provvedimento 26 gennaio 2023
Studi - Ambiente Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

L'VIII Commissione (Ambiente, territorio, lavori pubblici) ha concluso, nella seduta del 25 gennaio 2023, l'esame in sede referente del testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 80, C. 532, C. 605, C. 717 e C. 737, che prevede l'istituzione, per tutta la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, e ne disciplina le funzioni, i poteri, la composizione e l'organizzazione.

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Il testo unificato delle proposte di legge C. 80, C. 532, C. 605, C. 717 e C. 737 prevede l'istituzione, per la durata della legislatura in corso, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari (d'ora in poi "Commissione").

 L'istituzione della Commissione d'inchiesta rappresenta una ricostituzione – per la nuova legislatura – di una commissione bicamerale operante già dalla XIII legislatura. In particolare, nella XVIII legislatura, la ricostituzione della Commissione è stata disposta dalla  legge 7 agosto 2018, n. 100.
L'attività della Commissione nella XVIII legislatura si è conclusa con l'approvazione della relazione finale approvata nella seduta del 15 settembre 2022 ( Doc. XXIII, n. 36, della XVIII legislatura). 

Alla Commissione sono attribuite (dall'art. 1, comma 1) le seguenti funzioni, che sostanzialmente confermano quelle già previste nella scorsa legislatura:  

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche;

c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti;

d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alla destinazione e all'utilizzo dei fondi previsti dal PNRR;

e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi;

f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato;

g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale;

h) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto;

i) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica;

l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti innovativi in campo ambientale, ivi compresi la riparazione e il riciclo ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, in attuazione dei principi della transizione ecologica e dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali. Tale lettera è stata integrata, in sede referente, al fine di precisare la possibilità, per la Commissione, di approfondire le tematiche relative all'end of waste (cessazione della qualifica di rifiuto).

Sono inoltre aggiunte nuove competenze non previste nella scorsa legislatura:

m) indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia rinnovabile, cosiddetti «rifiuti emergenti», con particolare riferimento al fine-vita dei pannelli solari fotovoltaici, delle pale eoliche, delle batterie, nonché di ogni altro materiale o dispositivo utilizzato nelle infrastrutture per la produzione di energia da fonte rinnovabile. In sede referente è stato espunto il riferimento (inizialmente contenuto nel testo base adottato nella seduta del 19 gennaio 2023) agli illeciti connessi alla produzione e alla diffusione degli impianti di energia rinnovabile;

n) indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto al traffico illecito di prodotti «made in Italy». In sede referente è stato precisato, rispetto a quanto previsto dal testo base, che nell'ambito di indagine in questione rientrano anche gli illeciti commessi attraverso la contraffazione di etichettature e di marchi di tutela, ivi compreso il loro traffico transfrontaliero;

o) analizzare le cause dell'abbandono sul suolo e nell'ambiente di prodotti monouso, anche in plastica, verificare l'attuazione data alle disposizioni che recano le misure sanzionatorie applicabili a tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell'uso di prodotti riutilizzabili o rinnovabili, al fine di evitare il ricorso a prodotti monouso. In sede referente il testo base è stato ulteriormente modificato nel senso di precisare che le iniziative di promozione citate devono riguardare non solo i prodotti riutilizzabili o rinnovabili ma anche quelli compostabili;

o-bis) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle zoomafie, nonché verificare la corretta applicazione del Titolo IX-bis del codice penale. Tale lettera è stata introdotta durante l'esame in sede referente.

Si ricorda che il citato Titolo IX- bis ("Dei delitti contro il sentimento per gli animali"), contiene gli articoli da 544- bis a 544- sexies che prevedono pene relative all'u ccisione e al maltrattamento di animali, a spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, nonché all'organizzazione di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica

In linea con quanto già previsto nella scorsa legislatura, viene previsto che la Commissione:
riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori (art. 1, comma 2);
- procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (art. 1, comma 3).

L'art. 2 disciplina la composizione della Commissione prevedendo, in particolare, che:
- la Commissione è composta da 18 senatori e 18 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione) in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato;

Tale configurazione è il risultato delle modifiche operate in sede referente. Il testo base iniziale adottato dalla Commissione prevedeva infatti solamente 10 deputati e 10 senatori (anziché i 15 deputati e i 15 senatori previsti nella scorsa legislatura) e che (in linea con quanto previsto nella scorsa legislatura) fosse assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
- essa  elegge il proprio  Ufficio di Presidenza (presidente, due vicepresidenti e due segretari), secondo le norme dettate dai commi 4 e 5;
- essa  è rinnovata dopo il primo biennio (con possibilità di conferma dei componenti).

In relazione al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, l'art. 3 dispone - in linea con quanto già previsto nella scorsa legislatura - l'applicazione delle disposizioni previste dagli artt. da 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) a 372 (Falsa testimonianza) del codice penale.

La disposizione in esame elenca con precisione tutti i numeri degli articoli del codice penale applicabili, escludendo però da tale elenco l'art. 371, in considerazione del fatto che lo stesso disciplina il falso giuramento della parte nell'ambito di un giudizio civile.

L'art. 4 reca disposizioni che, in linea con quelle già previste nella scorsa legislatura, disciplinano l'acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione e il regime di segretezza degli stessi.

L'art. 5 reca disposizioni, anch'esse in linea con quelle previste nella scorsa legislatura, in merito all'obbligo del segreto e all'applicazione, nei casi di violazione, dell'art. 326 codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).

Con riferimento all'organizzazione interna della Commissione, in linea con quanto già previsto nella scorsa legislatura, l'art. 6 disciplina la pubblicità delle sedute, la costituzione di comitati e (al comma 4) le risorse umane e strumentali per l'espletamento delle funzioni della Commissione.

La disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione viene demandata (dal comma 1) ad un apposito regolamento interno. Viene previsto (al comma 4) che la Commissione si avvale dell'opera di magistrati ordinari collocati fuori ruolo e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche.

 

Il comma 6 dell'art. 6 disciplina le spese per il funzionamento della Commissione, prevedendo che le stesse sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi (tale limite è stato così modificato in sede referente, poiché nel testo base era pari all'importo di 200.000 euro, cioè lo stesso importo previsto nella scorsa legislatura) e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Tali disposizioni sono state integrate, in sede referente, con l'aggiunta di un periodo, in base al quale i Presidenti delle Camere, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese in questione, comunque in misura non superiore al 30%, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

ultimo aggiornamento: 26 gennaio 2023
 
temi di Ambiente e gestione del territorio