cambio fornitore (cd. switching), possano essere utilizzati solamente per scopi tecnici connessi al medesimo processo di cambio. Per dare attuazione a tale disposizione, è affidato ad ARERA il compito di istituire un tavolo tecnico volto a definire un accordo quadro che regoli le procedure di switching nel rispetto dei principi di neutralità, trasparenza e tutela della concorrenza.
L'articolo 2 introduce un meccanismo per ridurre il costo delle bollette elettriche delle utenze non domestiche attraverso una ristrutturazione degli incentivi del Conto energia per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 20kW.
In particolare si prevede che i titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di incentivi disposti dai quattro meccanismi del Conto energia con scadenza dal 2029, possono scegliere volontariamente di ridurre del 15% o 30% i premi tariffari previsti tra il 2026 e il 2027, in cambio di un'estensione della convenzione rispettivamente di 3 o 6 mesi.
Si prevede inoltre la possibilità, per i predetti soggetti, di optare per l'uscita anticipata dal sistema di incentivazione del Conto energia, a partire dal 2028, in cambio di un corrispettivo. L'erogazione di tale corrispettivo è subordinata all'obbligo di rifacimento integrale degli impianti fotovoltaici, e a tal fine si introduce nel Testo unico sulle FER una disposizione volta a favorire il rifacimento degli impianti fotovoltaici in aree industriali.
Si demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità di attuazione della fuoriuscita dal Conto energia.
ARERA dovrà poi adeguare le tempistiche di versamento delle componenti tariffarie ASOS e ARIM da parte dei distributori di energia, allineandole alle tempistiche di pagamento da parte dei venditori di energia.
Infine, ARERA dovrà definire delle modalità con cui, alla luce delle predette misure, sarà ridotta una componente della bolletta elettrica (quella relativa agli oneri generali di sistema per il sostegno delle energie rinnovabili, cd. componente ASOS) in favore di alcune categorie di utenze non domestiche.
L'articolo 3 dispone l'incremento di 2 punti percentuali dell'aliquota IRAP applicabile dai soggetti operanti nel comparto energetico per i periodi d'imposta 2026 e 2027. Per individuare l'ambito soggettivo di applicazione di tale aliquota IRAP maggiorata, si fa riferimento ai soggetti che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO elencati nella tabella allegata al decreto-legge. Le risorse derivanti dall'applicazione di tale incremento dell'IRAP vengono destinate alla riduzione della predetta componente della bolletta elettrica (componente ASOS) in favore di determinate categorie di utenze non domestiche.
L'articolo 3-bis proroga di un anno (dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026) il regime regolatorio speciale applicabile a specifiche cooperative elettriche operanti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nello specifico, si estende a tali soggetti l'applicazione del regime previsto per le "cooperative storiche concessionarie" nelle more del rilascio delle nuove concessioni.
L'articolo 4 introduce un insieme di misure volte a favorire, soprattutto per le PMI, la stipula di contratti di compravendita di energia rinnovabile a lungo termine (che garantiscono cioè al cliente la stabilità dei prezzi a lungo termine e al produttore la certezza di cui ha bisogno per assumere la decisione di investimento) agendo su:
- strumenti di incontro domanda/offerta e trasparenza (bacheca PPA);
- mitigazione del rischio contro il default di una delle parti contraenti (venditore o acquirente), col GSE come garante di ultima istanza e, in via residuale, con l'attivazione di garanzie SACE;
- possibilità per le imprese di aggregarsi nel formulare domanda di energia, con apposite linee guida che ARERA dovrà adottare col coinvolgimento delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica;
- dati da trasferire al sistema informativo integrato ai fini del monitoraggio dei costi energetici delle imprese;
- attività di formazione e divulgazione nei confronti delle imprese su tale contrattazione di lungo termine;
- implementazione della normativa europea sulla libertà di scelta del fornitore;
- incentivazione per i consorzi per le aree di sviluppo industriale a individuare superfici da destinare alla realizzazione di impianti FER da contrattualizzare successivamente a lungo termine, anche ai fini dell'autoconsumo di energia;
- modifica al meccanismo del cd. disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica dal prezzo gas; e introduzione di una premialità per gli impianti che abbiano esaurito gli incentivi finora goduti.
L'articolo 5 introduce un nuovo assetto dei meccanismi di sostegno agli impianti a bioliquidi sostenibili, biogas e biomasse.
Per quanto riguarda gli impianti a bioliquidi, viene abrogato il precedente meccanismo di contrattualizzazione della capacità, introdotto per assicurare la disponibilità delle centrali già in esercizio. In parallelo, viene prorogata fino al 31 marzo 2026 l'applicazione dei prezzi minimi garantiti (PMG) per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili in possesso dei requisiti di sostenibilità. Per il periodo 1° aprile 2026-31 dicembre 2030, l'aggiornamento dei PMG è demandato ad ARERA, che dovrà definire un tetto di ore semestrali incentivabili differenziato tra impianti asserviti a un processo produttivo e gli altri e prevedere la possibilità per il GSE di ridurre le ore riconosciute qualora la spesa ecceda soglie annue prestabilite.
Per gli impianti a biogas e biomasse, si affida ad ARERA l'aggiornamento, per il periodo 1° aprile 2026-31 dicembre 2037, dei PMG o delle integrazioni dei ricavi. Anche in questo caso il riconoscimento dei PMG è limitato a un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale, distinguendo tra impianti asserviti a un processo produttivo e gli altri impianti, per i quali il monte ore è definito da Terna in base alle esigenze del sistema elettrico. Il GSE effettua una stima semestrale dei costi e, qualora la spesa superi determinati tetti a carico degli oneri di sistema, può ridurre le ore riconosciute, intervenendo in via prioritaria sugli impianti non asserviti. Infine, per gli impianti a biogas di potenza superiore a 300 kW, la permanenza o l'accesso al meccanismo dei PMG è ammessa solo fino al 31 dicembre 2030, a condizione di assumere l'impegno alla riconversione a biometano.
L'articolo 5-bis proroga al 2038 la graduale dismissione (cd. phase-out) delle centrali a carbone utilizzate per la produzione di energia elettrica.
L'articolo 5-ter specifica che i soci o i membri di una comunità energetica rinnovabile (CER) possono essere persone fisiche anche nell'ambito del loro condominio.
L'articolo 6 interviene principalmente su due fronti: da un lato, sulla regolazione dei comportamenti di offerta nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica, per prevenire condotte di trattenimento economico di capacità e favorire il corretto trasferimento nei prezzi dei costi delle fonti rinnovabili non programmabili; dall'altro, sul rimborso di specifici oneri gravanti sul gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica, inclusi quelli sostenuti per l'acquisto dei permessi di emissione secondo l'Emissions Trading Scheme (ETS) europeo, con contestuale ridistribuzione degli oneri sui prelievi di energia elettrica.
L'attuazione delle disposizioni è rimessa all'ARERA, a cui sono attribuiti compiti sia nelle attività di controllo e verifica, sia nell'adeguamento delle regole del mercato della capacità.
Nel corso dell'esame in Commissione sono inoltre state estese le iniziative a cui possono essere destinanti i proventi delle aste ETS nell'ambito della mobilità sostenibile, includendovi quelle volte a incentivare il riequilibrio modale, dal trasporto stradale a quello marittimo e ferroviario (Sea Modal Shift e Ferrobonus).
L'articolo 7 introduce disposizioni volte a risolvere il problema della cosiddetta saturazione virtuale della rete elettrica, un fenomeno per cui un numero eccessivo di richieste di connessione per nuovi impianti a fonti rinnovabili in alcune aree a cui spesso non fa seguito né l'autorizzazione degli stessi, né la loro realizzazione e che, tuttavia, tengono potenzialmente impegnata la capacità di connessione della rete.
Per sbloccare lo sviluppo della rete, l'articolo 7, congiuntamente all'introduzione del nuovo articolo all'interno del Testo unico sulle FER, articola l'intervento – presentato dal Governo come un "cambio di paradigma" – sulle seguenti direttrici:
- Trasparenza sulla capacità disponibile: si pone in capo a Terna l'obbligo di pubblicare e aggiornare, con cadenza trimestrale, il dato relativo alla capacità addizionale di rete effettivamente disponibile.
- Nuove regole di allocazione: ARERA è incaricata di ridefinire le procedure di connessione. La nuova disciplina consentirà di allocare capacità anche in deroga ai limiti teorici dei singoli nodi, riservando tuttavia l'assegnazione definitiva in via esclusiva ai progetti provvisti di un idoneo titolo autorizzativo (PAS o Autorizzazione unica).
- Introduzione di vincoli decadenziali: al fine di liberare concretamente le infrastrutture, la norma dispone la perdita di efficacia delle soluzioni di connessione pregresse afferenti a impianti privi di autorizzazione. A regime, si introduce un termine di novanta giorni per richiedere il titolo abilitativo; il mancato rispetto di tale scadenza comporterà l'automatica revoca della connessione.
- Semplificazione degli iter infrastrutturali: si accelera il potenziamento fisico delle infrastrutture della rete elettrica mediante una riduzione dei termini amministrativi per le cd. "aree idonee" e l'estensione della denuncia di inizio attività a specifici interventi localizzati in zone esenti da vincoli territoriali o ambientali.
- Coordinamento strategico: l'intero sviluppo infrastrutturale energetico sarà subordinato agli indirizzi strategici nazionali, da definirsi annualmente mediante un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sono inoltre state approvate diverse modifiche al Testo unico sulle FER. È stato ridefinito il concetto di "intervento", che include opere connesse e infrastrutture indispensabili all'immissione in rete. Sono state anche introdotte le definizioni formali di gestore del sistema di trasmissione (Terna) e dei gestori della distribuzione. È stato poi fissato un termine perentorio di 90 giorni per la presentazione della PAS dopo l'acquisizione della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) o del titolo edilizio, con disposizioni di coordinamento volte a evitare la decadenza delle concessioni. Infine, è stato previsto che il regime semplificato si applica all'intero intervento – comprensivo delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili – qualora l'impianto di generazione ricada in area idonea, indipendentemente dall'ubicazione delle opere connesse.
L'articolo 8 prevede un procedimento unico per autorizzare centri dati e relative connessioni elettriche. L'autorizzazione è rilasciata secondo le previsioni dettate dal Codice dell'ambiente (dallo Stato per potenze oltre i 300 MW, da regioni o province per potenze tra i 50 e i 300 MW) e comprende tutte le autorizzazioni necessarie.
Per i progetti strategici relativi ai centri dati si applica una procedura speciale. Non comporta nuovi oneri finanziari.
Il Capo II è dedicato alle misure in materia di gas e si compone di quattro articoli.
L'articolo 9 introduce disposizioni urgenti per abbattere il prezzo della bolletta del gas per le imprese. In particolare si stabilisce che il GSE e Snam vendano il gas stoccato nel 2022 nell'ambito del servizio di riempimento di ultima istanza, rispettivamente e che versino le risorse ricavate dalla vendita alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Tali risorse saranno utilizzate per ridurre gli oneri e le ulteriori componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale, posti a carico di determinate categorie di soggetti ad alto consumo di gas.
L'articolo 10 istituisce un servizio di liquidità, regolato da ARERA e finanziato nel limite di 200 milioni di euro, al fine di calmierare i prezzi all'ingrosso del gas naturale in Italia: si tratta di un meccanismo temporaneo in cui operatori selezionati si impegnano a immettere gas a prezzi allineati all'indice europeo TTF in cambio di un premio regolatorio. Si prevede, inoltre, l'elaborazione di una proposta strategica per l'integrazione infrastrutturale e tariffaria dei mercati del gas tra Italia, Germania e Svizzera.
L'articolo 11 interviene su tre principali direttrici del settore energetico. In primo luogo, riforma il meccanismo del cd. gas release per l'approvvigionamento di gas a prezzi calmierati a favore delle imprese energivore, accentuandone la natura finanziaria, semplificando le procedure autorizzative per le concessioni e rimodulando il sistema delle garanzie. In secondo luogo, regola e incentiva l'autoconsumo di biometano per le industrie cosiddette hard-to-abate, promuovendo l'aggregazione della domanda. Infine, demanda all'ARERA la definizione di una disciplina transitoria per l'accesso alle infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio (CCUS).
Nel corso dell'esame parlamentare stato integrato con altre disposizioni. In particolare, è stato differito dal 30 giugno 2026 al 1° gennaio 2027 l'obbligo, per i nuovi punti di ricarica non accessibili al pubblico (es. wallbox domestiche e aziendali), di integrare funzionalità di ricarica intelligente.
Inoltre sono state introdotte disposizioni volte a disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali relativi alle seguenti attività:
- perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma e in mare;
- coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m3 al giorno per il gas naturale.
L'articolo 12 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.