La Camera è chiamata a esaminare, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali" (A.C. 1551).
Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato approvato in prima lettura dal Senato giovedì 16 novembre. A seguito delle numerose modifiche intervenute nel corso dell'esame in Senato, il decreto-legge, inizialmente costituito da 17 articoli, risulta ora composto da 41 articoli.
Il termine per la conversione del decreto-legge scade mercoledì 28 novembre.
Per un approfondimento sui contenuti del decreto-legge, si rinvia al dossier curato dai Servizi Studi di Camera e Senato.
Per un approfondimento sui profili finanziari del decreto-legge, si rinvia al dossier curato dal Servizio bilancio dello Stato della Camera.
L'articolo 1 del decreto-legge interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2023 l'estensione della garanzia massima dell'80% sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.
L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2024 la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
L'articolo 2, modificato dal Senato, proroga al 15 novembre 2023 il termine per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 e posticipa, alla medesima data del 15 novembre 2023, il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto.
L'articolo 3, ai commi 1 e 2, rimette in termini i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel mese di luglio 2023, sono stati impossibilitati ad effettuare tempestivamente i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023.
Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, proroga al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per assicurare lo svolgimento delle attività della Fondazione Enea Tech e Biomedical.
Il comma 2-ter prevede che alla società di gestione del risparmio Invimit SGR S.p.a. non si applichino i vincoli, divieti e obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti per i soggetti presenti nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato. Si prevede, altresì, che non si applichino ad essa talune norme relative ai limiti nella determinazione dei compensi degli amministratori, investiti di particolari cariche.
Il comma 2-quater proroga alcuni termini previsti per i versamenti e gli adempimenti sospesi ai contribuenti colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023.
L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, riapre i termini del cosiddetto ravvedimento speciale, disciplinato dalla legge di bilancio 2023, consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.
L'articolo 4 proroga i termini di alcune condizioni necessarie per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per le cessioni o assegnazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci.
L'articolo 5 differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione da effettuarsi in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell'accredito dell'indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori.
L'articolo 5-bis, introdotto dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità dalle forze del Terzo Reich.
L'articolo 6, al comma 1, stabilisce che entro il termine del 30 novembre 2024 i contribuenti che applicano il regime forfetario devono adempiere, relativamente al periodo d'imposta 2021, agli specifici obblighi informativi previsti dalla legislazione vigente.
Il successivo comma 1-bis, inserito al Senato, proroga al 31 dicembre 2026 il termine per il completamento del processo di digitalizzazione della CONSOB, consentendo al contempo alla stessa Autorità di inquadrare in ruolo i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato mediante apposito esame-colloquio.
Il comma 1-ter ribadisce l'applicazione, per gli anni 2023 e 2024, della metodologia per la determinazione del parametro di "virtuosità" delle regioni, in termini di contenimento delle spese e di rispetto del patto di stabilità interno, ai fini della redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, della quota premiale del 10% dei trasferimenti erariali assegnati per il c.d. "federalismo amministrativo", ai sensi dell'articolo 6, comma 20, terzo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010.
L'articolo 6-bis, introdotto dal Senato, proroga al 31 ottobre 2023 il termine entro il quale i comuni devono certificare il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità - cui sono collegati i trasferimenti di risorse dal Fondo di solidarietà comunale - attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE Spa.
L'articolo 6-ter, introdotto dal Senato, al comma 1, differisce al 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 2 modifica la disciplina del contributo alla finanza pubblica a carico di regioni ed enti locali al fine di escludere da esso, per l'anno 2023, comuni, province e città metropolitane, per i quali il contributo si applica limitatamente agli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo comma 3.
Il comma 4 modifica la disciplina del procedimento di riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane.
Si prevede, in particolare, che ad esso si provveda con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali – la disciplina precedente prevedeva che tale riparto fosse determinato, invece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'articolo 6-quater, introdotto dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine per l'ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature – la cosiddetta "Nuova Sabatini" – per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
L'articolo 6-quinquies, introdotto dal Senato, estende fino al 2026 l'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.
L'articolo 7, commi da 1 a 3, anticipa al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità per le imprese dei crediti di imposta, riconosciuti per i primi due trimestri 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas.
Il comma 3-bis proroga fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia di una norma transitoria in materia di impianti di produzione di cemento.
L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, proroga il termine a partire dal quale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto, nel settore trasporti, degli obblighi di copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili al 2030, non è più conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma.
Detto termine è differito al terzo mese successivo quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio ILUC e comunque non oltre il 1° gennaio 2025.
L'articolo 7-ter, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, proroga alcune deroghe previste, in determinate condizioni, per i gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW.
L'articolo 7-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, rifinanzia per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e la Sardegna) e reca alcune disposizioni in merito ai collegamenti con l'aeroporto dell'Isola d'Elba.
L'articolo 8 proroga al 31 dicembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei lavoratori fragili, prevedendo una specifica disciplina per il personale docente.
L'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, proroga al 31 dicembre 2024 la previsione ai sensi della quale tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo siano stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore.
L'articolo 9, al comma 1, dispone la proroga al 1° dicembre 2023, di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco, la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso, scaduti il 1° ottobre.
Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, differisce al 31 marzo 2024 l'entrata in vigore del regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla formazione degli assistenti bagnanti.
Il comma 1-ter, anch'esso introdotto dal Senato, differisce al 30 novembre 2023 il termine, scaduto lo scorso 30 ottobre, per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale.
I commi da 1-quater a 1-octies, introdotti in Senato, apportano modifiche alla normativa vigente relativa al Sistema sanitario della Regione Calabria:
- viene prorogato al 31 dicembre 2024 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria. Inoltre, si prevede che i Commissari straordinari decadono, ove non confermati, il 60° giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- viene soppressa la disposizione che attualmente esclude, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di agevolare la definizione della procedura d'infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario regionale;
- si prevede che il Commissario ad acta possa avvalersi, ai fini dell'affidamento di appalti, lavori e forniture, degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione non solo dalla società Consip S.p.A o, in alternativa – e previa convenzione – della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, ma anche dell'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - "Azienda Zero";
- è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per il 2024 e di 38,6 milioni per il 2025, ai fini del completamento dei piani di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020 e di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni di alcune strutture sanitarie, con oneri corrispondentemente coperti mediante riduzione della quota dell'autorizzazione di spesa per l'edilizia sanitaria assegnata alla regione.
L'articolo 9-bis, introdotto dal Senato, prevede che le Regioni e le province autonome, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, comunichino al Ministero delle infrastrutture e traporti l'elenco dei veicoli Euro 3, adibiti a trasporto pubblico locale, per i quali richiedono l'esonero dal divieto di circolazione previsto a decorrere dal 1° gennaio 2024.
L'articolo 10, modificato dal Senato, al comma 1 proroga al 7 dicembre 2023 il termine entro il quale devono concludersi i lavori delle commissioni nazionali riferiti al sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023. Il comma 2 autorizza fino al 31 dicembre 2023 la spesa di 55,6 milioni di euro per il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico.
Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, differisce al 31 gennaio 2024 il termine, attualmente scaduto, per l'emanazione del decreto ministeriale sulla definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi relativi agli edifici utilizzati dalle istituzioni scolastiche. Si prevede che tale valutazione debba essere operata dal dirigente scolastico congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni applicabili, alla fornitura e manutenzione degli edifici.
Il comma 2- ter, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, differisce dal 2023 al 2024 il termine entro cui il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25.
Il comma 2-quater, introdotto dal Senato, proroga al 1° dicembre 2023 il termine per l'immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico vacanti e disponibili, già autorizzati nell'ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole.
Il comma 2-quinquies proroga fino all'anno scolastico 2024/2025 la possibilità di conferire in via straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.
L'articolo 10-bis, introdotto dal Senato, da un lato, proroga la sospensione dell'efficacia del decreto previsto dall'articolo 10, comma 10-bis del Codice della strada sui trasporti eccezionali e dall'altro, istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'adozione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità.
L'articolo 10-ter, introdotto dal Senato, estende fino al 31 dicembre 2025 il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti.
L'articolo 10-quater, introdotto dal Senato, modifica una norma transitoria sul versamento della contribuzione previdenziale relativa ai soggetti titolari di rapporti di lavoro sportivo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.
La formulazione vigente della norma consente che i versamenti in oggetto, concernenti i corrispettivi al lavoratore per i periodi tra il luglio 2023 e il settembre 2023, siano effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023. La novella differisce quest'ultimo termine al 30 novembre 2023 ed estende l'ambito di applicazione della stessa norma transitoria ai versamenti relativi ai corrispettivi per il mese di ottobre 2023.
L'articolo 11, proroga il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare.
L'articolo 11-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all'interno della pubblica amministrazione in relazione al periodo contrattuale 2025-2027.
L'articolo 12 proroga di un mese il termine di rilevazione, per l'anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
L'articolo 13 autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano dietro il coordinamento del Dipartimento della protezione civile.
L'articolo 13-bis, introdotto dal Senato, proroga gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise nella Pubblica Amministrazione.
L'articolo 14, ai commi 1 e 2, proroga al 30 novembre 2023 il termine per l'adozione delle modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato.
Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, prevede, in via legislativa, una modifica della disciplina regolamentare degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, consentendo un elevamento della relativa dotazione di personale e provvedendo alla copertura dell'onere finanziario.
I commi 2-ter e 2-quater, parimenti introdotti al Senato, incrementano di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione destinati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze e provvedono alla relativa copertura finanziaria.
L'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2024 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, Lipari e Portoferraio, precedentemente fissato al 31 dicembre 2023.
L'articolo 15 consente di prorogare il termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza. Per effetto delle modifiche apportate al Senato è stato precisato che il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine per l'attuazione del Piano ambientale e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali.
L'articolo 15-bis, introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2024 il termine di vigenza dell'obbligo, in capo alle imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi che gestiscono attività di rilevanza strategica, di dare tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy di rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale e conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati.
L'articolo 15-ter, inserito dal Senato, prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la richiesta del ricalcolo del prelievo supplementare e di rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti relativi alle quote-latte.
L'articolo 15-quater, introdotto dal Senato, novella il Codice dei contratti pubblici al fine di ridefinire, in modo estensivo, la causa di conflitto di interesse negli appalti pubblici e di modificare il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione.
L'articolo 15-quinquies, inserito dal Senato, rifinanzia l'autorizzazione di spesa relativa all'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
L'articolo 15-sexies, introdotto dal Senato, dispone alcune modifiche alla normativa sul nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, volte a differire, fino al 31 dicembre 2024, il termine per la sua realizzazione, nonché ad estendere a 2 anni la prorogabilità del Commissario straordinario nominato a tale scopo.
L'articolo 16 reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro può altresì disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, se necessario.
L'articolo 16-bis, introdotto dal Senato, reca alcune modifiche all'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di centrale unica di committenza per le aree terremotate colpite dagli eventi sismici del 2016.
L'articolo 17 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 30 settembre 2023.