provvedimento 11 febbraio 2026
Studi - Cultura Cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale

Nella seduta dell'11 febbraio 2026, la VII Commissione Cultura della Camera dei deputati ha approvato, in sede legislativa, la proposta di legge AC 2159, composta da due articoli, recante "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale". Il testo passa ora all'esame del Senato della Repubblica.

La proposta, di iniziativa parlamentare, è stata presentata alla Camera in data 3 dicembre 2024, ed è stata inizialmente esaminata dalla VII Commissione Cultura in sede referente. Il trasferimento in sede legislativa è stato deliberato nella seduta del 20 gennaio 2026.

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La proposta di legge consta di due articoli.

 

L'articolo 1, al comma 1, opera delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, normativa che disciplina l'ordinamento e il personale degli archivi dello Stato, andando a sostituire, ove necessario, la denominazione dell'archivio centrale dello Stato, ridenominandolo "Archivio nazionale".

 

Si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, recante  Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato, è la normativa fondante il sistema archivistico centrale dello stato a partire dal secondo dopoguerra. In particolare, si può richiamare l'articolo 1, che indica i  compiti cui è deputata questa peculiare amministrazione: 
- conservare gli archivi degli Stati italiani pre-unitari, i documenti degli organi giudiziari ed amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del servizio, tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo; 
- esercitare la vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.
A norma dell'articolo 2, per attuare detti compiti, è istituita presso il Ministero dell'interno la  Direzione generale degli archivi di Stato, poi transitata, a partire dal  decreto-legge n. 657 del 1974, alle dipendenze del Ministero della cultura. Ai sensi dell'articolo 3 del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024, la Direzione generale archivi è stata collocata all'interno del  Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale.
Ad oggi l'archivio centrale dello Stato è un  ufficio di livello dirigenziale non generale dotato di autonomia speciale, a norma dell'articolo 24 del citato nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, sicché si tratta di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile disciplinata dall' articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2014. A norma dell'articolo 33 del  decreto ministeriale n. 270 del 5 settembre 2024, svolge i seguenti  compiti specifici:
- conserva, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41 del codice dei beni culturali, archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali dello Stato italiano;
- conserva archivi e documenti di enti pubblici di rilievo nazionale e di privati che lo Stato abbia in proprietà o deposito per disposizioni di legge o a qualunque altro titolo;
- garantisce la consultabilità ed assicura la più ampia fruibilità della documentazione conservata, anche in modalità digitale e da remoto;
- concorre alla vigilanza sugli archivi correnti e di deposito delle Amministrazioni centrali dello Stato attraverso la partecipazione alle Commissioni di sorveglianza;
- costituisce il polo di conservazione degli archivi storici digitali degli organi centrali dello Stato e degli Enti pubblici nazionali soppressi;
- svolge attività di formazione e aggiornamento, di ricerca, in sede nazionale e internazionale, sulle tematiche dell'archivistica contemporanea e digitale, di promozione e organizzazione di mostre, eventi, convegni e dibattiti scientifici.

 

Nello specifico, la lettera a) del comma 1 in esame incide sugli articoli 3lettera a), e 17secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica richiamato, sostituendo la locuzione "archivio centrale dello Stato" con "Archivio nazionale". Si ricorda che l'articolo 3, lettera a), cita l'Archivio in questione tra gli organi che provvedono alla conservazione degli archivi e dei documenti indicati come da conservare ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto; l'articolo 17, secondo comma, prevede che presso l'Archivio sia istituito lo schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli altri enti pubblici. 

Invece, le lettere b) c) dello stesso comma 1 modificano, ovunque ricorra nel testo del decreto, il titolo che spetta al dirigente preposto all'archivio centrale dello Stato, sostituendo, in coerenza con il cambio di denominazione dell'Archivio stesso, la dicitura "sovrintendente all'archivio centrale dello Stato" con quella di "direttore dell'Archivio nazionale".

Più precisamente, in forza della lettera b) sono modificati: l'articolo 5terzo comma (ai sensi del quale il sovrintendente fa parte di diritto del Consiglio superiore degli archivi); l'articolo 6secondo commalettera e) (in forza della quale rientra tra le competenze del citato consiglio esprimere il parere sulla nomina del nuovo sovrintendente); l'articolo 17primo comma (a norma del quale le notizie concernenti le fotoriproduzioni degli archivi delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici sono comunicate al sovrintendente); il numero 1) della tabella C (che cita il sovrintendente come carica apicale della carriera direttiva dei ruoli del personale dell'amministrazione degli archivi di stato).

Invece, la lettera c) sostituisce la dicitura sopra indicata all'interno dell'articolo 53secondo comma (che cita il sovrintendente tra coloro che possono far parte della commissione giudicatrice nei concorsi per titoli per il conferimento della qualifica di ispettore generale).

 

Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame incide in modo analogo, operando però su un diverso testo normativo: l'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto-legislativo n. 42 del 2004, che reca disposizioni in materia di obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali

In particolare, ai sensi della lettera a) del comma 2, ai commi 1 e 4 dell'articolo 41 le parole "archivio centrale dello Stato" sono sostituite dalla dicitura "Archivio nazionale". Il comma 1 dispone che siano versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, le liste di leva e di estrazione  settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono, e gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. Il comma 4 prevede che siano parimenti versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti. 

Invece, in forza della lettera b), nei commi 2 e 5 del suddetto articolo 41 la locuzione "soprintendente all'archivio centrale dello Stato" è sostituita dal nuovo titolo che, come sopra detto, viene introdotto dalla riforma in esame: "direttore dell'Archivio nazionale". Ai sensi del comma 2, il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti rispetto a quanto riportato al comma 1, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti. Il comma 5 inserisce il soprintendente all'archivio centrale dello Stato tra i componenti delle Commissioni di sorveglianza istituite presso gli organi versanti. 

 

Infine, l'articolo 2 della proposta di legge in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione della proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2026
 
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