Il disegno di legge C. 2678-A, di conversione del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica ed altre disposizioni in favore delle imprese e delle attività economiche è stato esaminato in sede referente dalla V Commissione. L'iter è stato avviato nella seduta del 5 novembre e si è concluso il 3 dicembre con l'approvazione di alcune proposte emendative.
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L'articolo 1, ai commi 1 e 2, incrementa le autorizzazioni di spesa a favore di Rete ferroviaria nazionale S.p.A. (RFI) per la parte dei servizi del contratto di programma con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei rapporti di concessione. Il comma 3 specifica che, nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, RFI S.p.A. è autorizzata ad utilizzare le citate risorse per le finalità indicate. Il comma 3-bis include l'accantonamento annuale versato al Fondo ferrovia dalla società Autostrade del Brennero S.p.A. tra i costi operativi della società, ai fini del calcolo della quota del margine operativo lordo da essa dovuta allo Stato. Il comma 4, prevede un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro nell'anno 2025 all'EconomicResilience Action (ERA) Program dell'International Finance Corporation (IFC), parte del Gruppo Banca Mondiale, a beneficio del settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e, al contempo, per rafforzare le potenzialità di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane. Il comma 5 reca, infine, la quantificazione degli oneri derivanti dalle autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, rinviando, per la relativa copertura finanziaria, alle disposizioni di cui all'articolo 7.
L'articolo 2, comma 1, incrementa di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del cosiddetto "Fondo di garanzia per la prima casa", previsto dall'articolo l, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013. Il comma 2, incrementa il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di 3,5 milioni di euro per il 2025. Il comma 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, incrementa le risorse previste per il finanziamento delle borse di studio corrisposte agli specializzandi appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, disponendo il conseguente incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Il comma 4 stabilisce che agli oneri derivanti dall'articolo 2 si provvede in base a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge in esame.
L'articolo 3, comma 1, dispone che gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali del Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR devono essere raggiunti entro il termine massimo del 31 dicembre 2026 oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente, qualora successiva all'anno 2026. Il comma 2, stanzia 1,9 milioni di euro per il 2025 per l'attività di miglioramento genetico delle principali specie di interesse zootecnico. Il comma 3 rende permanenti le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione Human Technopole. Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica la norma che regola l'assicurazione a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale al fine di prevedere che l'obbligo di risarcire il danno per la compagnia assicurativa concerna l'ipotesi di danno cagionato dall'operatore o dai suoi dipendenti e preposti. È soppresso il riferimento all'obbligo di risarcimento nell'ipotesi di comportamento doloso dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti. Il comma 4, al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT) di cui all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2030 dell'autorizzazione alla Regione siciliana – attualmente prevista fino al 31 dicembre 2025 - ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e delle funzioni del citato ISMETT. Il comma 4-bis autorizza la concessione di un contributo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a favore della Fondazione Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO). Il comma 4-ter, anch'esso inserito in sede referente, consente, a decorrere dall'anno 2026, a determinate condizioni e nel rispetto di un determinato limite, alle regioni a statuto ordinario la destinazione di risorse finanziarie aggiuntive per l'assunzione, con contratti di lavoro a tempo determinato, da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, di personale sanitario o per l'incremento delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario (non dirigenziale) del comparto contrattuale della Sanità. Il comma 4-quater autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze alla sottoscrizione, nell'anno 2025, delle quote dei fondi istituiti da INVIMIT SGR S.p.A. entro il limite massimo di 170 milioni di euro, al fine di sostenere la strategia di valorizzazione degli asset pubblici prevista dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Il comma 5 individua la relativa copertura finanziaria.
L'articolo 3-bis modifica la disciplina del Fondo per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città, prevedendo il monitoraggio attraverso il sistema informatico ReGiS e che, per il completamento degli interventi, possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati compresi nel Piano.
L'articolo 3-ter reca nuove autorizzazioni di spesa.
L'articolo 3-quater, dispone un duplice trasferimento di proprietà prevedendo l'assegnazione di una porzione del compendio immobiliare di proprietà dello Stato denominato Policlinico Umberto I dallo Stato alla Regione Lazio, con vincolo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico, mentre l'ex Ospedale Carlo Forlanini viene trasferito dalla medesima Regione allo Stato. L'articolo interviene anche sulla destinazione degli oneri, sulla gestione dei costi di custodia e vigilanza, sulla programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria, sulla finalità delle risorse di investimento, rivedendo anche l'assegnazione dei fondi al Ministero della salute. Infine, si istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 55 milioni di euro per l'anno 2026.
L'articolo 4 incrementa di 44,41 milioni di euro la quota di risorse per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche che sono destinate al Commissario straordinario per l'indirizzo, il coordinamento e l'attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Lo stesso articolo interviene modificando le finalità da perseguire con le risorse del Fondo per le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, quella di garantire lo svolgimento dei controlli antidoping in relazione alle competizioni che svolgeranno nell'ambito di tale evento. Si incrementano inoltre di 10 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse destinate alla società Sport e salute S.p.A. per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù, nel rispetto dei criteri della trasparenza e dell'equilibrio territoriale, e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno agli organismi sportivi nazionali.
L'articolo 5 prevede l'attribuzione di un contributo al Ministero della salute, non superiore a 110 milioni di euro, per l'anno 2025, per il pagamento di obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna e a transazioni. Si dispone inoltre la concessione di un'anticipazione ai comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente ASA nel limite massimo d 3 milioni di euro per l'anno 2025.
L'articolo 6 reca disposizioni relative alla riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, assegnando all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (ESACRI) la somma di 21.522.800 euro, utile a garantire la conclusione della liquidazione di tale Ente.
L'articolo 6-bis dispone che, in esito alla chiusura delle attività straordinarie della Gestione commissariale del debito pregresso al 28 aprile 2008 del Comune di Roma e al conseguente trasferimento della titolarità della quota residua del debito a Roma Capitale, siano anticipati a Roma Capitale 548,2 milioni di euro per il 2025. Tali somme sono vincolate al rimborso del debito finanziario residuo per 48,2 milioni e agli oneri per i contenziosi ancora aperti, per i rimanenti 500 milioni. Si prevede che Roma Capitale restituisca integralmente tali somme a partire dal 2030 e fino al 2048, versando annualmente sul Fondo di solidarietà comunale una parte delle quote derivanti dal Fondo istituito dallo Stato per il piano di rientro finanziario di Roma.
L'articolo 6-ter reca un'autorizzazione di spesa, pari a 20 milioni di euro per il 2025, finalizzata a realizzare un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi extra-UE d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, individuando le relative coperture.
L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge in esame.
L'articolo 8 dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.