provvedimento 24 settembre 2026
Studi - Bilancio Studi - Ambiente D.L. 144/2026 - Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile

Il 7 agosto 2026, il Governo ha presentato presso la Camera dei deputati il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 144 del 2026, recante "Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile". Il provvedimento è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite V e VIII, che ne hanno avviato l'esame il 8 settembre 2026. L'esame in sede referente si è concluso mercoledì 23 settembre 2026.

Per approfondimenti si consulti il dossier relativo al C. 3083-A.  

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Il decreto-legge n. 144 del 2026, originariamente composto da 26 articoli, suddivisi in cinque Capi, si compone ora, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, di 30 articoli.

In tale ambito, l'articolo 1 reca disposizioni per la funzionalità della pubblica amministrazione. Il comma 1, per armonizzare l'ordinamento al diritto UE, ammette l'indennità sostitutiva delle ferie non godute dal personale pubblico alla cessazione del rapporto. L'indennità non spetta se il lavoratore, messo in condizione di fruirne e informato delle conseguenze, vi ha rinunciato consapevolmente. Il comma 2 applica la nuova disciplina alle ferie maturate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione. Il comma 3 proroga al 2026 l'inquadramento prioritario del personale in comando nelle procedure di mobilità. In sede referente sono state aggiunte norme sul personale della Cabina di regia per il mercato dei capitali presso il MEF. Il comma 3-bis fissa al 1° marzo 2022 l'esclusione degli organi delle camere di commercio dal divieto di incarichi a soggetti in quiescenza. Il comma 4 disciplina il cumulo dei permessi sindacali della dirigenza e la rilevazione delle deleghe per il triennio 2028-2030. Il comma 5 consente al MAECI riordini con regolamento ministeriale. Il comma 6 differisce la nuova disciplina di accesso alla prima fascia dirigenziale all'entrata in vigore di un regolamento, con un regime transitorio per i titolari di incarichi generali; il comma 6-bis estende tale regime alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 6-ter ridefinisce la struttura tecnica della Cabina di regia. I commi da 6-quater a 6-sexies prevedono facoltà assunzionali in favore delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Il comma 7 destina alla formazione dei dirigenti le economie sulla retribuzione di risultato. I commi 8 e 9 riformano il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. I commi 9-bis e 9-ter, allo scopo di garantire la sicurezza, la resilienza e lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e idriche di rilevanza strategica nonché l'attuazione degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, recano disposizioni per l'assunzione di personale di qualifica dirigenziale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il termine del 31 dicembre 2029. Il comma 10 differisce al 31 ottobre 2026 l'entrata in vigore dell'art. 26-ter del Codice della nautica da diporto. I commi 11 e 12 autorizzano l'assunzione di 23 avvocati e 10 procuratori dello Stato, con relativa copertura. Il comma 13 estende il credito d'imposta maggiorato della legge sulla montagna (n. 131 del 2025) ai piccoli comuni con minoranze linguistiche. Il comma 14 autorizza l'agenzia "ItaliaMeteo" a prorogare i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche e i contratti di lavoro flessibili in corso, gli incarichi individuali di lavoro autonomo nonché la presentazione della proposta di nuovo statuto. Il comma 15 incrementa la dotazione dirigenziale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il comma 15-bis estende la facoltà per le pubbliche amministrazioni di avvalersi di Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la realizzazione non solo di progetti finanziati a valere su fondi PNRR o su altri fondi europei ma anche per qualsiasi diversa tipologia di interventi, al ricorrere di determinate condizioni. I commi da 15-ter a 15-quinquies costituiscono un contingente di 30 unità delle Capitanerie di porto - Guardia costiera per il funzionamento del Reparto ambientale marino e consentono per il 2027 arruolamenti integrativi per ripianare gli organici del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. Il comma 15-sexies consente alle PA e agli enti di riservare posti fino al 20 per cento dei posti messi a bando per il personale flessibile che abbia maturato una determinata esperienza. Il comma 15-septies rinvia a DPCM l'applicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della disciplina di accesso alla dirigenza di prima fascia.

Con riguardo all'articolo 1-bis, al comma 1 interviene sull'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplina l'Ispettorato per la funzione pubblica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del Dipartimento della funzione pubblica. In particolare, viene specificato che tale organismo, per lo svolgimento dei propri compiti, si articola in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica dirigenziale di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 reca modifiche all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, elevando da tre a quattro le figure dirigenziali di seconda fascia e da sette a nove le unità di personale non dirigenziale che, insieme a una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, costituiscono la dotazione organica dell'Unità per la semplificazione, istituita, ai sensi del medesimo comma 22-bis, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 3 reca modifiche all'articolo 2, comma 14-bis, del decreto-legge n. 19 del 2026, al fine di estendere la proroga, fino a un massimo di ventiquattro mesi, dei contratti dei dirigenti generali preposti all'attuazione delle opere previste nel programma di edilizia penitenziaria e del Piano nazionale complementare di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche ai contratti sopra citati in scadenza al 31 dicembre 2027 e si specifica, peraltro, che la proroga stessa, già prevista in deroga ai limiti di età per i collocamenti a riposo, opera, altresì, in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma 4 reca invece le relative disposizioni finanziarie. 

Passando all'articolo 2, rilevo che il comma 1 dispone che agli enti territoriali soggetti al regime dei vincoli assunzionali dettati dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 non si applichino le norme in materia di contenimento della spesa del personale, ossia i commi 557, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006. Il comma 1-bis proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 la facoltà per le amministrazioni pubbliche di assumere a tempo indeterminato, anche in deroga al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, i soggetti tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti ai disoccupati  già percettori di trattamenti di mobilità in deroga nonché i beneficiari di determinati progetti della medesima regione Calabria. I commi 2 e 3 dispongono, per i contributi per le c.d. piccole opere (disciplinate dai commi 29 e seguenti della legge 160/2019) riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, che il superamento del termine previsto per l'aggiudicazione dei lavori non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 31 dicembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori, e reca una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. piccole opere. Il successivo comma 4 proroga invece il termine per la conclusione dei lavori per i comuni beneficiari dei contributi previsti per le c.d. "medie opere" per le annualità dal 2021 al 2025, e disciplina la revoca parziale del finanziamento in caso di mancato rispetto dello stesso. Il comma 5 autorizza il Ministero dell'interno a bandire, nel biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso per 340 segretari comunali. Il comma 6 vi ammette gli idonei non vincitori della sessione ordinaria e il comma 7 subordina l'iscrizione all'autorizzazione ad assumere. Il comma 8 consente di nominare segretari di fascia iniziale nei comuni tra 3.001 e 5.000 abitanti se la pubblicizzazione va deserta. Il comma 8-bis include negli stanziamenti della legge 122/2025 anche quelli per il funzionamento dei consigli regionali. Il comma 9 porta a quattro anni, fino al 2028, l'efficacia delle graduatorie della polizia locale. Il comma 10 proroga il mandato dei consigli provinciali e dei presidenti di provincia in carica, allineandone le scadenze. I commi 11 e 12 istituiscono, con relativa copertura, un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di 187,5 milioni per due progetti espunti dal PNRR a favore di persone con disabilità e in grave deprivazione materiale. Il comma 12-bis proroga al 30 dicembre 2026 le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili da parte delle PA.

Per quanto attiene all'articolo 3, il comma 1 reca misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati. In particolare, sottolineo come la disposizione in esame riforma il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alla disciplina sul dissesto e all'attività dell'organo straordinario di liquidazione (OSL). La lettera a) modifica l'articolo 248 del TUEL, disponendo l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 151, comma 8-bis, anche a seguito della sospensione dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione a seguito della dichiarazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. La modifica introdotta dalla lettera a) circoscrive esplicitamente la sospensione dei termini di deliberazione al solo bilancio di previsione. La lettera b) modifica l'articolo 249 del TUEL, che definisce i limiti alla contrazione di nuovi mutui per gli enti dissestati, al fine di chiarire che, dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, gli enti locali non possono contrarre i mutui destinati al risanamento finanziario dell'ente, di cui all'articolo 255. Nel ribadire il divieto alla contrazione di nuovi mutui, si elimina dal novero delle eccezioni ivi previste, ossia i mutui con oneri a totale carico dello Stato ovvero mutui per investimenti, i mutui per il risanamento di cui all'articolo 255. Viene, inoltre, fatta salva la possibilità dell'ente in dissesto di ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti, per il finanziamento di debiti fuori bilancio, con le modalità previste dall'articolo 194. La lettera c) interviene sull'articolo 255 del TUEL riformando le disposizioni concernenti l'acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari per il risanamento, introducendo la possibilità per gli enti di richiedere un'anticipazione di liquidità a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali in dissesto (numero 1) e modificando le disposizioni riferite alla disciplina relativa all'alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali (numero 2)  e all'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata (numero 3). La lettera d), infine, novella l'articolo 259 del TUEL, che disciplina la presentazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Il comma 1-bis interviene sulla disciplina concernente la concessione di un contributo alle regioni a statuto ordinario, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021. Il contributo, riconosciuto dal 2026 al 2034, ammonta complessivamente a 20 milioni di euro annui. In particolare, il comma 1-bis modifica gli impegni richiesti dalle disposizioni vigenti alle regioni a statuto ordinario negli accordi per il ripiano del disavanzo, riguardanti la riduzione dell'ammontare residuo e dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, sottoscritti ai fini dell'erogazione del predetto contributo statale.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di Servizio sanitario regionale e salute pubblica. I commi da 1 a 7 istituiscono un Commissario straordinario, nominato con DPCM, per la custodia, il trasporto e lo smaltimento dei materiali acquisiti dal Ministero della salute durante l'emergenza COVID-19. Il Commissario opera con poteri in deroga al Codice dei contratti pubblici e al Testo unico ambientale. Il comma 8 estende ai residui 2024 dell'otto per mille a gestione statale la facoltà di versamento all'entrata in relazione ai fondi assegnati alla stessa categoria degli interventi in materia di tossicodipendenze e di altre dipendenze patologiche. Il comma 8-bis proroga al 2027 l'utilizzo delle risorse COVID per il recupero delle liste d'attesa. Il comma 9 trasferisce alle direzioni generali del Ministero della salute il monitoraggio dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), finora affidato all'Organismo di verifica e controllo. Il comma 10 attribuisce a tale Organismo ulteriori funzioni ministeriali. Il comma 10-bis proroga, non oltre il 2027, le iscrizioni nell'elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali.

L'articolo 5 contiene disposizioni urgenti in materia di amministrazione scolastica. In particolare, il comma 1, modificando l'articolo 1, comma 4-ter, della legge n. 62 del 2000, proroga fino all'anno scolastico 2027/2028 il regime straordinario che consente, ai fini del riconoscimento e del mantenimento della parità scolastica, di considerare requisito valido per l'insegnamento, in luogo del titolo di abilitazione, il servizio prestato per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, presso le scuole paritarie, per i soggetti la cui iscrizione ai percorsi abilitanti non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa. Il comma 2 novella l'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 al fine di modificare la disciplina concernente la conferma in ruolo dei docenti, stabilendo che, a seguito del superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente continui a dover essere cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto nelle quali sia iscritto, ad eccezione delle graduatorie dei concorsi ordinari, con riferimento alle quali la cancellazione non si applica. Il comma 3, modificando l'articolo 15-bis del decreto legge n. 19 del 2024, stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2027-2028, adeguando al contempo il riferimento al comparto contrattuale funzioni locali al triennio 2022-2024. Viene inoltre differito il termine finale di efficacia della disciplina dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2028.

L'articolo 6 è volto alla valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca. Il comma 1, inserisce il comma 2-quater nell'articolo 11 della legge n. 167 del 2017 al fine di assegnare alle università statali le risorse aggiuntive, originariamente stanziate sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per superare il contenzioso allora in atto e prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di madre lingua straniera, nella misura in cui esse sono eccedenti rispetto a tale finalità, per essere destinate alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti. Il comma 2 modifica l'articolo 2 della legge n. 508 del 1999 disponendo che i diplomi accademici di primo e secondo livello rilasciati dalle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) assumano, rispettivamente, la denominazione di lauree e lauree magistrali. Il comma 3 interviene sull'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 160 del 2024, al fine di prorogare l'esercizio delle funzioni del Consiglio nazionale universitario (CUN) nella sua attuale composizione, e il mandato degli attuali componenti, dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2026, nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell'organo.

L'articolo 7 reca misure in materia di giustizia, sicurezza e difesa. Il comma 1 modifica il D.L. 100/2026 con riferimento a tre profili: la prova orale dell'esame di avvocato, la copertura delle spese per le intercettazioni e l'ufficio per il processo stralcio in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Il comma 2 riforma la liquidazione dei compensi per le intercettazioni. Il comma 3 amplia le attività degli addetti agli uffici per il processo. Il comma 4 abroga le norme sulla piattaforma di compensazione dei crediti commerciali. I commi da 5 a 9 affidano al Ministro della giustizia la determinazione delle piante organiche della magistratura ordinaria e incrementano il ruolo organico di 25 unità dal 1° luglio 2027, con i relativi concorsi e oneri. I commi da 10 a 15 autorizzano l'assunzione straordinaria di 500 agenti della Polizia di Stato per le frontiere e l'avvio ai corsi dei candidati idonei. Il comma 16 modifica il Codice dell'ordinamento militare, anche con riguardo alle associazioni sindacali tra militari. Il comma 17 interviene sulla negoziazione per la dirigenza delle Forze di polizia e armate.

L'articolo 8 proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030 l'operatività del Commissario straordinario e della relativa struttura, istituiti per la misura M5C2 I2.2 del PNRR sul superamento degli insediamenti abusivi e sullo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Il comma 1 finalizza la proroga al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo della misura, nonché a fronteggiare ulteriori situazioni di degrado. Consente inoltre di conferire incarichi dirigenziali in deroga alle percentuali dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001. I commi 2 e 3 definiscono le funzioni del Commissario, esercitate in deroga a ogni disposizione diversa da quella penale, fatti salvi i principi generali, il codice antimafia e i vincoli europei. Il Commissario può avvalersi delle amministrazioni interessate e di Invitalia, anche come centrale di committenza e soggetto attuatore. Il comma 4 rinvia a un DPCM la disciplina della struttura commissariale. Il comma 5 quantifica gli oneri annui dal 2027 al 2030 e il comma 6 regola la restituzione delle somme non utilizzate.

L'articolo 9 reca disposizioni urgenti in materia di disabilità. Il comma 1 dispone la diminuzione da 165.196.120 euro a 119.347.088 euro dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2026, relativa all'assunzione di personale da parte dell'INPS per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 2024 riguardanti la valutazione di base per il riconoscimento della condizione di disabilità. Il comma 2 aumenta la dotazione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di 23.612.251 euro per l'anno 2026 e dispone l'incremento di 8.788.509 euro per l'anno 2027 delle risorse destinate al finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità delegata in materia di disabilità nonché per il finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, individuati dalla medesima Autorità. Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal suddetto comma 2.

L'articolo 10 reca ulteriori disposizioni per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR. Il comma 1 agevola la costituzione della rendita vitalizia per i contributi prescritti degli ex dipendenti della CRI e dell'Ente strumentale, ammettendo anche l'autocertificazione del lavoratore; gli oneri sono a carico dell'Ente. Il comma 1-bis incrementa, per il 2026 e il 2027, le risorse per la pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti di imprese editrici in crisi. Il comma 1-ter consente la costituzione della rendita vitalizia, a carico della finanza pubblica, per il personale a contratto degli uffici all'estero del MAECI. Il comma 1-quater prevede presso la COVIP anche la qualifica di segretario generale, con oneri a carico del bilancio della Commissione ai sensi del comma 1-quinquies. I commi 2 e 3 integrano di 468 milioni quattro investimenti ferroviari del PNRR e consentono al MIT di avviarne l'attuazione prima del perfezionamento della riprogrammazione, poi approvata dal Consiglio UE il 25 agosto.

L'articolo 11, che si compone di un unico comma, reca modifiche all'articolo 29 della legge n. 89 del 2025 in materia di economia dello spazio. Faccio presente che esso introduce una disciplina transitoria rispetto al regime autorizzatorio a cui sono sottoposte le attività spaziali ai sensi della recente normativa adottata in materia di economia dello spazio. In particolare, si prevede che le attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati all'interno di una specifica fascia temporale non debbano sottostare al citato regime autorizzatorio. Tali attività devono comunque rispettare le discipline contenute nella medesima legge sia in relazione all'obbligo di stipula di un'assicurazione, o di altra idonea garanzia finanziaria, sia in relazione all'applicazione dell'apposito regime di responsabilità per i danni cagionati in conseguenza dell'attività spaziale. Inoltre, si prevede che alcune delle disposizioni che saranno contenute nei decreti attuativi della legge sull'economia dello spazio – relative alle condizioni e ai requisiti di sicurezza dell'attività spaziale, all'importo del contributo dovuto dagli operatori per il rilascio dell'autorizzazione a compiere attività spaziale e alla documentazione da presentare a corredo di tale domanda – entrino in vigore una volta trascorsi 90 giorni dalla loro pubblicazione. Nel corso dell'esame in sede referente è stato inoltre aggiunto un ulteriore comma 2-quater all'articolo 29 della citata legge sull'economia dello spazio, a tenore del quale le disposizioni recate da tale legge non si applicano alle attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima della sua entrata in vigore e che a tale data abbiano già iniziato a produrre effetti. La disposizione avrebbe quindi l'effetto di esonerare dall'applicazione della disciplina dettata dalla legge sulla space economy tutti i contratti che sono stati sottoscritti prima dell'entrata in vigore della stessa purché abbiano avuto effetti giuridici.

I Capi II e III recano misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei e a sostenere la prevenzione sismica e la ricostruzione, con particolare riguardo ai territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016.

Per quanto riguarda i Campi Flegrei, l'articolo 12, modificato in sede referente, consente alla regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, di assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità entro il 15 settembre 2026 (termine differito in sede referente, rispetto al termine della data di entrata in vigore del presente decreto previsto dal testo iniziale) in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026, anche in relazione a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità. Il contributo è commisurato alla composizione del nucleo familiare, da un massimo di 400 euro mensili per i nuclei monofamiliari fino a un massimo di 900 euro per quelli di cinque o più unità, con un contributo aggiuntivo per ciascun componente di età superiore a 65 anni o con disabilità con percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento. Il contributo è erogato sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione o alla stabile soddisfazione delle esigenze abitative, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. Agli oneri si provvede entro il limite massimo di euro 4.885.237 per l'anno 2026 e di euro 11.724.569 per l'anno 2027, a valere sulle risorse Fondo per le emergenze nazionali.

L'articolo 13 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni per il 2026 e 70 milioni per il 2027, per il riconoscimento di contributi per interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità a seguito dei predetti eventi sismici che hanno interessato la zona dei Campi Flegrei. Il termine per la presentazione delle domande è fissato con delibera della Giunta comunale, da adottare per il 2026 entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto. I comuni provvedono sulle domande entro sessanta giorni, mentre il termine per l'ultimazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno è definito con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

L'articolo 14, al comma 1, novella l'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, estendendo i contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei agli eventi sismici dei mesi da maggio a settembre 2025 e a quello del 21 maggio 2026. È inoltre rimessa alla Giunta comunale la fissazione del termine per le relative domande e si consente ai comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli di assegnare un nuovo termine per le domande di contributo relative agli eventi del 20 maggio 2024 e del 13 e 15 marzo 2025, fatti salvi gli effetti delle graduatorie già approvate. Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica della disciplina dei contributi, in base alla quale, per gli edifici con più unità immobiliari, di cui almeno una adibita ad abitazione principale, la domanda di contributo per gli interventi sulle parti comuni è presentata, previa delibera assembleare, dall'amministratore condominiale, ovvero da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio, fermo restando l'obbligo di presentazione di un progetto unitario per l'intero edificio. In tali casi la documentazione attestante lo stato legittimo ha ad oggetto l'edificio e non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari. Il comma 3 eleva dal 50 al 70 per cento la quota del costo degli interventi di riqualificazione sismica entro la quale è concesso il contributo di cui all'articolo 1, comma 695, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, anche per le domande già presentate, per le quali i comuni provvedono al ricalcolo.

L'articolo 15 novella l'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 76 del 2024, estendendo il contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari le cui abitazioni siano state sgomberate in conseguenza degli eventi sismici dei mesi da maggio a settembre 2025 e dell'evento sismico del 21 maggio 2026, e differendo al 31 dicembre 2027 i termini già fissati al 31 dicembre 2026.

L'articolo 16, modificato in sede referente, concernente il potenziamento della risposta operativa di protezione civile, consente ai comuni assegnatari del personale a tempo determinato assunto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, di bandire procedure concorsuali riservate al personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nelle medesime funzioni, e attribuisce alla città metropolitana di Napoli il coordinamento della ricognizione dei fabbisogni urgenti del comune di Monte di Procida, con l'approvazione di un piano dei fabbisogni.

L'articolo 17 novella l'articolo 9-ter del decreto-legge n. 76 del 2024, prevedendo che i programmi di interventi urgenti predisposti dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei possano includere interventi di mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzata all'allontanamento della popolazione, nonché interventi relativi ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area. Il comma 2 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2026 e di 1,5 milioni per il 2027 per consentire ai comuni di Pozzuoli e Bacoli il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche.

Venendo al Capo III, l'articolo 18 proroga al 31 dicembre 2029 la gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per la ricostruzione dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016. I commi da 2 a 4 disciplinano il passaggio delle funzioni di protezione civile al Commissario straordinario del Governo, che, con ordinanza, può rinnovarne la disciplina, senza soluzione di continuità e nei limiti delle risorse trasferite, fino al termine della gestione straordinaria. Il comma 5 prevede la cancellazione dall'Anagrafe delle imprese e dall'elenco speciale dei professionisti in caso di significative o persistenti carenze nell'esecuzione di precedenti contratti o prestazioni tecniche relativi a interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione. I commi 6 e 7 consentono al Commissario di disporre, anche in deroga all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'immediato finanziamento delle sole attività di progettazione degli interventi di ricostruzione individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità; il comma 8 estende tali previsioni alla ricostruzione dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023. Il comma 9 incrementa di 60 milioni di euro annui dal 2027 al 2051 l'autorizzazione di spesa per la ricostruzione privata dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 19 individua il primo cratere degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia dal 24 agosto 2016 nei territori dei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Tali comuni possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive, in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i medesimi enti, con almeno tre anni di servizio. In favore dei comuni del primo cratere sono inoltre estese agli anni d'imposta 2027 e 2028, nel limite di 2 milioni di euro annui, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 46, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

L'articolo 20 estende la disciplina dell'articolo 25 della legge 18 marzo 2025, n. 40, al Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Tale disciplina concerne gli interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti, consentendo di destinarvi una quota degli stanziamenti annuali sulla base di un programma di sviluppo approvato con ordinanza commissariale, nel quale almeno il 5 per cento dei finanziamenti è riservato ai comuni del primo cratere.

L'articolo 21 assegna in proprietà a titolo gratuito ai comuni le strutture d'emergenza realizzate a seguito del sisma del centro Italia del 2016, che potranno destinarle ad altri usi al cessare delle esigenze assistenziali. Segnalo, in particolare, che il comma 5 consente che tali strutture e le relative opere di urbanizzazione siano rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche, con adeguamento degli strumenti urbanistici comunali entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 6 esenta le predette strutture di emergenza dall'imposta per l'accatastamento, cui i comuni provvedono entro centottanta giorni.

L'articolo 22 integra l'articolo 1, comma 617, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, consentendo la rimodulazione delle assegnazioni tra Commissari straordinari incaricati per gli interventi di ricostruzione e Uffici speciali per la ricostruzione delle risorse destinate al completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private danneggiate dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, previa verifica della neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica. La rimodulazione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di ricostruzione, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 22-bis estende agli interventi di ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia le misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese le forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, previste per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 22-ter inserisce la nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti tra le opere per le quali l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) è nominato Commissario straordinario, mediante l'integrazione dell'Allegato 4 al decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32.

L'articolo 23 modifica la disciplina transitoria di accesso al ruolo degli esperti catastrofali, di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, consentendo, in sede di prima applicazione e fino al 1° aprile 2028, l'iscrizione di un congruo numero di esperti per l'accertamento e la stima dei danni agli immobili derivanti da eventi calamitosi, fermo restando il possesso dei requisiti professionali ed esperienziali.

L'articolo 24, ai commi 1 e 2, reca misure per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, autorizzandone il direttore generale, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge 26 gennaio 2026, n. 9, a utilizzare, per il funzionamento dell'ente, le risorse disponibili a legislazione vigente, ed elevando dal 30 al 40 per cento della dotazione organica complessiva il limite di cui all'articolo 33, comma 1, della medesima legge. Il comma 3 rifinanzia di 3 milioni di euro per il 2026 il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, per il ristoro dei danni alla produzione e alle strutture produttive causati da calamità naturali e avversità meteorologiche e meteomarine eccezionali nel periodo 2024-2026. Il comma 4 proroga da novanta giorni a otto mesi il termine per la definizione, con decreto ministeriale, delle causali e dei criteri di erogazione dell'integrazione salariale per i lavoratori della pesca, previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge 7 maggio 2026, n. 70.

In relazione al Capo IV, che reca disposizioni urgenti in materia di riscossione locale, l'articolo 25 novella le disposizioni della legge di bilancio 2025, al fine di integrare e riformulare le norme che disciplinano la possibilità, che diviene obbligo a determinate condizioni, per gli enti locali di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla Asset management company S.p.A. (AMCO). Vengono previste, rispetto alla disciplina vigente, disposizioni più puntuali in merito alle ipotesi al ricorrere delle quali discende l'obbligo per gli enti locali di affidare i servizi di riscossione ad AMCO, le modalità di costituzione dei patrimoni destinati, attraverso i quali saranno esercitate le relative funzioni ed il relativo regime giuridico e sono introdotte disposizioni concernenti le modalità e la durata dell'affidamento del servizio ad AMCO, la remunerazione della società e l'indicazione esplicita dei costi che restano a carico del debitore, l'interoperabilità dei sistemi informatici della società AMCO e degli operatori incaricati del servizio e le circostanze che determinano la cessazione dell'obbligo di affidamento ad AMCO.

Con riguardo al Capo V, recante le disposizioni finali, l'articolo 25-bis stabilisce che le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 26 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 24 settembre 2026
 
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