L'esame del decreto-legge n. 133 del 2026 (C. 3045), contenente disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria è iniziato presso la Commissione VI della Camera dei deputati il 29 luglio 2026. Nel corso della seduta del 9 settembre 2026 la Commissione ha concluso l'esame in sede referente a seguito dell'approvazione di alcune proposte emendative. Per maggiori approndimenti si veda il relativo dossier di documentazione.
Il decreto-legge n. 133 del 2026, avente ad oggetto disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria (C. 3045), è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione VI Finanze ed è composto da 7 articoli.. Alcune delle proposte emendative ivi approvate sono volte a riprodurre i contenuti del decreto-legge n.139 del 2026 (C. 3077) e del decreto-legge n. 153 del 2026 (C. 3086), abrogati dall'articolo 1, comma 1-bis, del disegno di legge di conversione, con salvezza degli effetti.
L'articolo 1, commi 1 e 2, modificato nel corso dell'dispone la riduzione per un periodo temporaneo, dal 30 luglio fino al 6 agosto 2026, delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. In particolare, l'accisa su tali prodotti viene fissata, nel predetto periodo, nella misura di 532,90 euro per mille litri. Si evidenzia che il D.M. 27 luglio 2026 ha disposto per i giorni 28 e 29 luglio la stessa misura di accisa per gli stessi prodotti, a valere sul maggior gettito dell'IVA nel mese di giugno derivante dall'innalzamento del prezzo del greggio.
Nel corso dell'esame in sede referente il periodo di riduzione delle aliquote di accisa per il gasolio e il biodiesel impiegati come carburanti è stato esteso fino al 24 agosto e per il periodo dal 27 agosto al 5 settembre, recependo gli effetti di quanto previsto rispettivamente dal decreto-legge 27 luglio 2026, n. 139 (art. 1) e dal decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153 (art. 1). La stessa misura di accisa per il gasolio (532,90 euro per mille litri) è stata disposta per il periodo dal 25 al 26 agosto dal decreto interministeriale 20 agosto 2026 e per il periodo dal 6 al 10 settembre dal decreto interministeriale 4 settembre 2026. Rispetto ai valori di inizio anno, per i predetti periodi di riferimento si determina una riduzione dell'accisa per il gasolio di 14 centesimi al litro e per il biodiesel (solo per i periodi individuati dai decreti-legge) di 8,45 centesimi al litro. Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri finanziari, cui si provvede ai sensi del comma 3.
Il comma 4, modificato in sede referente, conferma la proroga per i mesi di luglio e agosto 2026 del credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI, nonché l'incremento del relativo limite massimo di spesa (da 300 milioni di euro a 397,6 milioni di euro). Il comma 5, anch'esso modificato in sede referente alla Camera, dispone che alla copertura finanziaria relativa al maggior onere (pari a 97,6 milioni di euro per l'anno 2026) si provvede ai sensi dell'articolo 3. Le modifiche recepiscono le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 139 del 2026 e quelle di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 153 del decreto-legge n. 153 del 2026, fatto salvo l'ulteriore incremento del limite massimo di spesa (di circa 11,4 milioni di euro).
L'articolo 2 autorizza, ai commi 1 e 2, un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026 in favore di Acciaierie d'Italia s.p.a. (ADI) in amministrazione straordinaria, da trasferire direttamente dal Ministero delle imprese e del made in Italy, su richiesta dell'organo commissariale e in una soluzione, nelle more della procedura di vendita in corso. Il finanziamento è concesso conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato ed è restituito entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto stipulato con Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria o, se più breve, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Il comma 2-bis, introdotto in sede referente, assoggetta ad autorizzazione integrata ambientale in sede statale gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale, tra i quali rientrano appunto gli impianti siderurgici di Ilva s.p.a. Il comma 2-ter, anch'esso introdotto in sede referente, modifica la disciplina relativa al pagamento prioritario dei debiti prededucibili sorti nel corso dell'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, attribuendo priorità, rispetto a ogni altro credito, alla restituzione dei finanziamenti pubblici, e rendendo tale disciplina applicabile anche al Gruppo Acciaierie d'Italia. Il medesimo comma, inoltre, estende ad ADI il regime di esonero da responsabilità degli organi commissariali e dei soggetti delegati in relazione ai pagamenti effettuati in attuazione di tale disciplina.
L'articolo 2-bis, inserito in sede referente, conferma l'obbligo di versamento anticipato del 39 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive su utili deliberati dalle società residenti capogruppo di grandi gruppi energetici, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 153 del 2026. Per individuare i soggetti obbligati, si considerano – quale requisito dimensionale – i ricavi (complessivi superiori a 20 miliardi di euro) riferiti al gruppo di appartenenza e determinati sulla base del bilancio consolidato dell'ultimo esercizio. A fronte del versamento anticipato, viene riconosciuto, per pari importo, un credito d'imposta da utilizzare, al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, a scomputo dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute. Laddove le ritenute effettivamente dovute siano inferiori a quelle determinate in via anticipata, la differenza è immediatamente utilizzabile in compensazione (senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente) ovvero rimborsabile su richiesta. Invece, qualora le ritenute effettive siano superiori, la differenza è versata secondo le modalità ordinarie.
L'articolo 2-ter, inserito in sede referente, conferma quanto stabilito con l'articolo 3, commi 3-7, del decreto-legge n. 153 del 2026. Nello specifico, stabilisce che si qualificano, in ogni caso, ai fini fiscali (IRES), come spese di rappresentanza (anziché di pubblicità) i seguenti investimenti sostenuti dai concessionari di giochi pubblici per conto dello Stato: (i) investimento annuale dello 0,2 per cento dei ricavi netti (entro un importo non superiore a 1 milione di euro per anno) in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile; (ii) campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi coerenti con l'esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico. Si stabilisce che non sono deducibili, ai fini dell'imposta sui redditi (IRES) e dell'IRAP, le spese che remunerano una sponsorizzazione di giochi e scommesse vietata.Tali disposizioni si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d'imposta 2026, per i soggetti solari). Le relative entrate tributarie sono accertate annualmente, con decreto del MEF, nonché destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).
L'articolo 3, modificato in sede referente, dispone al comma 1 l'incremento di 2,6 milioni di euro per il 2026 e 91,2 milioni di euro per il 2027 delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Sono altresì definite al comma 2 le coperture finanziarie degli oneri derivati dalle disposizioni di cui al suddetto comma 1 e all'articolo 1, pari complessivamente a 479,8 milioni per il 2026, 91,2 milioni di euro per il 2027 e 4,1 milioni di euro per il 2028. Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, stabilisce che le riduzioni degli stanziamenti di competenza e di cassa relativi alle Missioni e ai Programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'allegato 1 del provvedimento in esame possono essere rimodulate anche tra Programmi diversi, nell'ambito dei relativi stati di previsione della spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti. Il comma 3 individua, infine, la copertura finanziaria degli oneri rivenienti dall'articolo 2, pari a 100,5 milioni di euro per il 2026.
L'articolo 3-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, regola l'efficacia temporale di due disposizioni che sono state inserite dagli articoli 2-bis e 2-ter in considerazione del fatto che disposizioni identiche sono state inserite dal provvedimento in esame anche nel testo unico in materia di versamenti e riscossione e nel nuovo testo unico in materia di imposte sui redditi i quali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.