Nella seduta dell'11 febbraio 2026, la VII Commissione Cultura della Camera dei deputati ha approvato, in sede legislativa, la proposta di legge AC 2159, composta da due articoli, recante "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale". Il testo passa ora all'esame del Senato della Repubblica.
La proposta, di iniziativa parlamentare, è stata presentata alla Camera in data 3 dicembre 2024, ed è stata inizialmente esaminata dalla VII Commissione Cultura in sede referente. Il trasferimento in sede legislativa è stato deliberato nella seduta del 20 gennaio 2026.
La proposta di legge consta di due articoli.
L'articolo 1, al comma 1, opera delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, normativa che disciplina l'ordinamento e il personale degli archivi dello Stato, andando a sostituire, ove necessario, la denominazione dell'archivio centrale dello Stato, ridenominandolo "Archivio nazionale".
Nello specifico, la lettera a) del comma 1 in esame incide sugli articoli 3, lettera a), e 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica richiamato, sostituendo la locuzione "archivio centrale dello Stato" con "Archivio nazionale". Si ricorda che l'articolo 3, lettera a), cita l'Archivio in questione tra gli organi che provvedono alla conservazione degli archivi e dei documenti indicati come da conservare ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto; l'articolo 17, secondo comma, prevede che presso l'Archivio sia istituito lo schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli altri enti pubblici.
Invece, le lettere b) e c) dello stesso comma 1 modificano, ovunque ricorra nel testo del decreto, il titolo che spetta al dirigente preposto all'archivio centrale dello Stato, sostituendo, in coerenza con il cambio di denominazione dell'Archivio stesso, la dicitura "sovrintendente all'archivio centrale dello Stato" con quella di "direttore dell'Archivio nazionale".
Più precisamente, in forza della lettera b) sono modificati: l'articolo 5, terzo comma (ai sensi del quale il sovrintendente fa parte di diritto del Consiglio superiore degli archivi); l'articolo 6, secondo comma, lettera e) (in forza della quale rientra tra le competenze del citato consiglio esprimere il parere sulla nomina del nuovo sovrintendente); l'articolo 17, primo comma (a norma del quale le notizie concernenti le fotoriproduzioni degli archivi delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici sono comunicate al sovrintendente); il numero 1) della tabella C (che cita il sovrintendente come carica apicale della carriera direttiva dei ruoli del personale dell'amministrazione degli archivi di stato).
Invece, la lettera c) sostituisce la dicitura sopra indicata all'interno dell'articolo 53, secondo comma (che cita il sovrintendente tra coloro che possono far parte della commissione giudicatrice nei concorsi per titoli per il conferimento della qualifica di ispettore generale).
Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame incide in modo analogo, operando però su un diverso testo normativo: l'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto-legislativo n. 42 del 2004, che reca disposizioni in materia di obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali.
In particolare, ai sensi della lettera a) del comma 2, ai commi 1 e 4 dell'articolo 41 le parole "archivio centrale dello Stato" sono sostituite dalla dicitura "Archivio nazionale". Il comma 1 dispone che siano versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, le liste di leva e di estrazione settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono, e gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. Il comma 4 prevede che siano parimenti versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
Invece, in forza della lettera b), nei commi 2 e 5 del suddetto articolo 41 la locuzione "soprintendente all'archivio centrale dello Stato" è sostituita dal nuovo titolo che, come sopra detto, viene introdotto dalla riforma in esame: "direttore dell'Archivio nazionale". Ai sensi del comma 2, il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti rispetto a quanto riportato al comma 1, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti. Il comma 5 inserisce il soprintendente all'archivio centrale dello Stato tra i componenti delle Commissioni di sorveglianza istituite presso gli organi versanti.
Infine, l'articolo 2 della proposta di legge in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione della proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.