È stato definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 159 del 2025 (C. 2736) - convertito dalla L. 198/2025 - recante disposizioni urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
Il provvedimento in oggetto si compone di 24 articoli.
L'articolo 1 autorizza l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria, alla revisione delle aliquote per l'oscillazione in bonus per andamento infortunistico - con esclusione dal riconoscimento delle medesime aliquote di oscillazione in bonus per i datori di lavoro che hanno riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - e dei contributi INAIL in agricoltura.
L'articolo 1-bis - inserito al Senato - dispone che negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione se si tratta di somministrazione di lavoro.
L'articolo 2 modifica i requisiti per l'accesso alla Rete di lavoro agricolo di qualità, aggiungendo, come ulteriore condizione, l'assenza di condanne penali e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si riserva, inoltre, alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, una parte delle risorse dell'INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'articolo 3 reca disposizioni in materia di attività di vigilanza, di tessera di riconoscimento del lavoratore e di patente a crediti, con riferimento alle attività in regime di appalto e subappalto e a ulteriori attività a rischio più elevato. In particolare, si dispone: che l'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine del rilascio dell'attestato per l'iscrizione alle liste di conformità, controlli in via prioritaria i datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto; nei cantieri edili sia in appalto che in subappalto, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (da individuare con apposito decreto ministeriale), l'obbligo per il datore di lavoro di dotare i propri dipendenti di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione; l'aumento da 6.000 a 12.000 euro della sanzione in caso di mancanza della patente a crediti; per le condotte che si realizzano successivamente al 1° gennaio 2026, la decurtazione di 5 crediti (6 nelle ipotesi di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, minori ecc.) si applica in tutti i casi di violazione delle norme sul lavoro irregolare, per singolo lavoratore, a prescindere dalla durata dell'illecito, e che le violazioni connesse al lavoro irregolare sono considerate con riferimento a ciascun lavoratore; l'obbligo per il committente di specificare le imprese che operano in regime di subappalto nella notifica preliminare che egli trasmette alla ASL prima dell'inizio dei lavori.
L'articolo 4 interviene al fine di rafforzare la capacità ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Arma dei carabinieri. In particolare, autorizza l'INL, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere 300 unità di personale, elevando altresì a 10 (da 8) il numero massimo di posizioni dirigenziali di livello generale, nonché a 100 (in luogo di 94) quello delle posizioni dirigenziali di livello non generale. Inoltre, aumenta da 710 a 810 le unità del contingente dell'Arma dei carabinieri assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale e autorizza l'assunzione delle suddette 100 unità di personale (51 dal 1° settembre 2026 e 49 dal 1 settembre 2027).
L'articolo 5 reca disposizioni concernenti la prevenzione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, dispone che, dal 2026, l'INAIL trasferisca annualmente al Fondo occupazione e formazione 35 mln di euro per il finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, tecnica superiore, universitari e di alta formazione artistica e di interventi di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo. Il medesimo Istituto è altresì chiamato a promuovere, nell'ambito del proprio bilancio, interventi di formazione in materia prevenzionale, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali, interventi di sostegno per le PMI per l'acquisto di DPI e campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle istituzioni scolastiche.
Il medesimo articolo, inoltre, inserisce un rappresentante dell'INL tra i membri della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in tale caso il rappresentante è il direttore centrale dell'Ispettorato) e della Commissione per gli interpelli e modifica alcuni parametri della disciplina dei lavori in quota.
Infine, demanda ad un regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di disposizioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro per l'Agenzia per cybersicurezza nazionale.
L'articolo 6 attribuisce ad apposito accordo in sede di Conferenza Stato-regioni l'individuazione dei criteri e dei requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L'articolo 7 reca una norma di interpretazione autentica dell'art. 18 del D.L. 48/2023 che si interpreta nel senso che l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei settori istruzione e formazione comprende anche gli infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione – o da altro domicilio dove si trovi lo studente – al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e a quelli occorsi nel tragitto inverso. Il medesimo articolo 7, inoltre, esclude che le convenzioni stipulate per i percorsi di formazione scuola-lavoro tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio.
L'articolo 8 prevede l'erogazione annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, da parte dell'INAIL, di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali che hanno diritto alla rendita prevista dalla normativa vigente. L'importo delle borse di studio, esente da imposizioni fiscali, è compreso tra 3.000 a 7.000 euro (a seconda del ciclo di istruzione frequentato) ed è erogato fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per la percezione della suddetta rendita vitalizia.
L'articolo 9 dispone che l'assegno di incollocabilità sia erogabile non più fino a 65 anni, ma fino ad un'età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio del collocamento obbligatorio mirato, come adeguata periodicamente all'età pensionabile.
L'articolo 10 aggiorna i riferimenti normativi alle norme tecniche UNI cui devono conformarsi i modelli di organizzazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro e dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove convenzioni tra INAIL e UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate.
L'articolo 11 dispone che, come già previsto per le gestioni amministrate dall'INPS, dal 1° gennaio 2026 tutte le movimentazioni anticipazioni di cassa tra le gestioni dell'INAIL sono evidenziate mediante regolazione e non determinano oneri o utili.
L'articolo 12 autorizza l'INAIL, a decorrere dal 1° novembre 2025, alla stabilizzazione dei medici specialisti e degli infermieri già titolari, dal 1° novembre 2022, di contratti di lavoro subordinato a termine, di durata massima pari a 36 mesi, con il medesimo Istituto. La stabilizzazione è ammessa per i soggetti che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e che risultano in servizio alla data del 30 giugno 2025.
L'articolo 13 riconosce al personale dell'INL una somma forfetaria per le missioni ispettive e all'Istituto l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali. Inoltre, per le imprese costituite in forma societaria si dispone che l'obbligo di indicare il domicilio digitale non grava su tutti gli amministratori dell'impresa, come previsto finora, ma sull'amministratore unico o sull'amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione.
L'articolo 14 reca disposizioni relative al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) disponendo: dal 1° aprile 2026, l'obbligo per i datori di lavoro - al fine di fruire dei benefici contributivi - di pubblicare la disponibilità della relativa posizione di lavoro; dalla medesima data, la possibilità per i datori di lavori di utilizzare il SIISL in materia di comunicazioni obbligatorie; l'obbligo per le Agenzie per il Lavoro di pubblicare sul SIISL tutte le posizioni di lavoro che gestiscono; l'iscrizione sul SIISL dei lavoratori stranieri che - ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - hanno partecipato ad attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine. Il medesimo articolo 14 prevede altresì che il SIISL verifichi i dati autocertificati dal lavoratore che si iscrive alla piattaforma ed esponga gli esiti di tale verifica, mettendoli a disposizione del datore di lavoro che lo assume.
L'articolo 14-bis - introdotto al Senato - reca disposizioni volte a favorire l'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, in particolare ampliando la tipologia dei soggetti presso i quali, sulla base di apposite convenzioni aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro, avviene l'inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori, nonché, per talune tra le citate convenzioni, elevando dal 10 al 60 per cento il limite percentuale entro cui i datori di lavoro possono coprire parte dei propri obblighi di legge per l'inserimento di lavoratori disabili e consentendo il distacco dei lavoratori così assunti presso altro soggetto al fine di realizzare la commessa di lavoro.
L'articolo 15 prevede l'adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di linee guida per l'identificazione e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti, demandando ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale su tali eventi.
L'articolo 16 disciplina le modalità di ripartizione e la finalizzazione degli introiti derivanti dal pagamento delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa, nonché le modalità di utilizzazione delle eventuali economie che si dovessero verificare in corso anno. Inoltre, l'effettuazione dei controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro viene consentita a tutto il personale sanitario, e non solo quindi ai medici del lavoro, dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.
L'articolo 17 reca disposizioni in merito ai controlli sanitari. In particolare: specifica che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva, devono essere computati nell'orario di lavoro; aggiunge, tra gli obblighi del medico competente, quello volto alla promozione della prevenzione oncologica; rimette ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti delle strutture esterne pubbliche o private, convenzionate con l'imprenditore, presso le quali il medico competente può svolgere la propria opera come dipendente o collaboratore; include, tra la sorveglianza sanitaria, lo svolgimento di una visita medica al fine verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti; dispone che gli organismi paritetici possono adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da parte delle imprese fino a 10 addetti e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, mediante convenzioni con le ASL; prevede la possibilità di introdurre, nell'ambito della contrattazione collettiva, misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.
L'articolo 18 introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2008 che disciplina la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, una specifica disciplina relativa alle organizzazioni di volontariato della protezione civile.
In ampia parte, sono lì trasposte disposizioni finora vigenti quali dettate da un decreto ministeriale del 2011.
L'articolo 19 prevede misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati dalle regioni e dalle province autonome, dal Dipartimento della protezione civile e dai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile nell'ambito degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.
L'articolo 20 proroga fino al 31 dicembre 2025 il termine dello stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 29 ottobre 2023 e dal 2 novembre 2023, in diverse province toscane.
L'articolo 20-bis - introdotto al Senato - introduce una clausola di salvaguardia, prevedendo che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui al provvedimento in esame compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
L'articolo 21 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.