provvedimento 2 ottobre 2025
Studi - Giustizia D.L. 116/2025 - Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi

È stato approvato definitamente dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del D.L. n. 116 del 2025, recante "disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi" (A.C. 2623-A).

Il Senato aveva approvato il provvedimento il 25 settembre 2025, apportando alcune modifiche.

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Il provvedimento si compone di 15 articoli, il cui contenuto è di seguito riportato.

 

L'articolo 1 reca modifiche al Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).

 

  • Nello specifico, il comma 1, lettera a), innova l'articolo 212 del Codice dell'ambiente, istitutivo dell'Albo nazionale gestori ambientali, prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria nei confronti dell'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, non risultando iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali, commette uno degli illeciti previsto dal codice dell'ambiente (Titolo VI della Parte quarta). In particolare si prevede la sospensione da 15 giorni a 2 mesi dall'Albo nazionale e, in caso di reiterazione dell'illecito amministrativo o di recidiva del reato, la cancellazione dal predetto Albo, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.
  • La lettera b) introduce una serie di novelle all'art. 255 del Codice dell'ambiente concernente la contravvenzione di abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi. Nel dettaglio, viene inasprito il trattamento sanzionatorio e viene delineata una distinta fattispecie contravvenzionale qualora gli autori del reato siano titolari di imprese e responsabili di enti. Vengono, invece, sanzionate a titolo di illecito amministrativo la fattispecie di abbandono o deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade (introdotta al Senato), nonché l'abbandono o il deposito di rifiuti di piccolissime dimensioni.
  • La lettera c) introduce due nuovi delitti, rispettivamente, l'"abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari" ex art. 255-bis e l'"abbandono di rifiuti pericolosi" ex art. 255-ter.
  • La lettera d) introduce una serie di modifiche all'articolo 256 del Codice dell'ambiente, in materia di "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata". Il testo originario del presente provvedimento qualificava come fattispecie delittuose le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione od iscrizione, aventi ad oggetto sia i rifiuti non pericolosi che pericolosi. Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, le fattispecie aventi ad oggetto rifiuti non pericolosi integrano un reato contravvenzionale. Si prevede un aggravio sanzionatorio nel caso in cui le condotte siano commesse nelle stesse ipotesi (cd. "casi particolari") di cui all'art. 255-bis. Viene, altresì, qualificato come delitto il reato contravvenzionale di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, con aumento del trattamento punitivo di fatti commessi nei predetti casi particolari. Si modifica, inoltre, il regime di responsabilità di coloro che, pur avendo le prescritte autorizzazioni per poter svolgere le attività di gestione dei rifiuti, operino in maniera difforme da esse.
  • La lettera e) interviene sulla disciplina relativa al reato di "Combustione illecita di rifiuti" ex art. 256-bis del Codice dell'ambiente. In particolare, si prevede l'estensione delle pene previste dalla fattispecie base anche alle ipotesi in cui vengano poste in essere condotte di abbandono o deposito di rifiuti in funzione della successiva combustione illecita. In tali casi vengono anche individuati trattamenti sanzionatori minimi quando la successiva combustione illecita avvenga in seguito alle condotte commesse ai sensi degli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 del Codice dell'ambiente. Sono, inoltre, stabilite pene più gravose nel caso in cui la condotta di combustione illecita riguardi rifiuti non pericolosi in casi particolari, nonché un aumento sanzionatorio nel caso in cui alla combustione di quest'ultima tipologia di rifiuti consegua l'incendio.
  • La lettera f) apporta modifiche in materia di violazioni nella tenuta dei registri di carico e scarico nelle operazioni concernenti la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 258 del Codice dell'ambiente, nonché in materia di trasporto di rifiuti in violazione delle disposizioni concernenti il formulario di identificazione degli stessi e il certificato di analisi di rifiuti.
  • La lettera g) modifica il reato di traffico illecito di rifiuti, trasformando la fattispecie contravvenzionale ex art. 259 Codice dell'ambiente in delitto. La pena per la commissione del predetto fatto di reato diventa la reclusione da 1 a 5 anni, con aumento del trattamento sanzionatorio nel caso di rifiuti pericolosi.
  • La lettera h), prevede l'introduzione di una nuova circostanza aggravante, ex art. 259-bis del Codice dell'ambiente, allorquando determinate fattispecie concernenti la gestione illecita dei rifiuti siano compiute nell'ambito di un'attività di impresa. A seguito delle modifiche intervenute al Senato, è venuta meno la previsione della responsabilità dei titolari di impresa anche per omessa vigilanza. Inoltre, si prevede la punibilità, anche a titolo di colpa, ai sensi dell'art. 259-ter, di specifiche fattispecie delittuose in materia di rifiuti.

 

L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, modifica la disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In particolare, oltre a recare disposizioni volte a semplificarne la raccolta e il deposito, integra l'apparato sanzionatorio amministrativo connesso a tale disciplina.

 

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice penale finalizzate ad escludere la tenuità del fatto per la commissione di taluni reati ambientali e ad introdurre una nuova fattispecie aggravata relativa ai delitti di traffico e abbandono di materiale radioattivo e di traffico illecito di rifiuti, procedendo altresì alla rideterminazione dell'aumento di pena per tutte le circostanze aggravanti.

 

L'articolo 2-bis, introdotto al Senato, stabilisce, nei confronti di soggetti condannati in via definitiva per taluni reati ambientali l'interdizione temporanea ovvero la decadenza da talune licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni, elencate dal medesimo articolo. Si prevede, altresì, nei confronti dei medesimi soggetti condannati, il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

 

L'articolo 3, modifica l'articolo 382-bis del codice di procedura penale, per estendere l'ambito di applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita anche a una serie di gravi reati ambientali previsti sia dal codice penale che dal Codice dell'ambiente.

 

L'articolo 4 modifica la disciplina riguardante le operazioni sotto copertura di cui all'art. 9 della L. n. 146 del 2006, ampliando il novero delle fattispecie per le quali è possibile disporre tale forma investigativa. Nello specifico, vengono ricompresi una serie di reati ambientali previsti sia dal codice penale che dal Codice dell'ambiente.

 

L'articolo 5 amplia il novero dei reati per i quali può applicarsi la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende prevista dal codice delle leggi antimafia, ricomprendendo anche taluni reati ambientali.

A seguito delle modifiche introdotte al Senato, si prevede la facoltà, di proporre l'irrogazione della misura di prevenzione in esame, anche al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona sottoposta a procedimento penale la cui attività possa essere agevolata dal libero esercizio delle attività economiche.

 

L'articolo 6 modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione di reati ambientali, di cui all'articolo 25-undecies del D.lgs. n. 231 del 2001. Tra le modifiche apportate figurano: l'ampliamento del novero di reati ambientali che danno luogo a responsabilità amministrativa per gli enti, l'estensione delle sanzioni interdittive e l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie.

 

L'articolo 7 apporta modifiche al Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) al fine di sanzionare la condotta di chi deposita o getta piccoli rifiuti non pericolosi sulla strada da veicoli in sosta o in movimento.

 

L' articolo 8 introduce la possibilità di utilizzare la Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'accertamento, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione, di talune condotte illecite nell'ambito del trattamento dei rifiuti, di inquinamento e disastro ambientale nonché di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

 

L'articolo 9 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025, individuando la relativa copertura degli oneri, al fine di consentire al Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati di realizzare gli interventi per la bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" ad esso affidati, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie. Sono, altresì, attributi al Commissario i poteri necessari per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e per addivenire alla bonifica del sito, incluse le azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei responsabili.

 

L'articolo 9-bis, introdotto al Senato, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il nuovo Dipartimento per il Sud, prevedendo la contestuale soppressione della Struttura di missione ZES ed il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie al nuovo dipartimento, che ha funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud.

 

L'articolo 10 detta disposizioni volte a chiarire i requisiti per il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione (CAS), in favore dei soggetti evacuati in conseguenza di eventi calamitosi di rilievo nazionale, anche successivamente alla scadenza dello stato di emergenza. Al Senato è stata introdotta una disposizione tesa a precisare la non ripetibilità delle somme percepite dal beneficiario del CAS qualora vengano meno i requisiti suddetti.

 

L'articolo 11 proroga al 31 dicembre 2025 il termine dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata. Al Senato sono state aggiunte previsioni in merito a interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei mesi di maggio e giugno 2023.

 

L'articolo 12 reca la disposizione sull'entrata in vigore del decreto-legge.

ultimo aggiornamento: 29 settembre 2025
 
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