La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196 che dispone il prolungamento delle operazioni di votazione delle consultazioni elettorali e referendarie relative al 2026 e reca disposizioni per disciplinare lo svolgimento contestuale di più consultazioni. Nel corso del'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione riguardante le elezioni comunali nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
I termini per la conversione del decreto-legge scadono il 25 febbraio 2026.
Per approfondire si veda il dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.
L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge dispone che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie del 2026 si svolgano - oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 - anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. La disposizione deroga, per l'anno 2026, a quanto previsto dalla normativa vigente, la quale prevede lo svolgimento delle elezioni nella sola giornata di domenica.
Nel 2026 sono previsti i seguenti appuntamenti elettorali:
In considerazione del prolungamento dell'orario di votazione disposto dal comma 1, il comma 2 incrementa del 15 per cento l'importo degli onorari fissi forfettari spettanti ai componenti di seggio, ferme restando le maggiorazioni dovute nel caso di contestuale svolgimento di più consultazioni.
Il comma 3 disciplina il caso di abbinamento nel 2026 delle consultazioni referendarie con elezioni politiche suppletive in collegi uninominali della Camera e del Senato.
In primo luogo, si prevede che per gli adempimenti comuni alle due tipologie di consultazione si applicano le disposizioni stabilite per le elezioni suppletive, comprese quelle relative alla composizione, funzionamento e compensi degli uffici elettoriali di sezione e dei seggi speciali. Inoltre, si interviene sulla procedura di scutinio prevedendo che, una volta completate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione, l'ufficio elettorale di sezione procede dapprima allo scrutinio relativo al referendum e poi, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni suppletive.
Il comma 4 riguarda l'eventualità di svolgimento contemporaneo nel 2026 di elezioni suppletive ed elezioni amministrative, anche se disciplinate da norme regionali. In questo caso si procede prima alle operazioni di scrutinio delle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzioni, a quelle delle elezioni amministrative. In caso di elezioni circoscrizionali, lo scutinio è rinviato alle ore 9 del martedì.
Il comma 5 valuta i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame in 6.107.690 euro per l'anno 2026. Di conseguenza, provvede a ridurre di pari importo le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Come riportato nella relazione tecnica al provvedimento, i maggiori oneri sono in relazione alle spese per gli onorari dei componenti dei seggi elettorali (presidente, segretario e scrutatori). Non vengono calcolate le spese di vigilanza dei seggi da parte delle Forze di Polizia.
L'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede che limitatamente all'anno 2026, in deroga all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune (in luogo del 50 per cento richiesto dal predetto articolo 71, comma 10 del TUEL). Si prevede altresì che, qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla (come stabilito in generale anche dal comma 10 citato) e che però per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.