provvedimento 24 febbraio 2026
Studi - Istituzioni D.L. 200/2025 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Il 23 febbraio 2026 la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge A.C. 2753-A "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi".

Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Per approfondimenti si veda il dossier a cura dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

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Il decreto-legge è composto da 17 articoli. Verranno di seguito richiamati gli ambiti di intervento del provvedimento con le principali misure in esso contenute.

L'articolo 1 ha ad oggetto la proroga di termini in materia di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tra le principali misure si possono ricordare:

  • la proroga al 31 dicembre 2026 del termine per l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

  • la proroga del termine di durata della struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo;

  • l'estensione fino al 31 dicembre 2031 dell'applicazione delle disposizioni sul rimborso a Poste Italiane Spa per spedizioni agevolate di prodotti editoriali;
  • la proroga per il 2026, con un finanziamento di 4 milioni di euro del contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Centro di produzione Spa, titolare dell'emittente Radio Radicale, per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

 

L'articolo 2 riguarda la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tra gli interventi si ricordano:

  • l'erogazione per ulteriori due anni dei contributi straordinari previsti in favore delle fusioni di comuni che siano entrate in vigore dal 1° gennaio 2014;
  • la proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 della facoltà di derogare alle disposizioni di legge - ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea - per la realizzazione di nuovi punti di crisi (c.d. hotspot) e centri governativi di prima accoglienza dei migranti;
  • la proroga fino al 31 dicembre 2026 della validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • la proroga, limitatamente alle forze di polizia, del termine per l'esercizio delle facoltà assunzionali previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 3 reca la proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza. Esso fa valere, tra l'altro, per gli anni dal 2024 al 2026, la previsione vigente relativa agli anni 2022 e 2023, secondo cui – in via transitoria – la misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali della Polizia di Stato è effettuata sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate.

L'articolo 4 reca disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare si ricordano:

  • la posticipazione al 1° gennaio 2027 dell'entrata in vigore dei testi unici in materia tributaria;
  • la possibilità che le facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025, autorizzate con appositi DPCM adottati nel 2025, siano esercitate dalle amministrazioni dello Stato, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici fino al 30 giugno 2026;
  • la proroga al 17 marzo 2026 del termine per l'adozione dei decreti ministeriali di riparto del Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali.

L'articolo 5  ha ad oggetto la proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute. Sono qui richiamate le seguenti misure:

  • la proroga di un anno dell'autorizzazione, per i veterinari incaricati, a svolgere le attività volte all'attuazione delle disposizioni relative agli obblighi di sorveglianza degli operatori e alle visite di sanità animale;
  • la proroga al 31 dicembre 2026 del termine temporale finale di riferimento per l'applicazione delle disposizioni sulla limitazione della responsabilità penale alla sola ipotesi di colpa grave per i casi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario;
  • la proroga al 31 dicembre 2026 della disposizione concernente l'innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere ed altri enti del Servizio sanitario nazionale;
  • il finanziamento per l'anno 2026, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;
  • l'applicazione a regime delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie;
  • la proroga dell'assistenza sanitaria prevista per le persone provenienti dall'Ucraina a causa della situazione bellica ivi presente.

L'articolo 6 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Si ricordano, in particolare:

  • la possibilità per l'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi, in posizione di comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici;

  • la disposizione per effetto della quale le assunzioni dei docenti di religione cattolica già autorizzate possono essere effettuate anche nell'anno scolastico 2026/2027;
  • l'estensione dell'applicazione della disciplina transitoria già prevista per l'anno scolastico 2025/2026 in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, anche all'anno scolastico 2026/2027.

L'articolo 7 dispone in merito alla proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. Tra gli interventi, si ricordano:

  • la proroga della conclusione dei lavori riguardanti il sesto quadrimestre nell'ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025 del personale docente delle università in attuazione del PNRR;
  • la proroga dall'applicazione delle linee guida per l'offerta formativa a distanza, con riferimento alle verifiche di profitto e all'esame finale degli studenti stabilmente impegnati all'estero nell'ambito del Piano Mattei e di quelli, in ogni caso, coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici.

L'articolo 8 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura. Si richiamano le seguenti misure:

  • la posticipazione di un anno del termine entro il quale le Direzioni regionali Musei possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate;
  • la proroga del termine entro il quale le amministrazioni pubbliche che gestiscono o possiedono istituti e luoghi della cultura devono completare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

L'articolo 9 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Possono essere qui richiamate le misure concernenti:

  • la proroga al 2026 della sospensione dell'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada;
  • la proroga dei termini relativi alle modalità di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche;
  • la proroga sino alla fine della stagione balneare 2026 della sospensione del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnante.

L'articolo 10, in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, proroga al 31 dicembre 2028 il termine per il rilascio o rinnovo di credenziali per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi.

L'articolo 11 reca disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero della difesa. Si richiamano i seguenti interventi:

  • la proroga al 31 dicembre 2026 del termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all'articolo 2229, comma 1 del Codice dell'ordinamento militare;
  • la proroga fino al 31 dicembre 2026 della previsione – introdotta durante l'emergenza Covid-19 – che consente il deposito in via informatica (mediante PEC) di alcuni atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari.

L'articolo 12 ha ad oggetto la proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia. Si ricordano, in particolare, le misure concernenti:

  • il differimento fino al 31 dicembre 2026 dell'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia;
  • la proroga del termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le cd. infrastrutture digitali interdistrettuali per compiere le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali.

L'articolo 13 riguarda la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Possono essere richiamati gli interventi riguardanti:

  • il differimento al 1° gennaio 2026 del termine di decorrenza dell'obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) per le forniture di energia superiori a 500 TEP annui;
  • la modifica della disciplina in materia di tracciabilità dei rifiuti.

L'articolo 14 ha ad oggetto la proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché del Ministero delle imprese e del made in Italy. Si ricordano:

  • la proroga del termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria;
  • la proroga degli esoneri contributivi riconosciuti dalla normativa vigente in favore dei datori di lavoro privati che assumono giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato (cd. bonus giovani), lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (cd. bonus ZES) o donne in condizioni di svantaggio (cd. bonus donne).

L'articolo 15 reca disposizioni riguardanti proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Si richiamano:

  • la proroga del termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;
  • l'individuazione di nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi.

L'articolo 16 reca disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero del turismo. Si ricordano, in particolare:

  • la proroga al 31 dicembre 2026 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali;
  • il differimento al 31 marzo 2026 del termine dal quale decorre l'obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali riferito alle piccole e microimprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive;
  • la proroga della possibilità di effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo compreso tra 500 mila e 10 milioni di euro attraverso la concessione di contributi diretti per le imprese del turismo.

ultimo aggiornamento: 19 febbraio 2026
 
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