Il 23 febbraio 2026 la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge A.C. 2753-A "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi".
Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
Per approfondimenti si veda il dossier a cura dei Servizi Studi della Camera e del Senato.
Il decreto-legge è composto da 17 articoli. Verranno di seguito richiamati gli ambiti di intervento del provvedimento con le principali misure in esso contenute.
L'articolo 1 ha ad oggetto la proroga di termini in materia di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tra le principali misure si possono ricordare:
la proroga al 31 dicembre 2026 del termine per l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;
la proroga del termine di durata della struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo;
la proroga per il 2026, con un finanziamento di 4 milioni di euro del contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Centro di produzione Spa, titolare dell'emittente Radio Radicale, per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.
L'articolo 2 riguarda la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tra gli interventi si ricordano:
L'articolo 3 reca la proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza. Esso fa valere, tra l'altro, per gli anni dal 2024 al 2026, la previsione vigente relativa agli anni 2022 e 2023, secondo cui – in via transitoria – la misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali della Polizia di Stato è effettuata sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate.
L'articolo 4 reca disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare si ricordano:
L'articolo 5 ha ad oggetto la proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute. Sono qui richiamate le seguenti misure:
L'articolo 6 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Si ricordano, in particolare:
la possibilità per l'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi, in posizione di comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici;
l'estensione dell'applicazione della disciplina transitoria già prevista per l'anno scolastico 2025/2026 in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, anche all'anno scolastico 2026/2027.
L'articolo 7 dispone in merito alla proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. Tra gli interventi, si ricordano:
la proroga dall'applicazione delle linee guida per l'offerta formativa a distanza, con riferimento alle verifiche di profitto e all'esame finale degli studenti stabilmente impegnati all'estero nell'ambito del Piano Mattei e di quelli, in ogni caso, coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici.
L'articolo 8 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura. Si richiamano le seguenti misure:
L'articolo 9 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Possono essere qui richiamate le misure concernenti:
L'articolo 10, in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, proroga al 31 dicembre 2028 il termine per il rilascio o rinnovo di credenziali per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi.
L'articolo 11 reca disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero della difesa. Si richiamano i seguenti interventi:
L'articolo 12 ha ad oggetto la proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia. Si ricordano, in particolare, le misure concernenti:
la proroga del termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le cd. infrastrutture digitali interdistrettuali per compiere le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali.
L'articolo 13 riguarda la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Possono essere richiamati gli interventi riguardanti:
L'articolo 14 ha ad oggetto la proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché del Ministero delle imprese e del made in Italy. Si ricordano:
la proroga degli esoneri contributivi riconosciuti dalla normativa vigente in favore dei datori di lavoro privati che assumono giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato (cd. bonus giovani), lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (cd. bonus ZES) o donne in condizioni di svantaggio (cd. bonus donne).
L'articolo 15 reca disposizioni riguardanti proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Si richiamano:
L'articolo 16 reca disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero del turismo. Si ricordano, in particolare:
la proroga della possibilità di effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo compreso tra 500 mila e 10 milioni di euro attraverso la concessione di contributi diretti per le imprese del turismo.